Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33392/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA- GENOVA n. 438/2019 depositata il 29/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE opera nel settore dei servizi portuali in quel di Genova e si oppose alla comunicazione di irregolarità all’esito ( a lei sfavorevole) dell’interpello disapplicativo, relativo alla disciplina RAGIONE_SOCIALE società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 724 del 1994. Percorsi i gradi di merito, la controversia veniva definita all’esito del giudizio di rinvio disposto da questa Suprema Corte di legittimità con sentenza della Corte tributaria di secondo grado per la Liguria n. 221/2023, dov’era definitivamente accertato, con conferma della decisione della C.T.P., che la società contribuente era pienamente operativa e ‘non di comodo’.
La presente controversia attiene invece alla cartella esattoriale emessa ai sensi dell’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica num. 600 del 1973, dov’è stato riscontrato un versamento di imposta inferiore rispetto al reddito presunto per le società di comodo. La sentenza d’appello risultava favorevole alla società contribuente, argomentando sulla sentenza di primo grado del parallelo giudizio che aveva già riconosciuto il carattere non interposto della società contribuente.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre motivi, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso e, in prossimità dell’adunanza, depositando altresì memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 4 del codice di rito civile per violazione falsa applicazione dell’art. 324 dello stesso codice e dell’articolo 2909 del
codice civile. Nella sostanza, si lamenta come la sentenza in scrutinio abbia argomentato per relationem , ma sulla sentenza di primo grado nel parallelo giudizio attinente alla natura di comodo o meno della società, attribuendole forza di cosa giudicata che non le poteva essere accordata.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di rito civile per violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994. Nello specifico, si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia riconosciuto alla parte contribuente una posizione differenziata antitetica a quella prevista dalla legge, laddove ritiene che possa essere superata la presunzione di società interposta, ovvero non operativa, ovvero di comodo solo tramite una prova contraria stringente che dimostri le ragioni per le quali non è stato raggiunto e il reddito minimo in presenza di una operatività continua nell’esercizio dell’attività d’impresa. In altri termini, la sentenza in scrutinio avrebbe affrancato il contribuente dal fornire la prova stringente richiesta dalla legge.
Con il terzo motivo viene ancora proposta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri tre e quattro del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 36 bis e 37 bis del DPR numero 600 del 1973, nella sostanza affermando l’assenza di vizi procedurali e formali della cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato.
Occorre rilevare come con la memoria, depositata in prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente abbia depositato sentenza, corredata dell’attestazione di passaggio in giudicato, n. 221/2023 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Liguria nel giudizio parallelo, ove viene espressamente riconosciuta la natura di imprenditore effettivo ed esclusa la presunzione di società di comodo in ordine alla contribuente qui controricorrente per la medesima annualità.
Devesi ricordare come questa Corte sia già intervenuta in materia affermando che poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio RAGIONE_SOCIALE eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l’esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (cfr. Cass. III, n. 6326/2010). Nel caso in esame, il giudizio parallelo riguardante le medesime parti è attinente all’accertamento di un presupposto comune ad entrambi i giudizi, donde si è costituita cosa giudicata formale e sostanziale in ordine alla natura non di comodo della società contribuente. Tale pronuncia esplica quindi gli effetti del cosiddetto giudicato esterno secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte di legittimità. Ed infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (cfr. Cass. S.U. n. 13916/2006). Il principio è stato declinato nel giudizio tributario, affermando che nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della ” causa petendi “, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (” petitum ” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (” petitum ” immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un avviso di accertamento ed una
cartella di pagamento), purché sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante (cfr. Cass. V, n. 19310/2011; di recente Cass. T., 5822/2024).
Ne consegue che il giudicato esterno intervenuto successivamente alla posizione del ricorso per Cassazione deve essere rilevato da questa Corte e trova cittadinanza nel presente giudizio. Per l’effetto, il ricorso erariale non può essere accolto la sentenza in scrutinio configurandosi legittima, dovendosi correggere la motivazione unicamente nel ritenere l’accertamento del carattere operativo della società contribuente non in forza della menzionata sentenza della CTP di Genova, ma in base alla successiva sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Liguria numero 221 del 2023.
In ragione dell’andamento processuale e dell’intervenuto giudicato esterno, le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 11/09/2024.