Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2645 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2645 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Siracusa che ha indicato recapito Pec, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3580, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 7.7.2015, e pubblicata il 25.8.2015;
Oggetto: Ires, Iva ed Irap 2005 – RAGIONE_SOCIALE – Ospitalità alberghiera Gestione antieconomica -Finalità solidaristiche.
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha confermato la propria richiesta di rigettare il ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’Avv. dello Stato NOME COGNOME il quale ha domandato il rigetto dell’impugnativa, nessuno essendo comparso per la ricorrente;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate effettuava verifiche fiscali nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, riscontrando che con riferimento agli anni dal 2003 al 2007 l’impresa, svolgente attività di albergo con annesso ristorante, aveva costantemente dichiarato di essere in perdita. Ritenuta l’antieconomicità della gestione, l’Ente impositore notificava alla società, con riferimento all’anno 2005, l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE, rideterminando il reddito conseguito ai fini Ires, Iva ed Irap.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, contestando in primo luogo che i risultati di gestione dipendevano dalla natura solidaristica dei servizi di ospitalità offerti. La CTP valutava fondate le difese proposte dalla ricorrente ed annullava l’atto impositivo.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa. La CTR accoglieva parzialmente l’impugnativa, riaffermando la fondatezza dell’avviso di accertamento, ma riducendo l’ammontare del reddito ritenuto conseguito dalla società.
Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE
affidandosi a tre strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. La ricorrente ha quindi depositato nota con la quale ha comunicato il fallimento della società e domandato l’interruzione del processo.
4.1. Il Pubblico Ministero, in persona del s.Procuratore Generale NOME COGNOME ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con le quali ha domandato rigettarsi il ricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., per avere la CTR proposto una motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria.
Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello proposto una motivazione in materia di percentuale di ricalcolo del reddito conseguito applicata con la sentenza.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1973, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che ricorressero circostanze gravi precise e concordanti dimostrative della responsabilità fiscale della società, e comunque per non aver tratto le conseguenze di legge in conseguenza della violazione del contraddittorio preventivo.
Deve preliminarmente esaminarsi la nota depositata dalla ricorrente con la quale comunica il fallimento della società e
domanda l’interruzione del processo. L’istanza non può trovare accoglimento, essendosi già condivisibilmente e di recente ribadito, in considerazione delle peculiarità del giudizio di legittimità, che ‘in tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della propria procedura concorsuale’, Cass. sez. I, 13.3.2024, n. 6642.
Tanto premesso, con il primo mezzo d’impugnazione la società contesta la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per avere la CTR proposto una motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria.
5.1. Occorre preliminarmente osservare che la società propone la sua critica, con il primo ed il secondo mezzo d’impugnazione, invocando una pluralità di vizi della decisione impugnata tra di loro incompatibili, quali la nullità della pronuncia e la violazione di legge. Tuttavia le censure proposta appaiono sufficientemente specifiche e agevolmente comprensibili e può procedersi allo scrutinio delle contestazioni.
5.2. Merita quindi di essere ricordato che la RAGIONE_SOCIALE, impresa commerciale che ha la forma di società di capitali, fondata da due enti ecclesiastici, offre ospitalità ai fedeli che si recano in pellegrinaggio presso il Santuario della INDIRIZZO in Siracusa. La ricorrente evidenzia di non offrire servizi paragonabili a quelli di una ordinaria struttura ricettiva, avendo finalità
essenzialmente solidaristica ed ospitando fedeli dotati di limitate disponibilità economiche.
L’accertamento fiscale è però fondato, occorre subito evidenziare, sulla antieconomicità della gestione di una società commerciale, ripetutasi per più anni.
5.3. Procedendo all’esame del primo motivo di ricorso, occorre rilevare come la CTR abbia osservato che la società odierna ricorrente ha gestito un’attività commerciale in forma antieconomica per cinque anni consecutivi, dichiarando perdite, e pertanto l’Ufficio ha correttamente proceduto ad accertamento analitico induttivo, fondato pertanto su presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti.
Il giudice dell’appello ha quindi ritenuto di dover comunque tenere conto della finalità solidaristica dell’istituzione, che offre alloggio a ‘povera gente che presenta problemi di salute ed affronta le spese di viaggio, di vitto e pernottamento per finalità del tutto diverse da quelle di soggetti che si recano in vacanza per esclusivi fini di divertimento e di relax’ (sent. CTR, p. 2). La CTR ha perciò ritenuto non potesse trascurarsi la natura di impresa commerciale della società, ma dovesse comunque tenersi anche conto delle sue finalità solidaristiche. Il giudice del gravame ha quindi condiviso la modalità di accertamento del reddito di natura analitico induttiva adottata dall’Amministrazione finanziaria, che prende le mosse dalla contabilità dichiarata dall’impresa, ma ha ritenuto di dover ridurre il risultato di esercizio rispetto a quanto stimato dall’Ente impositore.
5.4. La motivazione adottata dalla CTR, pertanto, risulta completa, agevolmente comprensibile e priva di contraddizioni, ed il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
Con il secondo strumento d’impugnazione la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver proposto una
motivazione in materia di percentuale di ricalcolo del reddito conseguito applicata con la sentenza.
6.1. Il giudice dell’appello, premesso tutto quanto sinteticamente riassunto esaminando il primo motivo di ricorso, ha aggiunto che ‘non è ipotizzabile l’assimilazione della struttura ricettiva, di cui si controverte, ad altre strutture ricettive utilizzate per altre forme di turismo, per cui, pur ritenendo legittima la ricostruzione analitico/induttiva dei ricavi attribuibili alla società accertata, il rapporto R.O.L./Ricavi d’esercizio va rideterminato in favore della società, applicando la seguente proporzione …’ (sent. CTR, p. 2)
6.2. Anche in questo caso non ricorre pertanto l’ipotesi di una motivazione assente o meramente apparente. La motivazione è presente ed è chiaramente comprensibile. La CTR ha ritenuto di ridurre la stima dei ricavi, rispetto a quanto calcolato dall’Amministrazione finanziaria con riferimento ad ordinarie strutture ricettive, in considerazioni delle finalità (anche) solidaristiche perseguite dalla Casa del Pellegrino, non violando alcuna norma di legge.
Se poi la critica della ricorrente potesse intendersi come una censura relativa alla percentuale di ricarico comunque adottata dalla CTR, la contestazione difetta di specificità, perché la società neppure illustra in quale errore sia incorso il giudice dell’appello, e quale sarebbe invece la corretta percentuale di ricarico applicabile.
Anche il secondo motivo di impugnazione risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
Con il suo terzo motivo di ricorso, la contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame avendo innanzitutto erroneamente ritenuto che ricorressero circostanze gravi precise e concordanti dimostrative della responsabilità fiscale della società.
7.1. Invero, già l’avviso di accertamento aveva chiaramente illustrato che la società commerciale RAGIONE_SOCIALE, pur non essendo stata interessata da alcun evento imprevedibile che ne avesse compromesso la funzionalità, aveva dichiarato perdite di esercizio per più anni consecutivi. La CTR ha correttamente rilevato che simili circostanze integrano, già da sole, presunzioni gravi precise e concordanti, indipendentemente dalla correttezza formale della tenuta della contabilità, e senza che sia necessario alcun riferimento agli studi di settore, del resto non utilizzati neppure dall’Ente impositore nell’avviso di accertamento.
7.2. Quanto poi alla contestazione relativa alla omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, occorre rilevare che, all’epoca dell’accertamento, essa non era dovuta in relazione alle imposte dirette (cfr. Cass. sez. VI-V, 29.10.2008 n. 27421). Con riferimento all’Iva, tributo armonizzato, la ricorrente neppure tenta di fornire la c.d. prova di resistenza, non indicando gli argomenti decisivi che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo, ed il conseguente pregiudizio che avrebbe subito il suo diritto di difesa (cfr. Cass. sez. V, 20.12.2022, n. 37234).
Anche il terzo motivo di ricorso appare pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
In definitiva il ricorso proposto dalla contribuente deve essere rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto dell’esito del giudizio, possono essere compensate tra le parti con riferimento ai gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.
8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore .
Compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ai gradi di merito del giudizio e condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23.1.2025.