Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33935 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33935 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
ORDINANZA
sol ricorso 13 7 52-2C17 progosto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE COGNOME in persona del Direttore p o temecre, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e diut – ende; del ir 2
– ricorrente –
2019 GLYPH
contro
3188 GLYPH DITO. GLYPH GUIDO GLYPH ISIDOPO GLYPH C. GLYPH SRL, GLYPH elettivamente domlciliatc in ROMA – IMRE DELLA PIRA M IDE CESTIA INDIRIZZO, presso io studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e diteso dall’avvocato NOME COGNOME ;
contro
rícorrente –
avverso la senter7a GLYPH 1410/2016 della COMM.TRIB.REG. dl 7,ENOVA, depositata il 24/11/2016; ud 71a relaziore della causa svolta cella camera di co-sIglio GLYPH GLYPH 12/36/2119 GLYPH dal GLYPH , ere NOME COGNOME. di Dott
Rilevato che
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria 1410/2016 depositata il 24.11.2016, non notificata, di accoglimento dell’appello proposto dalla società DottRAGIONE_SOCIALE NOME Isidoro RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza della commissione tributaria provinciale della Spezia di reiezion del ricorso proposto dalla predetta società avverso avvisi di rettifica d
Resiste con controricorso la società dott. NOME RAGIONE_SOCIALE che pure depositato memoria.
I fatti di causa -per come si legge nella sentenza impugnata- sono seguenti.
La società contribuente “effettuava sin dal 2007 numerose importazioni dalla Cina di pezzi di ghisa e grafite sferoidale (ghisa duttile) del tipo per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali sotterra classificando in sede di dichiarazione doganale, i chiusini e le caditoi codice NC 7325 10 50 00…. (ghisa non malleabile) con dazio pari all’1,7%.”.
Si legge ancora nella sentenza della CTR: “Dall’esame della documentazione posta a corredo delle dichiarazioni in oggetto (polizze d carico e fattura), l’Ufficio Canale Verde della Dogana della Spezi constatava che la merce veniva descritta nella stessa come GLYPH .botole di ghisa sferoidale o malleabile. Sulla base del verbale di constatazione del Dogana di Firenze, l’ufficio ha provveduto a revisionare le bollette importazione in questione rideterminando la classificazione della merce, ritenendo che la ghisa sferoidale è un metallo in cui la grafite si pres in noduli a forma di sferoidi rendendole una proprietà con caratteristic meccaniche sconosciute alla ghisa cosiddetta normale o grigia: la duttilit Pertanto corrispondente al codice NC 7325 99 10 a dazio 2,70%”.
Considerato che
Il ricorso consta di tre motivi, recanti, rispettivamente: 1) “Violazio art. 360 n. 3 c.p.c., dei punti n. 18 e n. 21 del Regolamento (CE) 1212/2005 del Consiglio, del 25.7.2005, che istituisce un dazi antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi or della Repubblica popolare cinese nonché del punto n. 9 e dei punti da 26 a 30 del Regolamento (CE) n. 500/2009 del Consiglio, dell’11.6.2009, recante modifica del Regolamento (CE) n.1212/2005 che istituisce un dazio antidunnping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezz originari della Repubblica popolare cinese”; 2) “Falsa applicazione e violazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p (richiamati ex artt. 1 comma 2 d. Igs. 546/1992), ai sensi dell’art.
primo comma n. 3 e n. 4”; 3) “Violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’ 10 L. 27.7.2000 n. 212”.
Il ricorso non è fondato per le ragioni che -riferite in modo specifi primo motivo- integrano la motivazione della sentenza oggetto del presente giudizio.
Secondo la ricorrente Agenzia -premessa la circostanza, pacifica tra le parti, della natura di ghisa sferoidale della merce, oggetto della importata dalla Cina, merce costituita da chiusini e caditoie- essendo dett ghisa qualificata per legge come “ghisa duttile”, del tutto irrile sarebbe qualsivoglia apprezzamento in punto di fatto in ordine alla natur malleabile o meno della ghisa, così come operato dalla CTR. Così argomentando, l’Agenzia -nel richiamare i regolamenti citati nel primo motivo di ricorso- ha finito con l’equiparare la ghisa duttile alla malleabile.
Invero, la ghisa a grafite sferoidale (o duttile) con cui sono stati real i prodotti per cui è causa non può essere catalogata come ghisa malleabile, alla stregua dei regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009, che regolavano la materia al momento delle importazioni oggetto degli atti impositivi per cui è causa. Tali regolamenti hanno costituito oggetto del recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 12 luglio 2018 resa nelle cause riunite C-397/17 e C-398/17, che ha fornito una interpretazione che conforta pienamente la presente decisione. Detta Corte ha dato, innanzi tutto, atto che i due tipi di ghisa in parola (“a sferoidale” e “malleabile) differiscono per composizione e per modalità d produzione; ha quindi espressamente stabilito che i prodotti costituiti primo tipo di ghisa non possono essere inclusi nella categoria propria de secondo tipo e devono, piuttosto, essere classificati in una diver categoria di ghisa da classificarsi in altra specifica categoria di ghi istituirsi appositamente (il che di fatto è poi, medio tempore, avvenuto c l’emissione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/231 del 18 febbraio 2019).
Conclusivamente, resta fermo che alle importazioni costituenti oggetto della presente controversia si applicano le norme di cui ai regolamenti d 2005 e del 2009 con la conseguenza che i prodotti importati, realizzati i ghisa a grafite sferoidale non erano inclusi nel novero della ghi malleabile, ed erano quindi assoggettati al dazio nella misura dell’1,7% non, come sostenuto dall’Agenzia, del 2,7%.
Integrata dunque la motivazione della sentenza impugnata nei termini sopra esposti -con specifico riferimento al primo motivo di ricorso- resta assorbiti gli altri mezzi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese liquidate euro 1.700,00 oltre spese forfettarie al 15%, oltre accessori come per legge.
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Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 -2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versarnentó, da parte della ricorren dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut ricorso principal -nof – Ma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma, 12 giugno 2019