Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21990 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21990 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24407/2018 R.G. proposto da:
COMUNE DI CARUGATE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 554/2018 depositata il 12/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 554/10/2018 la CTR Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Comune di Carugate (MI) avverso la sentenza della CTP di Milano n. 1011/23/2017, con compensazione delle spese giudiziali. I giudici di appello rilevavano che: – il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Carugate (MI) aveva intimato alla società contribuente il pagamento della TARSU, rispettivamente, per l’anno 2011 in relazione ad un centro commerciale; – la CTP aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo che la convenzione intercorsa tra le parti il 2 luglio 1997 per l’esenzione dalla TARSU fosse affetta da nullità per violazione di norma imperativa; – andava riconosciuto il diritto all’esenzione, anche per la raccolta dei rifiuti assimilati, sulla scorta di un precedente della medesima Commissione (la sentenza n. 1790/19/2016).
Avverso la sentenza di appello, il Comune di Carugate (MI) proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
la RAGIONE_SOCIALE si costituiva con controricorso.
Il Comune ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. richiamando il giudicato esterno formatosi, nelle more, per effetto della sentenza di questa Corte n. 13107/2020 in forza della quale è stata confermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Carugate nei confronti della controricorrente per la TARSU, del medesimo centro commerciale, relativa ai precedenti
anni d’imposta 2007 e 2008 sul presupposto della nullità della convenzione in data 2 luglio 1997 inter partes . In particolare ha precisato che, con tale sentenza, passata in giudicato, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso promosso dal Comune e, oltre ad aver cassato l’impugnata sentenza della CTR Lombardia Sez. 19, 29.3.2016, n. 1790, aveva rigettato nel merito il ricorso di primo grado della controricorrente sul presupposto della invalidità della citata convenzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’ente ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. per avere i giudici di appello omesso di rilevare che, come eccepito dalla parte appellata, la società contribuente con il proposto appello aveva formulato ‘motivi nuovi’. 2. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, nonchè degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. per aver erroneamente ritenuto che i principi di legittimo affidamento e buona fede impongano non soltanto di irrogare sanzioni ed applicare interessi, ma anche di rinunciare alla pretesa impositiva.
Con il terzo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per non aver esaminato il decisivo profilo della validità della convenzione intercorsa tra le parti il 2 luglio 1997, riflettendosi tale circostanza sulla legittimità dell’atto impositivo.
Con il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 e art. 6, comma 4, lett. b, del regolamento comunale, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. per aver erroneamente ritenuto che l’ente impositore potesse concedere alla contribuente l’esenzione totale dalla TARSU,
essendo consentita, soltanto, una riduzione percentuale in relazione alla superficie interessata dalla produzione di rifiuti speciali.
Con il quinto motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per aver erroneamente ritenuto che la mancata pattuizione della durata della convenzione intercorsa tra le parti non fosse stata considerata a fondamento della pretesa impositiva negli avvisi di accertamento, ma fosse stata allegata, soltanto, in sede contenziosa per contrastare l’impugnazione.
Osserva questo Collegio che, ai fini della disamina (congiunta) dei motivi di ricorso, assume rilievo decisivo l’intervenuto eccepito giudicato esterno, sopra richiamato.
6.1 Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo»; nonchè che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque
variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.» (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1° luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).
Deve rilevarsi, pervero, che la sentenza impugnata si fonda integralmente proprio sulla succitata pronuncia CTR Lombardia, Milano n. 1790/2016, cassata da questa Corte con la sentenza n. 13107/2020 la quale ha accertato la nullità della convenzione stipulata tra le parti in data 2.7.1997 nella parte in esonerava la RAGIONE_SOCIALE dall’assoggettamento a TARSU.
7.1. È evidente, quindi, che detta sentenza, resa tra le parti per i precedenti periodi della medesima imposta, assume, nel presente processo, forza di giudicato esterno in ragione della definitiva declaratoria della nullità della convenzione sui cui la contribuente aveva fondato le proprie difese ed il proprio diritto alla chiesta esenzione.
Ne discende il conseguente necessario assoggettamento a TARSU del centro commerciale (nella misura del 40% fissata dal Comune negli avvisi di accertamento, sulla scorta dell’art. 6, co. 2 e 4, lett. b del Regolamento comunale in materia), sussistendo, in forza del richiamato accertamento avente efficacia di giudicato, gli ‘elementi costitutivi’ dell’imposizione TARSU relativa anche alle altre annualità, fra cui l’anno 2011 oggetto del presente giudizio;
l’esclusione della imposizione come accertata nella sentenza in questa sede impugnata – si basava, infatti, esclusivamente su una convenzione ormai definitivamente caducata.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, accolto; va cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384, secondo comma, c.p.c.) deve essere rigettato l’originario ricorso della società contribuente.
Le spese delle fasi di merito possono essere compensate in relazione agli sviluppi del giudizio mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo di parte contribuente; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna parte contoricorrente a rifondere al Comune di Carugate le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data