Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29707 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29707 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19907/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, BNP PARIBAS SA, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 470/2014 depositata il 28/01/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso
FATTI DELLA CAUSA
1. Il 27 luglio 2009, la società RAGIONE_SOCIALE e la allora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata dalla BNP Paribas RAGIONE_SOCIALE, conclusero due contratti: un contratto di mutuo dalla BNL alla società e un contratto di cessione di crediti dalla società alla BNL. La cessione è avvenuta con funzione di garanzia della restituzione della somma mutuata. Il contratto di cessione di crediti fu registrato con applicazione dell’imposta fissa. L’Agenzia delle Entrate liquidò l’imposta in misura proporzionale in applicazione dell’art.6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131. La BNP, in qualità di incorporante della BNL, impugnò l’avviso di liquidazione ottenendo ragione dalla adita commissione tributaria provinciale. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha ritenuto legittima la pretesa dell’Agenzia e reputato non potersi applicare il principio di alternatività tra IVA e registro stabilito dal d.P.R. 131/86, art. 40 atteso che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art. 2, al comma 3, lett. a) esclude dal novero delle cessioni imponibili ai fini IVA quelle aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro, con funzione non di finanziamento. L’avviso di liquidazione venne impugnato anche dalla RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso venne accolto dalla commissione provinciale e la decisione venne confermata dalla CTR della Lombardia con sentenza 10 dicembre 2013, n. 190. Questa sentenza è fondata sulla considerazione per cui il contratto di cessione di crediti, essendo legato in base a
specifiche clausole a quello di mutuo in una operazione complessiva di natura finanziaria, era una prestazione di servizi inclusa in ambito IVA ai sensi attribuire dell’art.2, comma 3, lett.a) del d.P.R. 633 del 1972, ancorché esente, ai sensi del successivo art. 10 del medesimo d.P.R. ed era pertanto soggetta a imposta fissa di registro ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 131 del 1986. Questa sentenza è passata in giudicato il 10 giugno 2014.
Ricorrono la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in qualità di conferitaria del ramo d’azienda bancaria di RAGIONE_SOCIALE e la BNP per ottenere la cassazione della decisione impugnata, affidando il ricorso a quattro motivi.
3.l’Agenzia è rimasta intimata.
La Procura Generale, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ex art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1306 e 2909 cod. civ.
Il motivo è fondato.
2.1. Va premesso che, in deroga all’art. 2909 cod. civ., ai sensi del quale la sentenza fa stato solo tra le parti e i rispettivi eredi o aventi causa, l ‘art. 1036, comma 2, consente ai debitori che non hanno partecipato al processo promosso da condebitore di opporre la sentenza favorevole a quest’ultimo al creditore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali del condebitore. La giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 26008/2013 ed innumerevoli altre) ritiene applicabile l’art. 1306 c.c. nel giudizio
tributario, facendo prevalere l’effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento, al le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (tra molte, Cass. n. 18154 del 05/07/2019). Con la decisione n.190/2013, resa dalla CTR di Milano su ricorso della condebitrice RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, passata in giudicato il 10 giugno 2014 e quindi dopo la pronuncia della sentenza qui impugnata, è stato annullato l’avviso di liquidazione al quale è riferita anche questa ultima sentenza. La decisione ha effetto anche rispetto alla BNL e quindi alle odierne ricorrenti ai sensi del citato art.1306 cod. civ. La decisione è fondata non su ragioni processuali né relative specificamente alla condebitrice ma su ragioni oggettive consistenti nella accertata natura del contratto di cessione di crediti in rapporto al contratto di mutuo, come contratto integrante i presupposti applicativi dell’art.2, comma 3, lett.a) del d.P.R. 633 del 1972 (con conseguente soggezione ex art. 40 d.P.R. 131/86, all’imposta in misura fissa).
Il primo motivo di ricorso deve essere quindi accolto e, restando gli ulteriori motivi assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. Ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. è possibile decidere la causa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso
Le spese dell’intero processo sono compensate dato la sopravvenienza del decisivo giudicato.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario;
compensa le spese del processo
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023.