Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19942 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
Oggetto: accise – gasolio agricolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 21544/2022 R.G. proposto da: NOME
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ Avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3222/15/2022 depositata in data 06/04/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava l’avviso di pagamento notificatogli dall’RAGIONE_SOCIALE, con il quale era formulata la richiesta di maggiore accisa per l’anno 2017 a seguito di vendite di gasolio ad uso agricolo a soggetti inesistenti oltre che alla vendita del medesimo bene a tale COGNOME in eccesso rispetto al limite autorizzato;
il giudice di primo grado rigettava l’impugnazione;
appellava il contribuente;
con la sentenza gravata il giudice dell’appello ha rigettato le doglianze del contribuente e confermato la pronuncia della CTP;
ricorre a questa Corte COGNOME AVV_NOTAIO con atto affidato a un solo motivo di ricorso;
-l’Amministrazione doganale resiste con controricorso;
Considerato che:
-l’unico motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 3 c.p.c.); alla luce della discrasia tra la statuizione della CTP e quella di seconde cure, si rileva da parte ricorrente la correlata applicabilità dell’eccezione afferente la violazione del disposto di cui all’art. 360 c. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d. Lgs 546/92 in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 cc. 4-5 c.p.c., dolendosi della nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. In particolare si lamenta che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto insussistente la buona fede in capo al contribuente;
il motivo è inammissibile;
Cons. Est. NOME COGNOME – 2 – esso, in realtà, critica l’accertamento in fatto operato della CTR che ha ritenuto non provata la buona fede del COGNOME, illustrando come
circostanze di puro fatto (quali l’assenza della piattaforma informatica nella regione Lazio, piattaforma presso la quale controllare l’autenticità dei libretti UMA dei propri clienti) avrebbero incolpevolmente impedito allo stesso di verificare la spettanza dell’agevolazione in capo ai propri clienti;
sotto questo profilo, quindi, il motivo propone un riesame del fatto, che è evidentemente inibito a questa Corte;
sotto altro profilo, la motivazione della sentenza -diversamente da quanto argomentato in ricorso -è invece adeguata, in quanto idonea a manifestare con chiarezza le ragioni che hanno condotto il giudice alla decisione;
come è noto, la nullità della sentenza per apparenza della motivazione è tale solo in caso di incomprensibilità del percorso logico seguito dalla sentenza impugnata ai fini della decisione (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); il che qui non avviene;
pertanto, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in € 10.000,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.