Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
Oggetto: Giudicato – Opponibilità – Condizioni – Identità soggettiva ed oggettiva – Società fusa per incorporazione -Questione di particolare rilevanza – Rinvio ad udienza pubblica
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5632/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME il quale ha indicato l’indirizzo pec EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente-
ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 132/02/2021, depositata in data 1° marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Isernia, emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. TR403T200491/2016, con cui rideterminava, per l’anno 2012, maggior reddito di impresa per Euro 223.285,00, un valore della produzione pari ad Euro 1.770.675,00 ai fini IRAP, e l’omessa effettuazione di ritenute per Euro 6.582,00. Nell’avviso erano sollevati tre rilievi: a) costi relativi a spese sostenute in Romania, ritenuti non deducibili; b) passività iscritte in bilancio; c) interessi passivi.
L’Ufficio emetteva, poi, l’avviso di accertamento n. TR403T200493/2016, con il quale veniva imputato alla società RAGIONE_SOCIALE nella sua veste di socia della RAGIONE_SOCIALE al 70%, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRES per l’anno 20 12, il maggior reddito (pari ad € 3.839,00) derivante dalla distribuzione degli utili extra bilancio della RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE (che nelle more aveva incorporato la RAGIONE_SOCIALE) proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia, che accoglieva in parte, senza riunirle, le impugnative; in particolare, riteneva infondati i due rilievi sub b) e c) e confermava unicamente il rilievo relativo alle spese sostenute in Romania, qualificando la succursale ivi operante quale società controllata anziché come stabile organizzazione.
La società RAGIONE_SOCIALE (incorporante la RAGIONE_SOCIALE) proponeva due distinti gravami innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise volti all’annullamento degli atti anche con riferimento al rilievo sub a) ; l’Ufficio si costituiva nei due giudizi spiegando appello incidentale volto alla riforma delle decisioni a sé sfavorevoli. L’appell o principale avverso la decisione della CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della RAGIONE_SOCIALE veniva accolto con sentenza n. 627/2019 (passata in giudicato); quello avverso la decisione della CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della
RAGIONE_SOCIALE veniva, invece, respinto con sentenza n. 132/2021 (che respingeva, altresì, l’appello incidentale dell’Ufficio) .
Contro tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a due motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/06/2025.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. NOME COGNOME ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., chiedendo disporsi la trattazione in pubblica udienza, in considerazione della particolarità e della rilevanza della questione del giudicato esterno.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione dell’art. 2909 c.c. » per essere la sentenza impugnata in insanabile contrasto con altra sentenza emessa tra le stesse parti, avente lo stesso oggetto e divenuta definitiva (ossia la sent. n. 627/2019 della CTR molisana). In particolare, sussisterebbe l’identità soggettiva poi ché la RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, aveva appellato entrambe le sentenze di primo grado e, nell’ipotesi di fusione per incorporazione , il soggetto risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi di tutte le società incorporate. Sussisterebbe, altresì, l’identità oggettiva, per essere stata affrontate (e risolte) le medesime questioni in fatto ed in diritto.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia, sempre in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 14 DPR n.600/73» per avere la CTR escluso una gestione separata, invece pacifica in atti (e già riconosciuta nella sentenza n. 627/2019).
Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 88 DPR n. 917/1986» per avere la CTR erroneamente escluso la tassabilità delle sopravvenienze attive.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia denuncia, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR» per avere la CTR erroneamente respinto l’appello incidentale dell’Ufficio sul rilievo relativo agli interessi passivi, per l’insussistenza di un comportamento antieconomico della società.
Con il terzo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e 57 D. Lgs. n. 546/1992error in procedendo » per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla domanda nella sua integralità, in particolare sul motivo di gravame relativo alla riduzione delle sanzioni applicate per tardiva fatturazione di alcune operazioni.
Con il quarto motivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D. Lgs. n. 471/1997» per avere la CTR implicitamente confermato la decisione di primo grado in punto di riduzione della sanzione irrogata per tardiva fatturazione di alcune operazioni.
Con il quinto (ed ultimo) motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 113, co. 2^ c.p.c. richiamato dall’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92 e 23 e 101 Costituzione» per avere la CTR implicitamente condiviso la CTP, sempre con riferimento alla riduzione della sanzione irrogata, operata mediante il ricorso al criterio equitativo.
Preliminarmente, la Corte ritiene che la questione di diritto devoluta con il primo motivo di ricorso principale sia di rilevanza tale
da essere trattata in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.. Nella specie, invero, la questione degli effetti estensivi del giudicato si pone in termini specifici, attesa l’avvenuta incorporazione dell’originaria contribuente nella RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.