Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28525 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6421/2021 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (P. IVA: P_IVA), in persona del Sindaco pro tempore AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura Comunale sita in INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE” (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in Pomigliano d’Arco (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.F.:
Avviso accertamento IMU -Fondi previdenziali -Giudicato esterno
CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Nola (NA), alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2412/18/2020 emessa dalla CTR Lazio in data 04/08/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di accertamento per omesso versamento IMU relativo all’anno 2012, sostenendo che, a partire dal 29.4.2014, non possedeva più il potere gestorio sui patrimoni separati ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, esclusivi proprietari degli immobili oggetto di imposizione, e che, quanto all’immobile di INDIRIZZO, il valore catastale dell’immobile era stato calcolato dall’amministrazione in difformità a quello definitivamente accertato con sentenze passate in giudicato.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglieva il gravame, affermando che l’istituto si era limitato a gestire gli immobili, in quanto gli stessi risultavano conferiti ai patrimoni separati relativi ai fondi previdenziali ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con la conseguenza che i possessori dei cespiti erano questi ultimi, e che, quanto all’immob ile sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, era illegittimo il valore catastale utilizzato per il calcolo dell’imposta, sussistendo sentenze, passate in giudicato, che avevano accertato un valore inferiore.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 e 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR attribuito la soggettività passiva ai fini IMU ai due fondi patrimoniali, privi di personalità, nei quali l’RAGIONE_SOCIALE, proprietario dei beni accertati, aveva conferito gli immobili.
1.1. Il motivo è infondato.
Premesso che il richiamo operato dal ricorrente ai fondi patrimoniali è erroneo, atteso che nel caso di specie si è in presenza di fondi previdenziali, destituito di fondamento è l’assunto secondo cui questi ultimi difetterebbero della soggettività di diritto.
I fondi speciali per l’assistenza e la previdenza costituiti nell’ambito della previsione dell’art. 2117 cod. civ., ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute; sono quindi soggetti giuridici, ancorché privi di personalità, che costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell’ordinamento (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5362 del 10/04/2001; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 5999 del 23/04/2001, Cass., Sez. L, Sentenza n. 6005 del 23/04/2001, Cass., Sez. L, Sentenza n. 10229 del 27/05/2004, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15801 del 13/08/2004).
A tacer del fatto che i due f ondi previdenziali in oggetto, a seguito dell’atto di trasformazione ex art. 2498 c.c. del 29.4.2014 (e, quindi, ancor prima della notifica -avvenuta in data 11.5.2017 dell’avviso di accertamento impugnato nella presente sede), hanno assunto la veste giuridica di associazione, come tali dotate di personalità giuridica.
Non estensibile alla fattispecie in esame, per la sostanziale difformità dei presupposti giuridici, è, infine, il principio enunciato con riferimento ai fondi comuni d’investimento (in particolare, ai fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., a tenore del quale gli
stessi non sono soggetti passivi dell’imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un’autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società RAGIONE_SOCIALE, la quale è tenuta al pagamento dell’IMU (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7116 del 09/03/2023).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, e per violazione ed er rata interpretazione e applicazione dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 201/2011, per non aver la CTR considerato che nell’anno 2007 (e, dunque, dopo le annualità prese in considerazione nelle sentenze, passate in giudicato, che avevano accertato, con riferim ento all’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, un valore catastale inferiore a quello utilizzato dall’ente per il calcolo dell’imposta) era stato stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale dell’immobile oggetto dell’accertamento, con la conseguente esclusione definitiva dell’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. I), d.lgs. n. 504/1992.
2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, << In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale" (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32665 del 2018; v. Cass. 4832/15; secondo Cass. n. 12763/14, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici -per soggetti, causa petendi e petitum -, ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v. Cass. n. 20029/11, 5727/18, 26457/17, 14303/17, 20257/15,
21395/17).
I giudici d'appello hanno erroneamente ritenuto che il valore della rendita catastale costituisse un presupposto d'imposta "permanente" a prescindere dalla situazione di fatto sulla quale si basava, senza quindi tener conto che è potenzialmente mutevole il valore venale in comune commercio dell'immobile al primo gennaio dell'anno d'imposizione, in quanto, si fonda non solo sul contesto territoriale, urbanistico ed edilizio sottostante anch'esso suscettibile di mutamento, ma, nella specie, anche sulla destinazione d'uso consentita, che nella presente vicenda è pacificamente quella commerciale, mentre non è dato conoscere quella riferita al 1998 e quella riferita al 2002 (su cui si fondano i giudicati dedotti).
Pertanto, le ordinanze emesse da questa Corte n. 17761/18 (per l'anno 2008), n. 17762/18 (per l'anno 2009), n. 17763/18 (per l'anno 2010) e n. 17760/18 (per l'anno 2011) hanno cassato le sentenze impugnate, rinviando le cause alla CTR affinchè accertasse se nelle annualità 1998 e 2002 (con riferimento alle quali le sentenze emesse dalla CTR sono passate in giudicato) l'immobile in oggetto fosse già destinato all'uso commerciale o se tale destinazione fosse stata impressa per la prima volta con la locazione dell'immobile ad uso commerciale da parte dell'ente previdenziale stipulata nel 2007. Invero, in presenza di tale sopravvenienza, qualora nelle dette due annualità non vi fosse già stata la destinazione commerciale, le sentenze concernenti le stesse non potrebbero essere invocate come giudicato, non essendo fondate su un elemento costitutivo a carattere duraturo.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'annualità in esame (2012), non potendosi valorizzare in senso contrario, essendosi al cospetto di un presupposto d'imposta potenzialmente mutevole, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32665 del 2018, la quale ha ritenuto che nel 2007 esistesse senz'altro la destinazione commerciale dell'immobile, essendo stato stip ulato proprio quell'anno il contratto di locazione ad uso commerciale dello stesso (che costituisce la circostanza che ha determinato l'ente locale a variare il valore catastale del bene da € 395.484,63 a €
725.501,47).
In definitiva, il giudicato è idoneo a far stato in periodi successivi nell'ipotesi in cui siano rimasti immutati i presupposti di fatto (rappresentati, nel caso di specie, dalla destinazione ad uso commerciale, la quale fa venir meno i presupposti dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/92, per insussistenza del requisito oggettivo; Cass. nn. 8870/16 e 14226/15) su cui lo stesso si era formato.
Da ultimo, è opportuno evidenziare che non è suscettibile di essere scrutinato il motivo di censura formulato in via subordinata dalla contribuente a pagina 9 del controricorso (tra l'altro, erroneamente per l'eventualità in cui i due motivi del ricorso del Comune fossero stati rigettati), atteso che non si è tradotto in uno specifico ricorso incidentale, fermo restando che, in sede di rinvio, qualora la detta doglianza (concernente la necessità che, a seguito delle sentenze della CTP di RAGIONE_SOCIALE nn. 382/3/03 e n. 119/05/09 e della CTR Lazio n. 92/39/12 con le quali era stata riconosciuto il valore catastale di euro 395.4 84,63, solo l'RAGIONE_SOCIALE del Territorio -e non anche il Comune -avrebbe potuto notificare un atto di modifica della rendita catastale, in difetto del quale l'ente impositivo si sarebbe dovuto attenere alla minor rendita accertata con le predette sentenze) f osse stata tempestivamente proposta con l'appello, la CTR sarà tenuta, se del caso, a prenderla in considerazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.10.2023.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME