Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3270 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3270 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2277/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, alla INDIRIZZO,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio nel suo studio in Roma, INDIRIZZO,
-controricorrente-
avverso
LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO ROMA n. 3668/2016 depositata il 10/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE era destinataria di avviso di iscrizione ipotecaria sul presupposto di cartelle esattoriali previamente notificate e non onorate, relative a tributi diversi, recupero credito di
imposta, addizionali comunali e regionali, imposta sostitutiva, imposta sulla pubblicità ed altri.
Lamentando la notifica degli atti presupposti, l’intervenuta prescrizione del credito ed altre irregolarità procedimentali, la società contribuente ricorreva al giudice di prossimità, senza però trovare apprezzamento delle proprie ragioni, donde interponeva appello che esitava in rigetto.
Ricorre per cassazione la contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE, agitando tre motivi, cui replica l’incaricato per la riscossione, spiegando tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha spiegato memoria, invocando l’applicazione di giudicato esterno, formatosi in giudizio attinente all’intimazione di pagamento relativa ad alcune (tre) cartelle presupposte, comuni al presente giudizio.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 2697 e 2948, n. 4, del codice civile, nella sostanza lamentando fosse stata superata l’eccezione di prescri zione del credito formatasi successivamente alla notifica delle cartelle, dando atto la sentenza che ‘RAGIONE_SOCIALE ha prodotto la prova dell’interruzione del relativo termine prescrizionale confermando la legittimità del suo operato’. Altresì, si lamen ta che il collegio del gravame abbia ritenuto fornita la prova del collegamento fra gli avvisi di ricevimento e l’iscrizione ipotecaria.
1.2. Con il secondo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 2697 del codice civile, dell’art. 115 del citato codice di rito, dell’art. 1, comma quinto bis , lettere b) e c) del d.l. n. 106/2005 e dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nel concreto lamentando che su otto cartelle si desse contezza
della corretta notifica di solo sette, ma pur tuttavia si rigettava integralmente il ricorso di (primo e) secondo grado.
1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per omessa indicazione della fonte di convincimento afferente alla notificazione della cartella di pagamento n. 097R 2013 0126758514 000.
In via pregiudiziale di rito, deve esaminarsi l’eccezione di giudicato esterno formatosi in altra sentenza non appellata sul punto, relativa all’intimazione di pagamento fondata su tre delle cartelle che sostengono anche l’iscrizione ipotecaria che ha d ato scaturigine al presente giudizio.
Ed infatti, a pag. 2 della citata memoria di parte privata, depositata in prossimità dell’odierna adunanza, si afferma che con sentenza n. 14324/2019, del 21.10.2019, depositata il 4.11.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez. 38 (doc. ” I grado.pdf”), in un diverso giudizio tra le medesime parti RGR 10799/2018, avente ad oggetto un’intimazione di pagamento fondata sulle stesse cartelle, ha dichiarato l’intervenuta prescrizione delle pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento n. 097 P_IVA, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO 2007 NUMERO_DOCUMENTO. A sostegno della declaratoria di prescrizione i predetti Giudici, con statuizione su cui sarebbe sceso il giudicato, su tale aspetto hanno precisato che ‘ Sul punto, peraltro, è doveroso rilevare che, seppur l’Agenzia ha affermato di aver interrotto il decorso del termine per aver notificato in data 9/3/2009 alcuni avvisi di intimazione di pagamento conseguenti alle cartelle de quibus, comunque le semplici ed anodine fotocopie delle relate di notifica versate in atti non sono idonee a dimostrare il necessario collegamento tra detti avvisi di intimazione e le cartelle di cui si eccepisce la prescrizione, sottese, peraltro, all’atto oggi impugnato ‘.
L’eccezione non può essere accolta. Come emerge dal medesimo stralcio della sentenza sopra riportata, il convincimento del giudicante si è formato sull’inidoneità probatoria offerta dall’incaricato per la riscossione,
ma non contiene un accertamento in fatto, indiscutibilmente per avvenuto o non avvenuto, vertendo piuttosto sull’apprezzamento dell’apporto probatorio, che resta per sua natura limitato a quel giudizio, ben potendo in altro caso la stessa prova essere ritenuta sufficiente o essere fornita prova diversa. Diverso effetto avrebbe prodotto la statuizione conseguente all’accertamento in fatto della mancata notifica delle presupposte cartelle esattoriali, ove poi la parte avesse altresì fornito prova (a suo carico) trattarsi delle medesime di cui qui è controversia, facendo riscontro univoco della numerazione. In altri termini, si tratta di un giudicato formale, non sostanziale, che esplica effetto solo nel giudizio dove si è formato, ma non va oltre.
2.1. Da tempo è stato affermato che nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell’atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Cass. V, n. 5766/2021).
Nello specifico, il convincimento nella sentenza di cui si chiede l’estensione dell’effetto si è formato sull’inidoneità della prova (anodine fotocopie delle relate di notifica versate in atti) che non escludono un diverso apprezzamento del medesimo materiale in altro giudizio, ovvero la produzione di diversa documentazione da parte dell’Incaricato per la riscossione o dell’Ente impositore.
Detto diversamente, il giudicato formatosi in un giudizio opera all’esterno o in via riflessa su di un altro solo per i profili che attengono a fatti stabili e comuni ad entrambi i giudizi, insuscettibili di variazione. Tali elementi non possono essere gli apprezzamenti in ordine alla consistenza della prova offerta che non assumono i caratteri dell’accertamento
irretrattabile o irrevocabile, caratteristico del giudicato che ne assicura la stabilità.
2.2. Più radicalmente, peraltro, deve rilevarsi che le cartelle, di cui alla sentenza per la quale si chiede l’estensione del giudicato, sono solo tre, cioè in numero diverso ed inferiore rispetto a quello oggetto del presente giudizio e, comunque, non viene data la prova rigorosa della corrispondenza fra le cartelle dei due giudizi e fra le intimazioni di pagamento di cui è causa, anzi: proprio l’insufficienza della prova ha condotto al convincimento nella sentenza di cui si domanda qui l’efficacia di giud icato. Al contrario, la prova di tale rigorosa corrispondenza è a carico di chi vuol far valere il giudicato esterno (cfr. Cass. V, n. 29992/2022).
L’eccezione non può pertanto essere accolta ed il ricorso dev’essere scrutinato.
Il primo motivo è inammissibile, laddove -sotto la pretesa violazione di legge- sollecita una rivalutazione nel merito e contesta un difetto di motivazione, ove la sentenza afferma essere stata data la prova dell’interruzione della prescrizione successi va alla notifica delle cartelle, ovvero la riferibilità degli avvisi di ricevimento alle intimazioni di pagamento.
3.1. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma
solo il potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
3.2. Per completezza argomentativa, quanto alla sottesa (ma non esplicita) denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Il motivo è pertanto inammissibile.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, laddove si lamenta la mancata pronuncia su una cartella specifica, la n.097R 2013 0126758514 000. A pag. 13, terzo capoverso, del ricorso per cassazione, si riporta il passo dell’atto d’appello dove la doglianza è stata proposta, ma non viene riportato il passo del ricorso di primo grado, dove tale atto risulta impugnato, al fine di porre questa Corte nelle condizioni di verificare se il motivo fosse nuovo in appello o se la doglianza fosse stata ritualmente p roposta in primo grado. In questo senso ha fondamento l’eccezione in controricorso, laddove si eccepisce che la doglianza debba considerarsi nuova.
Ed infatti il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo; i motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934). Si ha, quindi, domanda nuova – inammissibile in appello -, per modificazione della causa petendi , quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n. 13/10/2006, n. 22010).
Va aggiunto che la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019, n. 24040).
Per completezza, deve rilevarsi non essere decisiva l’affermazione contenuta nella sentenza qui in scrutinio, laddove fa riferimento a ‘tutte’ le cartelle impugnate, non potendo dedursi che tale fosse ance quella in esame su cui vi sarebbe l’omissione di pronuncia. Ed infatti, il riferimento a ‘tutte’ le cartelle indica il collegamento con quelle oggetto di primigenia impugnazione, ma non è determinante a dimostrare che il motivo qui dedotto non sia nuovo, secondo la ricordata giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Nemmeno può essere accolto il terzo motivo, laddove prospetta carenza di motivazione per mancata indicazione della fonte di convincimento dell’avvenuta notifica della cartella n. 097R20130126758514000.
La sentenza in scrutinio ne tratta nell’ultimo capoverso di pag.3 a seguire, laddove esamina la censura di intervenuta decadenza dal potere impositivo, ricostruendo la sequenza notificatoria in rapporto ai termini di prescrizione e decadenza, escludendone la formazione. La notifica, affermata per avvenuta al 25 febbraio 2013, deve ritenersi motivata dal quinto capoverso della stessa pag. 3, laddove fa valere in linea generale la corrispondenza degli avvisi di ricevimento con la numerazione dell’iscrizione ipotecaria, quale generale prova di notifica degli atti presupposti.
Tale motivazione supera il ‘minimo costituzionale’ di cui a S.U. 8053/2014, sopra citata, solo al di sotto del quale è possibile l’intervento di questa Suprema Corte di legittimità, in base all’evoluzione normativa che ha rimodellato il vizio di motivazione.
Peraltro, come evidenziato in controricorso, tale specifica cartella non risulta impugnata fin dal primo grado, non avendo dato la prova la parte ricorrente, riproducendo all’interno del ricorso i passi degli atti di primo grado dove tale atto è stato fatto oggetto di ricorso.
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in €.duemilatrecento/00 per compensi, oltre ad €.duecento/00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME