Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6535  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4648/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore ,  domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato  COGNOME  RAGIONE_SOCIALE  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE,  in  Milano, INDIRIZZO e Roma, con domicilio digitale alla casella pec che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  LOMBARDIA n. 2598/2021 depositata il 09/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente COGNOME NOME era attinto da atto di contestazione di  detenzione  di  somme  all’estero,  non  dichiarate,  presso  istituto elvetico, quindi in Paese a fiscalità privilegiata. La  mancata compilazione  del  quadro  RW  per  gli  anni  di  imposta  2009-2013 produceva -fra le altre cosel’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1 d.l. n. 167/1990.
Il contribuente contestava nel rito e nel merito ogni profilo di quanto addebitato, trovando accoglimento RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni in primo grado sul profilo sostanziale generale per cui l’Ufficio non avrebbe dato prova dell’esistenza del rapporto bancario es tero. Nello specifico, il collegio di prossimità riteneva senza pregio il documento fornito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano all’Autorità fiscale italiana, da cui erano desunti i nominativi di intestatari di conti correnti bancari con il prefato istituto di credito elvetico.
Avverso la sentenza d’appello, di integrale conferma della pronuncia  di  primo  grado,  propone  ricorso  l’Avvocatura  generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, mentre la parte contribuente, che pure ha depositato controricorso, deve considerarsi intimata in virtù RAGIONE_SOCIALE considerazioni di seguito espresse.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
In  via  preliminare  di  rito,  devesi  rilevare  che  il  controricorso  è inammissibile in quanto sprovvisto della necessaria procura speciale, donde la parte contribuente deve considerarsi intimata.
Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 del codice di rito civile, per violazione degli articoli 2697 e 2909 del codice civile.
Nella  sostanza,  si  afferma  l’efficacia  di  giudicato  esterno  della pronuncia  di  questa  Corte  n.  14834/2021,  resa inter  partes con riguardo  ad  altra  annualità,  il  2007,  laddove  accerta  essere  stato costituito un rapporto bancario nel 2003, con somme detenute nel 2007, donde era onere della parte privata dimostrarne la chiusura successiva  o  che  sul le  somme  ivi  custodite  negli  anni  d’imposta 2009-2013 erano stati assolti i propri oneri fiscali.
Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che con ordinanza n. 14834/2021, a pag. 5, secondo capoverso, risulta data conferma della sentenza della CTR ivi in scrutinio, dando per legittima la sanzione irrogata in conseguenza del contratto bancario di conto corrente aperto nel 2003 dall’ing. NOME COGNOME e non dichiarato al Fisco per l’anno di imposta 2007. Trattas i all’evidenza di profilo di fatto e non di giudizio, quindi suscettibile di rilevare quale giudicato esterno, vincolante in questa sede nei termini di dare per esistente il rapporto bancario dal 2003 al 2007. Ciò costituendo presunzione di esistenza anche negli anni 2009-2013, di cui è qui questione, cui si affianca la presunzione legale relativa di fruttuosità degli investimenti esteri, spettava al contribuente di provare per gli anni successivi oggetto di causa il disinvestimento e quindi la chiusura del conto ovvero che sulle somme ivi allocate avesse assolto i propri oneri fiscali.
Ed  infatti, «occorre  evidenziare  in  relazione  all’eccezione  di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum -ma nei  soli  limiti  dell’accertamento  RAGIONE_SOCIALE  questioni  di  fatto  e  non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)» (Cfr. Cass., V, n. 11328/2022).
In  ogni  caso,  questa  Suprema Corte di legittimità ha  già  avuto modo di precisare che:
in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale RAGIONE_SOCIALE presunzioni, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) “sub specie” di presunzione semplice. (Nella specie, il giudice di merito aveva correttamente affermato l’utilizzabilità in astratto della c.d. “RAGIONE_SOCIALE Falciani” come elemento indiziario idoneo a integrare presunzione semplice, sebbene ne avesse escluso il valore probatorio sulla base degli ulteriori elementi di fatto acquisiti) (cfr. Cass. V, n. 33893/2019).
In  definitiva  il  ricorso  è  fondato  e  merita  accoglimento.  La sentenza  dev’essere  cassata  e,  non  residuando  ulteriori  profili  di accertamento in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso  originario  della  parte  contribuente.  Le  spese  dei  gradi  di merito  possono  essere  compensate,  mentre  quelle  del  giudizio  di legittimità  seguono  la  regola  della  soccombenza  e  sono  liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la  sentenza  impugnata  e,  decidendo  nel  merito,  rigetta  il  ricorso originario della parte contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  legittimità  a  favo re  dell’RAGIONE_SOCIALE che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 05/02/2025.