Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27602/2017 R.G. proposto da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 2041/16/16 depositata il 15 novembre 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione ai fini dell’IRPEF una plusvalenza di 47.740
euro da que sti asseritamente realizzata nell’anno 2007 per effetto della vendita della quota di sua proprietà, pari al 30% dell’intero, di due fabbricati industriali ubicati in zona interessata da un piano di recupero approvato dal RAGIONE_SOCIALE Comunale di RAGIONE_SOCIALE con delibera del 20 ottobre 2005; vendita riqualificata dall’Ufficio come cessione a titolo oneroso di area edificabile.
Il COGNOME impugnava il predetto avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che con sentenza n. 2041/16/16 del 15 novembre 2016, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, rigettava l’originario ricorso della parte privata.
A sostegno della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: in linea generale, deve ritenersi «legittimo l’avviso di rettifica con cui l’RAGIONE_SOCIALE abbia riqualificato l’atto di compravendita del terreno, con annesso fabbricato, come trasferimento di area edificabile, sulla base di molteplici elementi indiziari» ; -nel caso di specie, l’Ufficio aveva offerto «numerosi elementi di fatto… per riqualificare l’atto di compravendita» , e in particolare: «permesso di costruire; atto d’obbligo n. 55104/2008 con il quale i venditori assum (eva) no impegno, giuridicamente vincolante, alla demolizione del fabbricato insistente sull’area; impegno ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione e gli standard compresi e previsti nel piano di sviluppo; il prezzo dichiarato in atto, abnorme per il valore catastale dell’immobile» ; -«la disposizione di cui all’articolo 20 (del D.P.R. n. 131 del 1986 n.d.r.) , letta in combinato disposto con l’articolo 1 del Tur, oltre ad avere una funzione interpretativa degli atti registrati, identifica quello che è l’oggetto del rapporto giuridico tributario, rappresentato dagli effetti giuridici concreti prodotti dal contratto,
indicativi della capacità contributiva dei soggetti che li compiono» .
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In data 24 luglio 2024 il procuratore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha comunicato il sopravvenuto decesso del suo assistito, chiedendo di dichiarare l’interruzione del processo.
Successivamente, entro il termine di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo sopra citato, lo stesso procuratore ha depositato sintetica memoria illustrativa, instando, in via pregiudiziale, per la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO., fissato per l’adunanza camerale del 20 dicembre 2024, ed eccependo, inoltre, l’esistenza di un giudicato esterno sopravvenuto favorevole al proprio defunto cliente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
«In limine litis» deve essere disattesa l’istanza di interruzione del processo avanzata dall’AVV_NOTAIO, in quanto l’istituto di cui agli artt. 299 e seguenti c.p.c. non trova applicazione nel giudizio di cassazione, essendo questo dominato dall’impulso d’ufficio (cfr . Cass. n. 1757/2016, Cass. n. 24635/2015, Cass. n. 8377/1992).
1.1 Sempre in via pregiudiziale, si rileva che non appare opportuno disporre l’invocata riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., da trattare nell’adunanza camerale del 20 dicembre 2024, in quanto riguardante altra sentenza (la n. 798/2018 resa dalla CTR toscana il 19 aprile 2018) e diverso contribuente (tale NOME COGNOME).
1.2 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del
1986.
1.3 Si contesta alla CTR di aver erroneamente sussunto nella succitata disposizione del testo unico dell’imposta di registro la fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, in tal modo incorrendo in un palese travisamento del «thema decidendum» , atteso che l’oggetto della presente controversia è costituito dalla contestata ripresa a tassazione ai fini dell’IRPEF della plusvalenza asseritamente realizzata dal COGNOME a sèguito di una cessione immobiliare effettuata nell’anno 2007.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti.
2.1 Si rimprovera al collegio di secondo grado di aver tralasciato di considerare che oggetto della cessione erano due fabbricati , e non invece , come chiaramente emergeva dalla documentazione acquisita al processo.
2.2 A torto, quindi, i giudici regionali avevano attribuito esclusivo rilievo, ai fini decisori, alle circostanze allegate dall’RAGIONE_SOCIALE a fondamento dell’atto impositivo impugnato, e in particolare all’impegno assunto dall’acquirente a demolire gli immobili e a ricostruire sull’area di risulta fabbricati per civili abitazioni, secondo le prescrizioni del piano di recupero della zona approvato dal RAGIONE_SOCIALE Comunale di RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2005.
2.3 Viene, inoltre, rimarcato che, per giurisprudenza di questa Corte, la vendita di un’area già edificata non può in alcun modo rientrare nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata dall’art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR); e ciò nemmeno quando sia stata prevista la demolizione del fabbricato che su tale area insiste.
Con la memoria illustrativa ex art. 380 -bis , comma 1, terzo
periodo, c.p.c., in aggiunta alle censure già sollevate, il ricorrente ha eccepito l’esistenza di un giudicato esterno sopravvenuto a lui favorevole, costituito dalla sentenza n. 45/2018 pronunciata dalla CTR della Toscana il 16 gennaio 2018.
3.1 L’eccezione, da esaminare con priorità, è fondata e il suo accoglimento assorbe lo scrutinio dei motivi di ricorso.
3.2 Dalla lettura della citata sentenza n. 45/2018, depositata in copia autentica munita dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., emerge che la CTR toscana, in accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE n. 11/2015, ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’impugnante dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2009, con il quale era stato recuperato a tassazione il saldo del corrispettivo della medesima cessione immobiliare oggetto dell’odierna vertenza, sul presupposto che si trattasse di plusvalenza ex art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR non dichiarata al Fisco.
3.3 A fondamento della decisione il collegio regionale ha osservato che:
-«…così come si evince dalla relazione di accompagnamento della L. 413/1991, la ratio della norma (l’art. 67 del TUIR, richiamato immediatamente prima -n.d.r.) è stata quella di assoggettare a prelievo la ‘manifestazione di forza economica’ conseguente al ‘fatto oggettivo’ dell’avvenuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica dei terreni» ;
-«in una parola, il legislatore ha voluto assoggettare ad imposizione ‘unicamente ‘ il contribuente proprietario di un terreno che è divenuto edificabile per concessione della P.A. (fatto oggettivo), prescindendo dal suo comportamento, dalla sua consapevolezza e dalla sua intenzione (il fatto soggettivo)» ;
-«nel caso che interessa il presente processo, l’atto pubblico (che fa piena prova fino a querela di falso) ha attestato che oggetto
della cessione erano due fabbricati industriali e, quindi, ‘terreno già edificato’. Da ciò consegue, così come insegnato dai Giudici di legittimità con le sentenze nn. 4150/2014 e 15629/2014, che ‘la disposizione (art. 67 TUIR) che assoggetta a tassazione, quali <>, le plusvalenze realizzate a sèguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto non un terreno ‘suscettibile di utilizzazione edificatoria’ ma un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato» ;
-«l’entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti e, soprattutto, la cui realizzazione (nel caso di specie attraverso la demolizione del fabbricato), futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione) ed eventuale, è rimessa alla potestà di soggetto diverso (l’acquirente) da quello interessato dall’imposizione fiscale» ;
-«i motivi addotti dall’A.F. a giustificazione del proprio operato contrastano con il ricordato principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione» , in quanto, «al momento della stipula dell’atto di compravendita, così come attestato con atto pubblico dal notaio rogante, l’immobile era rappresentato da due fabbricati in buono stato di manutenzione, già oggetto di locazione» , e «solo successivamente alla vendita i nuovi proprietari (gli acquirenti) (aveva) no provveduto alla loro demolizione ed a dare attuazione al piano di recupero» ;
-«alla data di stipula dell’atto di compravendita (momento temporale al quale occorre fare riferimento per valutare se è stata o meno realizzata la plusvalenza per cui è causa) il terreno sul quale insistevano i due fabbricati era già edificato e, quindi, era diverso dal terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui
all’art. 67 del TUIR» .
3.4 Ciò posto, e rammentato che la produzione in sede di legittimità del documento attestante l’esistenza di un giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza impugnata non incorre nel divieto posto dall’art. 372, comma 1, c.p.c., operante rispetto ai soli documenti formatisi nel corso del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 13238/2023, Cass. n. 4415/2020, Cass. n. 32441/2018), ai fini della soluzione della lite assume carattere dirimente la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 13916/2006, con la quale è stato affermato che:
-«qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il ‘petitum’ del primo » ;
-«tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione
di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente » .
3.5 I suenunciati princìpi di diritto sono stati successivamente ribaditi dal massimo organo nomofilattico con la sentenza n. 26482/2007.
3.6 Con specifico riferimento alla materia tributaria è stato, altresì, precisato che l’effetto vincolante del giudicato esterno opera rispetto alle imposte periodiche nei casi in cui vengano in rilievo fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale (cioè per un arco di tempo comprendente più periodi di imposta) o in quelli nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. n. 3273/2024, Cass. n. 28454/2023, Cass. n. 32665/2018).
3.7 Orbene, la più volte richiamata sentenza della CTR della Toscana n. 45/2018, risolvendo in maniera definitiva e inoppugnabile un punto comune alla presente controversia, ha statuito che nessuna plusvalenza tassabile è stata conseguita dal COGNOME per effetto della medesima cessione immobiliare di cui qui si discute, essendosi in presenza dell’alienazione di un’area già edificata e non del trasferimento di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.
3.8 Essa, quindi, pur riguardando in modo specifico l’anno 2009, attiene ai medesimi fatti costitutivi della pretesa tributaria oggetto di questa causa, sì da doversi riconoscere all’intervenuto giudicato l’attitudine ad espandere i suoi effetti ad altri periodi d’imposta, e in particolare, per quanto qui interessa, all’anno 2007, nel corso del quale il contribuente aveva percepito la somma di 47.740 euro in acconto sul prezzo pattuito per la cessione.
3.9 Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in accoglimento della sollevata «exceptio rei iudicatae» , va disposta l a cassazione della sentenza impugnata.
Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con l’accoglimento dell’originario ricorso del COGNOME e il conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.
La cassazione della sentenza gravata e la contestuale decisione nel merito impongono di provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero processo.
5.1 In proposito, considerato che la pronuncia cassatoria si fonda su un giudicato esterno, favorevole al contribuente, sopravvenuto alla proposizione del ricorso in esame, si reputano sussistenti idonee ragioni per compensare interamente fra le parti le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza gravata e, decidendo la causa nel merito, in accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, annulla l’avviso di accertamento impugnato; compensa totalmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione