Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2502 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2502 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IRPEF 2016
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4315/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO;
COGNOME NOME;
COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allega al controricorso,
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5234/2022, depositata il 5 luglio 2022;
udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del l’8 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE provinciale di Benevento notificata, in data 23 agosto 2019, alla società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di produzione di vini da tavola, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale determinava un maggior reddito d’impresa, per l’anno d’imposta 2016, di € 176.273,00, in luogo di quello dichiarato di € 133.234,00 , con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte IRES, IRAP ed IVA, e relative addizionali, interessi e sanzioni.
L’accertamento si fondava su maggiori ricavi constatati induttivamente per € 36.816,00, e su costi ritenuti non deducibili per € 6.223,00.
Con separati avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, notificati il 23 agosto 2019, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rideterminava il reddito imponibile dei singoli soci (per il 50% cadauno) COGNOME NOME e COGNOME NOME, in applicazione del principio della ripartizione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, con conseguente rideterminazione, nei loro confronti, dell’imposta IRPEF per il 2016, con relative addizionali, nonché interessi e sanzioni.
La società RAGIONE_SOCIALE ed i singoli soci COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano gli avvisi di accertamento in questione, con separati ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 184/2021,
depositata il 1° aprile 2021, li rigettava, condannando i ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dalla società e dai soci, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 5234/2022, pronunciata il 26 maggio 2022, e depositata in segreteria il 5 luglio 2022, accoglieva l’appello, annullando gli avvisi di accertamento impugnati, e compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 6 febbraio 2023).
Resistono con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. (che aveva ritenuto che non fosse stata dimostrata l’esistenza di una gestione antieconomica), la valutazione della economicità della gestione non avrebbe dovuto essere ricondotta al confronto tra i costi di materie prime ed i ricavi di esercizio, ma atteneva alla valutazione
complessiva ed al risultato di esercizio rispetto al volume d’affari; nel caso di specie, poiché il reddito realizzato dalla società rappresentava soltanto il 2,77% del volume di affari, tale percentuale era da considerare oggettivamente antieconomica, in quando inidonea a coprire l’impegno del capitale impiegato, i fattori produttivi ed il rischio di impresa.
2. Il motivo è inammissibile.
La Corte regionale, nell’accogliere l’appello della società e dei soci, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo insussistente la gestione antieconomica della società stessa, che era stata posta a fondamento dell’accertamento induttivo operato , in quanto, sulla base degli elementi documentali e contabili forniti dalla società, e tenendo conto dello scarto tra costi e ricavi, la percentuale di ricarico doveva essere determinata nel 67%, entità non rappresentativa certo di una gestione antieconomica.
Orbene, l’RAGIONE_SOCIALE, nel proprio ricorso, si limita a contestare la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., proponendo una ricostruzione alternativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dalla società e dai soci contribuenti, senza tuttavia lamentare una violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative all’accertamento induttivo e analitico -induttivo (in particolare, art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 d.P.R. n. 633/1972).
Sotto questo profilo, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto l’Ufficio, senza lamentare una effettiva violazione o falsa applicazione di norme di diritto, propone, sostanzialmente, una sua valutazione degli elementi probatori a sostegno della asserita antieconomicità della gestione, alternativa e diversa rispetto a quella operata dalla
C.T.R., che ha invece escluso la sussistenza di tale antieconomicità (sull’inammissibilità del ricorso, in tali casi, v., tra le altre, Cass. 23 aprile 2024, n. 10927; Cass. 22 novembre 2023, n. 32505).
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE , non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, 8 ottobre 2025.
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)