Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36025 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36025 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31973/2021 proposti da:
COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO (CS) (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore Ing. NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti NOME COGNOME del Foro di Velletri (C. F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C. F.: CODICE_FISCALE), presso il cui RAGIONE_SOCIALE in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso (fax: EMAIL; EMAIL);
NUMERO_TELEFONO; p.e.c.:
p.e.c.:
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, nata a Rossano il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, come da procura a margine del controricorso, dagli
Avviso accertamento ICI Qualifica coltivatrice diretta – Giudicato esterno
AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pecCODICE_FISCALE EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) del Foro di Cosenza, fax NUMERO_TELEFONO, elettivamente domiciliata in 00196 -Roma, presso l’AVV_NOTAIO COGNOME, Legalitax RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
-avverso la sentenza n. 1557/2021 emessa dalla CTR della Calabria in data 11/05/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con istanza di riassunzione COGNOME NOME, a seguito di ordinanza della Cassazione n. 18299/2019, riassumeva l’appello proposto dal Comune di Corigliano-Rossano avverso la sentenza n. 4532/2016, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con la quale era stato accolto il ricorso da lei proposto avverso un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2007, eccependo, preliminarmente l’esistenza di un giudicato esterno in ordine alla sua qualifica di coltivatrice diretta.
La Commissione Tributaria Regionale Calabria rigettava il gravame, affermando che le questioni trattate nella sentenza n. 4532/2016 della CTP di Cosenza passata in giudicato attenevano all’esistenza della qualifica soggettiva della ricorrente COGNOME NOME quale imprenditrice agricola e, come tali, non erano più soggetto a valutazione, con la conseguenza che il giudicato era operativo e vincolante anche in sede di rinvio.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Corigliano Rossano sulla base di tre motivi. COGNOME NOME ha resistito con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria
illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il giudicato formatosi con riguardo ad anni successivi non può costituire presunzione anche per gli anni antecedenti e che la sentenza passata in giudicato non aveva esaminato uno dei requisiti costitutivi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504/1992 (vale a dire, la necessità che i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli esplichino la loro attività a titolo principale sui terreni oggetto di accertamento) e per non aver esaminato la questione con riferimento alla natura edificatoria (zona C1) dei terreni oggetto di accertamento.
1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
In termini generali, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità
di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio RAGIONE_SOCIALE, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato RAGIONE_SOCIALE, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9512 del 22/04/2009, con riferimento alla possibilità di invocare il giudicato esterno in ordine alle qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24433 del 30/10/2013, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 37 del 03/01/2019).
E’ vero che questa Sezione ha affermato che, in tema d’ICI, il giudicato esterno, formatosi tra le stesse parti, relativamente alla qualità d’imprenditore agricolo del contribuente, così consentendogli di beneficiare della prevista agevolazione, investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi d’imposta, sicché i suoi effetti si estendono, con riguardo al tributo riferito al medesimo bene, alle altre annualità, cronologicamente ed immediatamente successive, dovendosi presumere anche per esse, salvo prova contraria, la sussistenza della medesima qualità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23032 del 11/11/2015; la sottolineatura è dello scrivente). Ma è altrettanto vero che, rispetto ad elementi costitutivi della fattispecie che,
estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente, un accertamento con efficacia di giudicato non può non estendersi, in assenza di elementi di segno contrario, ad annualità precedenti, soprattutto se, come nel caso di specie (2009-2007), estremamente ravvicinate.
Tenuto conto che l’anno in contestazione è il 2007, irrilevante è la circostanza che il contribuente in data 9.6.2013 (e, quindi, sei anni dopo) abbia chiesto l’approvazione del ‘piano di lottizzazione convenzionato in ditta RAGIONE_SOCIALE, in località Amarelli d el Comune di Rossano’ specificando che il terreno in lottizzazione si trovava in zona di espansione C1, in base al piano regolatore comunale (PRC) adottato dal Consiglio Comunale con Delibera 26 del 9 giugno 2000 ed approvato con decreto n. 11766 del 2001 dalla Regione Calabria.
Tuttavia, il giudicato esterno in esame non è invocabile al caso di specie per un altro ordine di idee.
L’art 2, comma primo, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992 prevede che i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono quelli indicati dall’art. 9, primo comma, del medesimo decreto legislativo, il quale espressamente si riferisce ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli “che esplicano la loro attività a titolo principale”.
Non è dubbio che la citata circostanza rappresenti un elemento costitutivo della fattispecie normativa che consente di escludere il carattere fabbricabile di un terreno dedicato all’utilizzo agricolo. Tale elemento costitutivo non è stato oggetto di pronuncia da parte della sentenza 4532/2016 di cui si invoca il giudicato, la quale si è limitata a stabilire che <>, senza però fare alcun cenno al carattere principale della attività di coltivatore diretto della COGNOME. Alla luce di quanto esposto deve escludersi l’applicabilità al caso di specie del giudicato formatosi in ragione della più volte citata sentenza 4532/2016, poiché non risulta applicabile la presunzione di sussistenza dei medesimi elementi costitutivi, avendo la sentenza invocata a titolo di giudicato omesso di esaminare il predetto elemento costitutivo (cfr. Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 5840 del 2021, in una fattispecie simile in cui la sentenza oggetto di quel giudizio aveva valutato il predetto elemento costitutivo che non era stato oggetto di pronuncia da parte della sentenza passata in giudicato).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello proposti dal Comune, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul denunciato vizio di erronea applicazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, comma 162, l. 27 dicembre 2006, dell’art. 11, comma 2 -bis , d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 58 d.lgs. n. 446/1997, avuto particola re riguardo al mancato assolvimento dell’onere, da parte del contribuente, di provare, oltre alla iscrizione negli elenchi ex SCAU tenuti presso l’RAGIONE_SOCIALE, che i terreni edificabili fossero stati condotti direttamente e destinati esclusivamente alle attività agricole.
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.
Invero, nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo
attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19442 del 16/06/2022).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la <>, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato che alla contribuente non spettavano le agevolazioni ICI in quanto non aveva provato di essere imprenditrice agricola che esplicava la sua attività a titolo principale sui terreni posseduti, né che i terreni fossero da essa direttamente ed effettivamente condotti.
3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo per le medesime ragioni già esposte nell’analizzare il precedente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo motivo.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.
P.Q.M.
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2023.