Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8029 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8029 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2023
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2647/2018 depositata il 06/11/2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
IRES IVA IRAP IPOTECA
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14993/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME,
-ricorrente – contro
dato atto che il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE liquidazione ricorre, con dodici motivi, nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Forlì che aveva accolto l’istanza cautelare avanzata dall’Ufficio ed autorizzato l’iscrizione di ipoteca su cinquantasei immobili.
La misura cautelare veniva richiesta a seguito di processo verbale di constatazione ne quale, a seguito di indagini penali, si affermava che gli importi di alcuni finanziamenti infruttiferi erogati alla società da tale NOME COGNOME erano provento di attività illecita. Più precisamente, assumeva che quest’ultimo si era indebitamente appropriato di somme, dapprima trasferite all’estero in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale e poi fatte rientrare in Italia, nella misura di euro 8.855.000,00, sotto forma di finanziamento soci infruttifero diretto alla società contribuente. Detti finanziamenti, secondo l’Ufficio , erano da qualificare quali proventi da attività illecita da assoggettare a tassazione a termini dell’art. 14 comma 4, legge. 24 dicembre 1993, n. 537, sul presupposto che le movimentazioni finanziarie rilevate integravano il delitto di riciclaggio.
L’RAGIONE_SOCIALE notificava l’istanza cautelare premettendo che, in ragione del pvc, erano stati emessi quattro avvisi di accertamento, per i periodi di imposta dal 2005 al 2008, dai quali emergeva un debito erariale per la somma complessiva di euro 9.827.991,80.
Detti avvisi di accertamento erano impugnati dalla contribuente ed erano oggetto di altra sentenza della medesima C.t.r. (n. 2648 del 2018) anch’essa impugnata in cassazione.
5 . La C.t.p. autorizzava l’iscrizione di ipoteca con sentenza che veniva confermata dalla C.t.r.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e all’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nullità della sentenza per omessa motivazione, violazione dell’art. 111, settimo comma, Cost.,
Censura la sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine ai motivi di illegittimità della sentenza relativi alla inesistenza del reato presupposto a quello di riciclaggio.
Con il secondo motivo ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 2730 cod. civ.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 e 648bis cod. pen.
Con il quarto motivo deduce, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992 violazione o falsa applicazione degli artt. 7 legge 27 luglio 2000 n. 212, 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, 23 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992.
Con detti tre motivi (secondo terzo e quarto) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver confermato la misura cautelare sul presupposto, inesistente, che essa deducente avesse confermato in appello la provenienza illecita RAGIONE_SOCIALE somme trasferite quale finanziamento. A tal fine espone di non avere mai ammesso la provenienza illecita RAGIONE_SOCIALE somme.
Con il quinto motivo deduce, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992 violazione o
falsa applicazione degli artt. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993, 648bis cod. pen. e 2697 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la pretesa impositiva senza accertare la fondatezza del presupposto degli avvisi di accertamento, costituito dall’attività di riciclaggio, a sua volta fondato sul delitto presupposto di appropriazione indebita.
Con il sesto motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992 omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in quanto la C.t.r. non aveva tenuto conto che i fatti dedotti dall’Ufficio rilevanti ai fini dell’inesistenza del reato presupposto e dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio erano stati contestati e che i capitali trasferiti derivavano dall’attività economica imprenditoriale svolta dal terzo.
Con il settimo motivo deduce, in relazione agli artt. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello confermato la misura cautelare, omettendo di pronunciarsi sul motivo di appello secondo cui il finanziamento soci infruttifero nei confronti della contribuente non costituiva un provento a termini dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993; questione, questa, proposta in primo grado e riproposta in appello.
Con l’ottavo motivo deduce, in relazione agli artt. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e omessa motivazione in violazione dell’art. 111, settimo comma, Cost., per gli stessi profili di cui al superiore motivo.
Con il nono motivo deduce, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992 violazione o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993, nella parte in cui il giudice di appello ha confermato la misura cautelare
sebbene il finanziamento soci infruttifero non costituisse un provento a termini dell’art. 14, comma 4, cit.
Con il decimo motivo deduce, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ e 62 d.lgs. n. 546 del 1992, violazione o falsa applicazione degli artt. 1, commi 131, 132 legge 28 dicembre 2015, n. 208, 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per aver confermato la misura cautelare in carenza del presupposto del raddoppio dei termini per gli anni 2005, 2006 e 2007. Osserva che, benché il d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 avesse salvaguardato la legittimità dell’istituto del raddoppio dei termini, la successiva legge n. 208 del 2015 aveva abrogato del tutto tale disciplina, così rendendo illegittimo l’atto impositivo in oggetto.
Con l’undicesim o motivo deduce, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992, violazione o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui la C.t.r. ha affermato la sussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini anche in relazione all’Irap.
Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, settimo comma, Cost. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora .
Il ricorso è inammissibile.
13.1. La ricorrente (cfr. § 1.2. del ricorso) ha allegato che gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la pretesa impositiva, a tutela della quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’iscrizione di ipoteca oggetto del contendere, erano stati oggetto di separata impugnazione in giudizio conclusosi, nei gradi di merito, con la sentenza n. 2648 del 2018 della medesima C.t.r., an ch’essa impugnata in Cassazione.
13.2. Deve rilevarsi di ufficio che detto giudizio è stato definito con sentenza di questa Corte n. 6093 de 24 febbraio 2022 che,
pronunciandosi sull’appello proposto dalla contribuente, ha accolto parzialmente il medesimo, limitatamente al decimo motivo relativo alla sola Irap; per l’effetto, ha cassato , in parte qua , la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente esclusivamente in relazione all’Irap.
In ragione della sentenza sopra richiamata deve rilevarsi di ufficio che sulla legittimità della pretesa erariale per Ires ed Iva, sull’illegittimità della pretesa per Irap , e sulla conseguente legittimità dell’iscrizione ipotecaria nei limiti della minore imposta accertata si è formato il giudicato.
13.3. Le Sezioni Unite della Corte, cui ha fatto seguito costante giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. (Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916).
Si è, altresì, precisato che, quando il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Cassazione, i poteri cognitivi della Suprema Corte si estendono e possono pervenire alla cognizione della sua precedente pronuncia, mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante; l’esistenza di banche dati interne consente ai componenti il collegio giudicante, ove – come nella specie – sollecitati da indicazioni e dati contenuti negli scritti difensivi RAGIONE_SOCIALE parti di verificare se altri ricorsi, che abbiano posto questioni identiche o tra le stesse parti e aventi carattere di antecedente logicogiuridico pregiudicante la questione oggetto di esame, siano stati già esaminati e decisi, e di verificare se tale decisione abbia portato alla formazione della regula iuris , sulla base della formazione di un
giudicato, esterno ma rilevante, perché pregiudiziale, nella vertenza esaminata (Cass. 15/06/2007, n. 14014).
13.4. Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo. Pertanto il giudice, al quale risulti l’esistenza di un tale giudicato, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 26/06/2018, n. 16847).
13.5. In ragione del giudicato formatosi sulla pretesa erariale, deve rilevarsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso avente ad oggetto la misura cautelare. Va rilevato, infatti, che i primi undici motivi hanno ad oggetto la sussistenza del credito e il dodicesimo l’omessa motivazione sul requisito del pericolo, sicché i medesi restano tutti superati dal definitivo accertamento.
13.6. Deve aggiungersi che, sebbene sia stata accertata l’illegittimità della pretesa erariale relativa all’Irap, l’art. 22, comma 7, lett, c) d.lgs. n. 472 del 1997, prevede che, in caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro e che, se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione -come nella specie -è chiamato a provvedere il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.
Le spese del giudizio di legittimità sono irripetibili, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione finanziaria in questo giudizio.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.