Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5837 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5837 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1338/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL LAZIO n. 4314/2024 , depositata il 27/6/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4314/2024 , depositata il 27/6/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigettare il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento nr. NUMERO_DOCUMENTO, relativo a IMU 2015.
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione sulla base di tre motivi, mentre Roma Capitale resiste mediante controricorso.
Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380 -bis c.p.c., la ricorrente si oppone alla proposta con istanza di decisione, che illustra con successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul giudicato esterno, costituito dalle sentenze di appello n.5113/2023 e n.220/2024 rese -rispettivamente -in relazione all’annualità 2014 dell’IMU ed alla annualità 2015 della TARI.
Col secondo motivo di ricorso, si espone il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello deciso a prescindere dal dedotto giudicato esterno.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, sono infondati.
3.1. In ordine all’applicabilità ai rapporti di durata, in materia tributaria, dell’efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, questa Corte, con sentenza a sezioni unite n. 13916 del 2006, ha affermato il seguente principio di diritto: ‘ Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione
contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il ‘petitum’ del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente’ .
3.2. Successivamente, sul tema, questa Corte, con sentenza n. 4832 del 2015, ha precisato che, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengono in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale (fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta) o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata.
3.3. Al di fuori di dette ipotesi, va, dunque, esclusa l’efficacia estensiva del giudicato.
3.4. In definitiva, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche non si estende agli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Cass. 13/2025; 32747/2022; 5766/2021; 25516/2019; 7417/2019; 17660/2018).
3.5. Orbene, in applicazione dei su esposti principi, si esclude che, nel caso di specie, possa ravvisarsi un vincolo di giudicato in relazione ad un elemento variabile e temporaneo qual è il dedotto stato di fatiscenza dell’immobile oggetto di tassazione, che potrebbe venir meno da un anno all’altro.
3.6. Già in altre occasioni questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi proprio con riguardo allo stato di inagibilità degli immobili, affermando come esso non possa considerarsi alla stregua di elemento avente natura permanente o pluriennale, la cui sussistenza va, pertanto, accertata rispetto allo specifico periodo temporale attinente all’anno di imposta di riferimento (cfr. Cass. 10546/2017, secondo cui l’accertamento fattuale dell’inagibilità degli immobili ‘ non può che essere peculiare allo specifico periodo temporale che attiene all’atto impositivo’ , atteso che eventuali lavori di ristrutturazione che hanno impedito l’uso possono essersi protratti solo in tale anno; 20257/2015; 13498/2015; 18923/2011).
3.7. Pertanto, l’accertamento con sentenza passata in giudicato n.5113/2023 che l’immobile -nell’anno 2014 -non fosse agibile non può far stato con riferimento anche ad annualità diverse.
3.8. Né tanto meno rileva il giudicato esterno formatosi in riferimento alla TARI relativa al medesimo anno di imposta 2015, difettando l’identità tra i due giudizi, uno relativo alla TARI ed il presente alla IMU, che, pertanto, non hanno lo stesso oggetto, tenuto conto delle differenze strutturali tra i due tributi, a prescindere dalle analogie nella disciplina in tema di immobili fatiscenti o inutilizzabili.
3.8.1. Ciò in applicazione del principio secondo cui, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici -per soggetti, causa petendi e petitum -e nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto, non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. 6405/2025).
Col terzo motivo di ricorso si prospetta, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, lett. b, d.l. n. 16/2012 e dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n.504/1992, per non aver la CGT applicato correttamente la disciplina normativa in tema di riduzione dell’IMU in caso di immobile fatiscente, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1. Il motivo è inammissibile, giacché la ricorrente, sotto lo schermo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in verità denuncia un vizio di omesso esame di fatti asseritamente decisivi per il giudizio e, segnatamente, della conoscenza da parte del Comune di Roma sin dal 2006 ‘ delle condizioni di assoluto degrado in cui versava (e versa tuttora) la struttura’.
4.2. Tuttavia, nel caso di specie, una denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. è preclusa dal fatto che si verte in ipotesi di doppia conforme, rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
4.3. Peraltro, la CGT non ha affatto omesso l’accertamento della conoscenza da parte dell’ente impositore dello stato di fatiscenza dell’immobile oggetto di tassazione, ma lo ha ritenuto non provato sulla base delle risultanze istruttorie (cfr. ‘ Risulta invero per tabulas che, come statuito dalla CTP e puntualmente dedotto negli scritti difensivi di Roma Capitale, non può ritenersi che, alla data dell’adozione dell’avviso di accertamento contestato, vi fosse in capo all’Amministrazione appellata la certezza dello stato di fatiscenza o inagibilità dell’immobile assoggettato a tributo’; ‘pertanto, in disparte il profilo della omessa comunicazione all’Amministrazione dei presupposti per l’applicazione della riduzione di imposta, nel caso di specie, nel momento della adozione dell’avviso di
accertamento, non ricorreva una situazione di pacifica e certa conoscenza in capo a Roma Capitale dello stato di inagibilità dell’immobile, a fronte soltanto del quale poteva farsi applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, secondo cui non necessita alcuna comunicazione formale del contribuente perché si applichi l’agevolazione’ ).
4.4. Sotto questo profilo, la censura si risolve, dunque, nella denuncia dell’omesso esame di elementi istruttori, che, però, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora – come nel caso di specie -il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
4.5. L’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nel processo di legittimità, il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del 2019).
4.6. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), neppure
con riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
4.7. Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. 20553/2021).
Per questi motivi il ricorso va, dunque, respinto.
La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 -bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis.
7.1. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U. 27433/2023 e 28540/2023).
7.2. La parte ricorrente va, pertanto, condannata a pagare al controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare una ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese nel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.880,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.500,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME