Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4216 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4216 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4790/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
NOME
COGNOME NOME
NOME NOME
NOME NOME
rappresentati e difesi dal AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell ‘Emilia -Romagna n. 1090/2022, depositata il 29 settembre 2022;
AVVISO DI ACCERTAMENTO
-IRPEF E ALTRO 2012-2013.
udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO; preso atto dell’intervento del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, n. 2 avvisi di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO), con i quali recuperava a tassazione, per gli anni 2012 e 2013, redditi finanziarie correlati ad a ttività detenute all’estero dal de cujus , nonché attività finanziarie che avrebbero dovuto essere assoggettate ad IVAFE (Imposta sul Valore RAGIONE_SOCIALE Attività Finanziarie all’Estero) , con particolare riferimento ad un credito di € 34.391.997,28 vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società segregata nel RAGIONE_SOCIALE, risultato a sua volta considerato interposto in quanto il COGNOME era sia disponente che primo beneficiario del RAGIONE_SOCIALE medesimo.
Gli eredi COGNOME impugnavano gli avvisi di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 255/2018, depositata il 24 aprile 2018, accoglieva i ricorsi riuniti, annullando gli atti impugnati.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, con sentenza n. 1090/2022, pronunciata l’11 luglio 2022, e depositata in segreteria il 29 settembre 2022, rigettava l’appello, condannando l’Ufficio alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 28 febbraio 2024).
Resistono con controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
E’ intervenuto in giudizio il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2325 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva rigettato l’appello sull’argomento mutuato dalla sentenza di primo grado -secondo cui, essendo la RAGIONE_SOCIALE un soggetto interposto, riconducibile alla persona del dante causa degli eredi COGNOME, non vi sarebbe alcun credito imponibile per mancanza della dualità soggettiva, risultando al contrario pacifico che la RAGIONE_SOCIALE fosse costituita in forma di società anonima, dotata quindi di autonomia patrimoniale implicante la separazione del patrimonio della società da quello del socio.
In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti e fatta propria dal P.G.
Rilevano, in particolare, i controricorrenti che l’AVV_NOTAIO, al quale è stato notificato il ricorso per cassazione, non era il difensore costituito in secondo grado; iI contribuenti, infatti, si erano costituiti nel giudizio di secondo grado per il tramite dei loro difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ed avevano eletto domicilio per il giudizio presso lo studio dei medesimi (in fascicolo, cfr. doc. 13, Procura alla lite per il giudizio di secondo grado). Conseguentemente, la notificazione del ricorso effettuata presso il suo indirizzo EMAIL in data 28 febbraio 2024 era da considerarsi radicalmente nulla, in quanto effettuata in violazione dell’art. 330 c.p.c.
Orbene, poiché il termine per proporre impugnazione scadeva il 31 marzo 2024, e tale data era comunque antecedente alla data di costituzione in giudizio dei contribuenti, avvenuta in data 8 aprile 2024, secondo i controricorrenti il ricorso dovrebbe comunque ritenersi tardivo, e quindi inammissibile, per inosservanza del termine previsto dall’art. 327 c.p.c.
2.1. Tale eccezione è infondata.
La notifica del ricorso per cassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello non determina l’inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156, secondo comma, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24450; Cass. 3 luglio 2014, n. 15236).
Nel caso di specie, i controricorrenti si sono comunque costituiti con controricorso, contestando nel merito il motivo di
ricorso, di talché l’eventuale nullità della notifica del ricorso deve ritenersi comunque sanata ex art. 156 c.p.c.
Nel merito, mette conto rilevare, in ogni caso, che gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi sul presupposto che il sig. NOME COGNOME, dante causa degli odierni controricorrente, avesse effettivamente finanziato RAGIONE_SOCIALE per la somma di € 31.307.275 ,00, e quindi esistesse effettivamente un credito di tale importo.
L’Ufficio ha pertanto emesso, da un lato, gli avvisi di accertamento, n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente per le annualit à 2012 e 2013, che hanno dato origine al presente giudizio, con i quali l’asserito credito veniva recupero a tassazione ai fini IRPEF e IVAFE; dall’altro, l’avviso di rettifica e liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’asserit o credito veniva recuperato a tassazione ai fini dell’imposta di successione.
I contribuenti hanno impugnato i predetti avvisi di accertamento, e da ci ò si è originato il presente giudizio. I contribuenti hanno impugnato anche il citato l’avviso di rettifica e liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo alla tassazione, ai fini dell’imposta di successione, del medesim o credito, e tale giudizio si è concluso con la pronuncia della sentenza n. 345/2023, della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia Romagna, che ha annullato la pretesa dell’Ufficio, accertando, da un lato, che l’Uffi cio avesse assolto al l’onere della prova su di esso gravante, in merito all’esistenza del credito e, dall’altro lato, accertato l’inesistenza del credito, sulla base RAGIONE_SOCIALE prove contrarie fornire dai contribuenti.
La sentenza n. 345/2023, della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia -Romagna è divenuta definitiva, quindi
passata in giudicato, in conseguenza della sentenza n. n. 14817/2025 emessa da questa Corte di Cassazione in data 9 aprile 2025, depositata in data 2 giugno 2025, con la quale il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso dell’Ufficio avverso la citata sentenza n. 345/2023.
Si è quindi formato, sulla questione dell’inesistenza del credito, il giudicato esterno, favorevole al ricorrente, che esplica efficacia nel presente giudizio. È noto infatti che, nel giudizio tributario, il passaggio in giudicato di una sentenza faccia stato fra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c., posto che i principi regolatori della cosa giudicata si applicano anche al processo tributario.
Invero, costituisce principio pacifico quello secondo cui «nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto gi à accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalit à diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. 16 maggio 2019, n. 13152).
Pertanto, considerato che la sentenza definitiva della Corte di Giustizia di secondo grado dell’E milia-Romagna n. 345/2023 si è pronunciata escludendo l’esistenza di un rapporto di credito -debito tra il Sig. COGNOME NOME e la societ RAGIONE_SOCIALE lussemburghese RAGIONE_SOCIALE, quale presupposto dell’imposta di successione,
mentre la sentenza impugnata in questa sede si è occupata dell’esistenza del medesimo rapporto giuridico di creditodebito tra il Sig. COGNOME NOME NOME la societ à lussemburghese RAGIONE_SOCIALE, quale presupposto dell’imposta sul valore RAGIONE_SOCIALE attivit à finanziarie estere (c.d. IVAFE); e considerato altresì che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna n. 345/2023 è stata pronunciata fra le stesse parti del presente giudizio ed ha ad oggetto il medesimo rapporto giuridico oggetto del presente giudizio, essa espande indubbiamente i suoi effetti anche in quest’ultimo giudizio, con la conseguenza che, essendo insussistente il credito in questione, deve ritenersi inesistente il presupposto impositivo alla base degli avvisi di accertamento impugnati.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, 4 novembre 2025.
Il Presidente
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)