Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4073 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4073 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Oggetto: ICI
Composta da
COGNOME NOME
–AVV_NOTAIO –
Paolitto NOME
-Consigliere –
R.G.N. 9865/2019
NOME
-Consigliere –
NOME
-Consigliere COGNOME –
UP – 28/01/2026
Lo NOME NOME
-Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9865/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE Santa NOME Capua Vetere , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -Unità tecnica amministrativa rappresentata e difesa dal l’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 10475/2018 depositata il 4 dicembre 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 1439) con cui il RAGIONE_SOCIALE di Santa NOME Capua Vetere (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) il pagamento dell’I ci per l’anno 201 1 per l’importo di € 37.068,00, in relazione ad un impianto industriale di selezione e trattamento dei rifiuti ( d’ora in poi STIR) sito nel medesimo RAGIONE_SOCIALE.
La questione riguarda la legittimazione passiva al pagamento del tributo e l’eventual e sussistenza del diritto all’esenzione dall’imposta di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) , del d.lgs. n. 504 del 1992.
La CTP ha rigettato il ricorso, rilevando che il servizio pubblico svolto in regime di concessione da parte di una società privata esula dall’ambito dell’agevolazione , in quanto non costituisce espletamento di compiti istituzionali.
La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:
-dalla documentazione agli atti emerge che in data 30/07/08 gli STIR sono stati trasferiti alle Province, mentre l’effettivo intestatario catastale dell’impianto è il RAGIONE_SOCIALE, soggetto distinto dalla RAGIONE_SOCIALE;
-nessun diritto reale di godimento o diritto di proprietà lega l’immobile alla RAGIONE_SOCIALE , in quanto la titolarità dell’impianto è in capo alla provincia di Caserta;
-i contratti di affidamento stipulati tra il Commissario di Governo e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono stati risolti con decreto-legge n. 245 /05 con la conseguenza che per l’anno 2011 non si può parlare di gestione esclusiva del servizio da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi, mentre la controparte si è costituita con controricorso.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. , nonché degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che soggetto passivo dell’imposta sia la provincia di Caserta e non la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri in violazione di una pluralità di giudicati formatisi per gli anni pregressi, fondati sulla base degli stessi presupposti di fatto e di diritto.
Il primo motivo è fondato. La questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata e decisa dalla RAGIONE_SOCIALE. in numerosi precedenti intercorsi tra le stesse parti, aventi ad oggetto il medesimo tributo. In essi è stato affermato di volere dare «continuità all’orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità che considera l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, d.lgs., n. 504 del 1992. La ragione sostanziale di tale orientamento è stata individuata nell’effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla norma che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per una finalità economica produttiva di reddito e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Dunque, l’utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, esclude in radice, secondo la Corte, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest’ultimo. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 12495 del 04/06/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14094 del 11/06/2010).
Con altri precedenti, sempre tra le stesse parti e aventi ad oggetto il medesimo tributo, si è accertato anche che: «Nel caso di specie la CTR ha accertato che, con contratto numero 52 del 2001, il Commissario del governo aveva convenuto con RAGIONE_SOCIALE l’affidamento a quest’ultima del servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle provincie di Benevento, Avellino, Caserta e Salerno e che l’affidataria aveva la disponibilità per tutta la durata del contratto delle aree, che rimanevano di proprietà del Commissario Delegato, con obbligo di provvedere alla realizzazione degli impianti impiegando mezzi finanziari propri. Dunque, la gestione in esclusiva del servizio di smaltimento rifiuti era stata affidata alla società che agiva con scopo di lucro, per il che si deve ritenere che il servizio pubblico esercitato in regime di concessione da parte di società privata esulasse dall’ambito dell’agevolazione in quanto non configurava svolgimento di compiti istituzionali nel senso precisato». (Cass., Sez. 5, n. 10483/2016, intervenuta sull’annualità 2004, n. 10484/2016, intervenuta sull’annualità 2005, n. 10485/2016, intervenuta sull’annualità 2006).
In alcune delle pronunce intervenute successivamente, sempre tra le stesse parti per la medesima questione, è stato affermato «Nel caso di specie la CTR ha accertato che, con contratto numero 52 del 2001, il Commissario del governo aveva convenuto con RAGIONE_SOCIALE prima e con la RAGIONE_SOCIALE poi l’affidamento ad esse del servizio di smaltimento dei rifiuti verso il pagamento di un corrispettivo fissato in lire 85 per ogni kg. di rifiuti. Si trattava, dunque, di attività di tipo imprenditoriale che era poi proseguita in capo all’ente ricorrente con le medesime modalità. Tale attività, in quanto esercitabile anche da privati in regime concessorio a fini di lucro, pur perseguendo finalità pubblica, esula dall’attività istituzionale propriamente intesa cui si riferisce la norma invocata
che, in quanto prevede una agevolazione, è di stretta interpretazione» (Cass., Sez. 5, n. 10486/2016, intervenuta sull’ annualità 2008, n. 10487/2016, intervenuta sull’ annualità 2007, 10488/2016, intervenuta sull’ annualità 2009).
Due dei precedenti sopra richiamati hanno, quindi, deciso dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 90 n. 2008, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 123, rubricato Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione RAGIONE_SOCIALE e ulteriori disposizioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il citato d.l., all’art. 6 bis , ha previsto: «1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all’articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.».
Non può, quindi essere eccepita l’inopponibilità del giudicato con riferimento alle situazioni verificatesi nel 2008, 2009, per l’intervenuta disciplina normativa ora richiamata, in quanto due dei precedenti sopra richiamati hanno deciso su quelle annualità, quando la normativa era ancora vigente.
La disposizione, peraltro, prevedeva il trasferimento alle province RAGIONE_SOCIALE sola titolarità degli impianti.
L’ ulteriore eccezione di inopponibilità del giudicato dedotta dalla controricorrente, fondata sul mutamento del quadro normativo, per effetto del d.l. n. 195 del 2009, con il quale sarebbe stata fissata la cessazione dello stato di emergenza al 31.12.2009, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 11 del citato d.l. ha così disposto: « 1. Entro il 30 giugno 2012 con decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione RAGIONE_SOCIALE, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla RAGIONE_SOCIALE o a soggetto privato .
L’eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all’acquisizione dell’impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
Al soggetto proprietario dell’impianto, all’atto del trasferimento definitivo RAGIONE_SOCIALE proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell’articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all’atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché’ delle somme relative agli interventi effettuati sull’impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà, la RAGIONE_SOCIALE mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell’impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l’affitto dell’impianto stesso, per una durata fino a quindici anni. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936,
e seguenti, del codice RAGIONE_SOCIALE, da parte RAGIONE_SOCIALE società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà dell’impianto, il debito che l’affittante ha nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all’articolo 1957 del codice RAGIONE_SOCIALE non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.
5. Al RAGIONE_SOCIALE, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell’impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto ai fini RAGIONE_SOCIALE successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la RAGIONE_SOCIALE ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento RAGIONE_SOCIALE gestione del termovalorizzatore».
Si rileva, in proposito, che la normativa richiamata si riferisce al trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione RAGIONE_SOCIALE. Tale impianto, dunque, nulla ha a che vedere con l’impianto industriale di produzione , cd CDR combustibile da rifiuto, poi, chiamato STIR, oggetto del presente e dei precedenti giudizi.
Una riprova si ha anche nell’art. 6 del d.l. n. 90/2008 convertito in legge n. 123/2008, il quale prevedeva che «1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini
dell’eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte RAGIONE_SOCIALE stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell’effettiva funzionalità, RAGIONE_SOCIALE vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa NOME Capua Vetere (CE), Avellino – località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché’ del termovalorizzatore di Acerra (NA)».
Sotto un diverso profilo, la disposizione richiamata prevede la vendita di tale impianto a diversi possibili soggetti, tra cui la Regione RAGIONE_SOCIALE, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE o a soggetto privato.
Nelle more di tale cessione la titolarità del bene, a decorrere dal 1° gennaio 2010, resta in capo alla odierna controricorrente, la RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, la quale è previsto mantenga la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell’impianto ed è, altresì, autorizzata a stipulare un contratto per l’affitto dell’impianto stesso, per una durata fino a quindici anni.
Anche a volere ritenere, ma ciò non è, la coin cidenza tra l’oggetto del giudizio e l’impianto regolato dalla richiamata normativa, non risulta che vi sia stato un trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà di esso che abbia determinato il mutamento del quadro fattuale, sul quale hanno deciso i precedenti intercorsi tra le stesse parti, sopra richiamati.
Risulta, viceversa, che solo con DPCM adottato con delibera del 16 febbraio 2012, il AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ha stabilito che “la proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano, nel comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare è
trasferita dalla società proprietaria dell’impianto alla Regione RAGIONE_SOCIALE al prezzo complessivo di euro 355.550.510,84. Trasferimento per il quale la Regione RAGIONE_SOCIALE ha sollevato confitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale il 4 maggio 2012 (GU n.20 del 16-5-2012).
Risulta ancora dal citato ricorso alla Corte, ma costituisce fatto notorio verificabile anche da strumenti di ricerca digitali, che, dal novembre 2008, mediante procedura negoziata, la struttura del Sottosegretario di Stato per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha affidato alla società lombarda RAGIONE_SOCIALE la gestione dell’impianto di Acerra, integrata con quella dell’impianto di selezione e trattamento di Caivano.
Per potere sostenere il mutamento del quadro fattuale posto a base dei precedenti intercorsi tra le parti non è stata dimostrata, innanzitutto, l’identità tra l’impianto per cui è causa con quello oggetto RAGIONE_SOCIALE normativa richiamata, e, in secondo luogo, non risulta che per l’annualità oggetto del presente giudizio ne fosse mutata la titolarità.
2.1. Il Collegio intende richiamare il consolidato principio di legittimità sulla cd efficacia pan-processuale del giudicato intervenuto tra le stesse parti sulla stessa questione, con riguardo all’a ccertamento del fatto, RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica del rapporto, ‘delle premesse necessarie e del fondamento logicogiuridico RAGIONE_SOCIALE pronuncia’ . Si è affermato, infatti, che le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali RAGIONE_SOCIALE controversia (quindi, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione), sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, con la conseguente incontestabilità (cosiddetta efficacia pan-processuale) negli altri giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle
già esaminate e coperte dal giudicato. In particolare, il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione), rilevabile anche d’ufficio, spiega la sua efficacia nello stesso giudizio intentato davanti ad altro giudice, di ordine diverso, nel quale si sia venuto a configurare un giudicato interno affermativo RAGIONE_SOCIALE sua giurisdizione (Cass., Sez. U, n. 16462/2006, Rv. 591636 01).
Sulla complessa materia del giudicato tributario la S.C ha enucleato nel tempo alcuni principi che il Collegio condivide e intende qui ribadire: a) l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta; b) l’efficacia del giudicato rileva, tuttavia, solo rispetto agli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente; c) l’indifferenza RAGIONE_SOCIALE fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica, quindi, soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo. (Cass. Sez. U, n. 13916/2006, Rv. 589696-01 e tra le tante in termini Sez. 5, n. 09512/2009, Rv. 607614 -01, Sez. 5, n. 24433/2013, Rv. 628862 -01, Sez. 5, n. 13498/2015, Rv. 635809 -01, Sez. 5, n. 00003/2019, Rv. 653736 -01, Sez. 5, n. 13152/2019, Rv. 653736 -01).
Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra riassunto e delle pronunce di legittimità e merito intervenute tra le stesse parti sulla medesima questione, anche sulla stessa annualità oggetto del presente giudizio, ritiene il Collegio di accogliere il primo motivo di impugnazione.
In particolare, si deve ritenere che si sia formato il giudicato sulle sentenze di merito relative alla legittimazione passiva, che hanno riconosciuto l’esenzione, le quali non sono state impugnate con ricorso incidentale condizionato su tale aspetto.
Analogamente si deve ritenere che si sia formato il giudicato sull’assenza del diritto a esenzione, con le pronunce di legittimità sopra richiamate, anche con riferimento all’annualità in cui vi sarebbe stato il trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà dell’impianto ( per effetto del d.l. n. 90 n. 2008, cit.).
Il giudicato risulta essersi formato anche sulla parte in cui si è affermato che si trattava di attività di tipo industriale svolta da RAGIONE_SOCIALE e poi proseguita dalla RAGIONE_SOCIALE con le medesime modalità (Cass., Sez. 5, n. 10486/2016, n. 10487/2016, n. 10488/2016), trattandosi di un accertamento in fatto non impugnato.
In tutti i precedenti sopra richiamati era indefettibile l’a ccertamento sulla legittimazione passiva impositiva, quale presupposto logicogiuridico necessario per riconoscere l’ esenzione oggetto del giudizio. Se non è cambiato il quadro normativo per le ragioni sopra esposte, si può affermare che non sia mutato neanche il quadro fattuale e qualificatorio in assenza di una specifica deduzione.
In sintesi, si può affermare che l ‘eccezione di giudicato su l dato normativo del 2008 non è opponibile, in quanto questo è stato già esaminato dai precedenti sopra richiamati.
L’eccezione di giudicato riferita alla normativa del 2009 non è fondata, in quanto la disciplina ivi prevista si riferisce ad un diverso impianto e, comunque, non è stato dimostrato il mutamento RAGIONE_SOCIALE titolarità dell’impianto .
La questione del difetto di legittimazione passiva impositiva, poi, deducibile in quei precedenti giudizi, non è stata dedotta e, pertanto, è passata in giudicato.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 3, 10 del d.lgs. n. 90/08, come convertito dalla l. n. 123/2008; degli artt. 6 e 6 bis del d.l. n. 90 del 2008, convertito dalla l. n. 123 del 2008; dell’art. 2909 c.c. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il trasferimento di titolarità di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 90 del 2008 riguardi la proprietà dell’impianto, laddove esso concerne la sola gestione conduzione tecnico amministrativa dell’impianto stesso come stabilito da precedenti passati in giudicato.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 36, n. 4, del d.l. n. 546 del 1992, in quanto la sentenza sarebbe nulla per difetto di motivazione.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 2909 c.c. Censura la sentenza impugnata dove la stessa avesse affermato il carattere istituzionale dell’attività svolta posto che esso è invece di natura industriale come accertato da precedenti passati in giudicato.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di impugnazione.
Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e il rinvio alla CGT II RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per riesaminare la fattispecie
alla luce del principio RAGIONE_SOCIALE vincolatività del giudicato sopra affermato.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CGT II RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria il 28 gennaio 2026.
Il Consigliere est.
NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME