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Gasolio commerciale: no bonus a Euro 2 con filtro FAP

Una società di trasporti ha richiesto il credito d’imposta sul gasolio commerciale per i suoi veicoli Euro 2, sui quali aveva installato filtri antiparticolato (FAP). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l’installazione del filtro non modifica la categoria di omologazione del veicolo, che resta l’unico criterio valido per accedere all’agevolazione fiscale. La normativa nazionale, che limita il beneficio, non è in contrasto con le direttive europee.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Gasolio Commerciale: La Cassazione Nega il Bonus ai Veicoli Euro 2 con Filtro FAP

L’accesso alle agevolazioni fiscali sul gasolio commerciale rappresenta un tema cruciale per le aziende di autotrasporto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale: l’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo omologato come Euro 2 non è sufficiente per accedere ai benefici fiscali previsti per i mezzi di categoria superiore. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della decisione.

I Fatti di Causa

Una società di autoservizi aveva presentato istanza per ottenere il rimborso delle accise sul gasolio commerciale utilizzato per la propria flotta di veicoli. Sebbene questi mezzi fossero stati originariamente immatricolati come Euro 2, l’azienda li aveva dotati di filtri antiparticolato, sostenendo che tale adeguamento tecnico li rendesse di fatto equiparabili a veicoli di categoria Euro 3 o superiore e, quindi, idonei a beneficiare del credito d’imposta.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto la richiesta, ritenendo che l’unico criterio valido per l’applicazione del beneficio fosse la categoria Euro risultante dall’omologazione originale del veicolo. La questione è giunta fino alla Corte di Cassazione, dopo che anche la Commissione tributaria regionale aveva dato ragione all’amministrazione finanziaria.

L’Analisi della Cassazione sul Gasolio Commerciale Agevolato

La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso della società sulla base di una solida analisi normativa, sia nazionale che europea.

La Differenza tra Omologazione e Aggiornamento Tecnico

Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra la classificazione ambientale ottenuta in sede di omologazione e gli aggiornamenti tecnici successivi. La categoria Euro (es. Euro 2, 3, 5) viene assegnata al veicolo al momento della sua omologazione e certifica il rispetto di una serie complessa di limiti sulle emissioni, che non riguardano solo il particolato (PM10) ma anche altri inquinanti come l’ossido di carbonio e gli ossidi di azoto.

L’installazione di un filtro FAP, come specificato dalla normativa di settore (D.M. 39/2008), migliora le prestazioni del veicolo “ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato”. Questo non comporta una ri-classificazione completa del mezzo, poiché non incide sugli altri parametri inquinanti che definiscono le categorie Euro superiori.

Compatibilità con la Normativa Europea

La società ricorrente sosteneva che la normativa italiana, limitando il beneficio, fosse in contrasto con la direttiva europea 2003/96/CE. La Cassazione ha respinto anche questa tesi. La direttiva, infatti, si limita a stabilire livelli minimi di tassazione e a incoraggiare politiche ambientali, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità (flessibilità) nel definire le condizioni specifiche per l’applicazione di aliquote differenziate o agevolazioni.

La direttiva non è self-executing al punto da imporre un’equiparazione automatica dei veicoli con filtro FAP a quelli di categoria superiore. Pertanto, la scelta del legislatore italiano di ancorare il beneficio alla categoria di omologazione originaria è pienamente legittima e compatibile con il quadro normativo europeo.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Corte si fondano su tre pilastri principali. In primo luogo, il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative: le leggi che prevedono benefici fiscali hanno natura eccezionale e non possono essere applicate per analogia o in via estensiva oltre i casi espressamente previsti. La legge nazionale (L. 208/2015) fa esplicito riferimento alla categoria Euro del veicolo, senza menzionare la possibilità di adeguamenti successivi. In secondo luogo, la finalità della norma è quella di incentivare il rinnovo del parco veicoli con l’acquisto di mezzi di nuova generazione, intrinsecamente meno inquinanti, piuttosto che la modifica di veicoli obsoleti. Estendere il beneficio ai veicoli modificati pregiudicherebbe questo obiettivo. Infine, la categoria di omologazione rappresenta la condizione complessiva del veicolo sotto il profilo ambientale, un dato certo e oggettivo che non può essere alterato da interventi parziali.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Corte di Cassazione stabilisce un principio chiaro: ai fini dell’accesso al credito d’imposta sul gasolio commerciale, rileva esclusivamente la categoria Euro assegnata al veicolo in sede di omologazione. L’installazione successiva di dispositivi antinquinamento, come i filtri FAP, pur essendo una pratica lodevole dal punto di vista ambientale, non è sufficiente a modificare la classificazione del veicolo ai fini fiscali. Per le imprese di autotrasporto, questa decisione sottolinea che l’unica via per accedere a tali incentivi è l’investimento in veicoli nuovi, conformi sin dall’origine agli standard ambientali più recenti.

L’installazione di un filtro antiparticolato su un veicolo Euro 2 lo rende idoneo a ricevere le agevolazioni fiscali sul gasolio commerciale previste per categorie superiori?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’installazione di un filtro antiparticolato migliora solo le emissioni di particolato ma non modifica la categoria Euro del veicolo, che è determinata al momento dell’omologazione sulla base di molteplici parametri inquinanti. L’agevolazione fiscale è legata esclusivamente alla categoria di omologazione originale.

La normativa italiana che limita il bonus sul gasolio commerciale a determinate categorie Euro è in contrasto con le direttive europee?
No. Secondo la Corte, la direttiva europea 2003/96/CE offre flessibilità agli Stati membri nel definire le condizioni per le agevolazioni fiscali. La scelta italiana di limitare il beneficio ai veicoli di una certa categoria Euro, basata sull’omologazione, è pienamente compatibile con il diritto dell’Unione Europea.

Come viene determinata la categoria ‘Euro’ di un veicolo ai fini fiscali?
La categoria ‘Euro’ rilevante ai fini fiscali è quella attribuita al veicolo in sede di omologazione. Questa classificazione certifica il rispetto di specifici limiti di emissione per vari agenti inquinanti (non solo il particolato) e riflette la condizione ambientale complessiva del mezzo come definito dal costruttore, non essendo modificabile da aggiornamenti tecnici successivi come l’aggiunta di un filtro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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