Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22662 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
Oggetto: giudicato
esterno
–
deduzione tar-
diva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24241/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 395/02/17, depositata il 7.3.2017 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria veniva parzialmente accolto l’appello principale proposto da COGNOME NOME e rigettato l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia n. 862/1/2013 avente ad oggetto la comunicazione di iscrizione ipotecaria, notificata da ll’agente della riscossione in data 08.02.2011, per il mancato pagamento di cartelle di pagamento. all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed eccependo: vizi della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle; violazione dell’art. 7, legge n. 212/2000; violazione dell’art. 50, comma
Il contribuente impugnava l’atto notificando il ricorso anche 2, d.P.R. n. 600/73; decadenza dal potere impositivo.
Il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria e, nel resto, riconosceva la validità della notifica a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, ma accoglieva parzialmente il ricorso per la ritenuta violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/73.
Il giudice d’appello in via preliminare dichiarava di non poter tener conto del decisum della sentenza n. 358/1/10 della CTP di Vibo Valentia e, quindi, di non poter ritenere estinti i crediti contenuti nelle cartelle impugnate, in quanto decisione oggetto di impugnazione e
non passata in giudicato, dichiarando che non era stata data prova della definitività della sentenza invocata. Nel merito, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva l’importo per cui era stata iscritta ipoteca ai crediti non prescritti o oggetto di pignoramento presso terzi.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo. L ‘agente della riscossione è rimasto intimato.
Considerato che:
In disparte dal fatto che il controricorrente rende noto che il Comune di Nicotera è stato parte dei primi due gradi di giudizio e non è stato evocato in Cassazione, soggetto comunque macroscopicamente privo di legittimazione passiva, il Collegio constata che l ‘unico motivo di ricorso, ex art.360 comma 1 cod. proc. civ. n.3, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.. Sarebbe stato violato da parte della sentenza impugnata il giudicato esterno discendente dalla sentenza n. 358/1/10 della CTP di Vibo Valentia con riferimento alle cartelle di pagamento nn.NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA. Il giudicato è maturato in conseguenza dell’inammissibilità dell’impugnazione di quella sentenza, dichiarata dalla CTR con sentenza depositata il 20.5.2014.
Il motivo è inammissibile. Premesso che nel presente processo la sentenza di primo grado è del 2013 e quella d’appello del 2017, il giudice d’appello ha accertato che: «Quanto all’eccezione relativa alle cartelle “caducate” dalla sentenza n. 358/1/10 (impugnata) della CTP di Vibo Valentia perché prescritte o pagate (una, già elencata fra quelle prescritte), si osserva che finché la sentenza non passa in giudicato non si possono ritenere estinti i crediti contenuti nelle cartelle impugnate e il contribuente non ha dato prova della definitività della sentenza invocata.». Dunque, il giudice ha espressamente
preso in considerazione il titolo giudiziale, ed ha accertato che nel processo d’appello non è stata data prova della definitività della sentenza n. 358/1/10 della CTP di Vibo Valentia.
3. Non è revocabile in dubbio il fatto che, maturato nel corso del giudizio di secondo grado il giudicato sulla suddetta sentenza per mancata proposizione di impugnazione ordinaria entro i termini, il giudicato esterno avrebbe dovuto essere invocato dalla parte interessata, con deposito in quel grado di giudizio della copia della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato. In difetto di tale attività, che è onere della parte interessata attuare, non è proponibile il ricorso per cassazione (Cass. Civ. Sez. 5, 12/11/2015, n.22506). Non vi è dimostrazione nel caso di specie che la copia della sentenza munita di attestazione della Cancelleria di passaggio in giudicato sia stata tempestivamente depositata davanti al giudice d’appello, ad esempio attraverso la produzione in Cassazione del foliario di quel processo timbrato dalla Cancelleria, al fine di provare l’errore commesso dal giudice, nei limiti in cui sia censurabile con un ricorso per Cassazione e non per revocazione. Non basta produrre per la prima volta in Cassazione la sentenza definitiva con l’attestazione, come ritiene di poter fare l’RAGIONE_SOCIALE, perché così facendo, l’accertamento fattuale operato a riguardo dalla CTR con riferimento ad un fatto (il passaggio in giudicato) maturato anteriormente all’adozione della sentenza qui impugnata non viene specificamente e utilmente censurato.
In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1bis.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre 200 euro per spese borsuali, spese generali 15% Iva e Cpa.
Così deciso il 4.7.2024