Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20301 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3410/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 3715/04/23 depositata il 21/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Sentito l’avv. NOME COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3715/04/23 del 21/06/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 5514/12/19 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento concernente il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa agli anni d’imposta 2015 e 2016.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione del debito, istanza respinta in quanto subordinata alla prestazione di una garanzia che non era stata integralmente fornita.
1.2. La CGT2 respingeva l’appello di COGNOME evidenziando che: a) se era vero che a far data dal 28/12/2011 ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 non era più necessario prestare garanzia per la rateizzazione dei debiti d’imposta superiori a euro 50.000,00, era altrettanto vero che il concessionario era, comunque, tenuto «non solo a prestare idonea garanzia per il versamento dell’imposta nella fase genetica del rapporto, ma altresì ad adeguarne l’importo nel corso del suo svolgimento in funz ione delle obbligazioni eventualmente sopravvenute, ciò all’evidente fine di consentire all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) il recupero degli importi eventualmente non corrisposti procedendo all’escussione
della fideiussione»; b) invero, l’intervenuta modifica della menzionata disposizione non aveva comportato «alcuna modificazione all’obbligo dell’idonea polizza fideiussoria per garantire il pagamento delle imposte, proprio per consentire all’Agenzia delle Dogane e Monopoli di recuperare gli importi non corrisposti risultanti dai dati del totalizzatore nazionale»; c) ne conseguiva che «anche nel caso di richiesta di pagamenti rateizzati di imposta, pertanto, anche nel caso di richiesta di pagamenti rateizzati di imposta, la polizza fideiussoria trovava conferma fino alla scadenza dell’ultima rata consentita in un massimo di venti rate trimestrali»; d) l’appellante non aveva dato dimostrazione circa l’esatto adempimento della richiesta di estensione temporale della garanzia formulata dall’Agenzia dei Monopoli ed era ininfluente la circostanza che alla compagnia di assicurazione era stato stato impedito di contrarre nuove obbligazioni.
Avverso la sentenza di appello COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dato atto che l’avv. NOME COGNOME, difensore di Tierre, ha fatto pervenire, con email inoltrata alla Cancelleria di questa Corte in data 05/12/24, comunicazione con la quale ha evidenziato di non potere essere presente alla discussione orale per ragioni di salute; ciò «Giusto per avvertirvi ed evitare incombenze formali all’Ufficio».
2.1. Con la menzionata comunicazione non è stato chiesto il differimento dell’udienza pubblica, né, in ogni caso, sussistono le condizioni per provvedere a detto differimento in ragione della irritualità e mancata documentazione dell’istanza presentata.
Il ricorso di COGNOME è affidato a quattro motivi, di seguito brevemente illustrati.
3.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CGT2 reso motivazione illogica sia nella parte in cui si assume che l’appellante si sia doluta dell’applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 (circostanza mai contestata), sia nella parte in cui è stato richiamata una disposizione, l’art. 6 del d.l. 98 del 2011, che non si attaglia alla fattispecie.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, dell’art. 1 disp. prel. cod. civ. e dell’art. 38 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella l. 4 agosto 2006, n. 248, per avere la CGT2 sostenuto la disapplicazione dell’art. 3 bis cit. in ragione di una previsione inserita nel testo convenzionale, sostenendo, di fatto, una posizione gerarchica della fonte concessoria superiore a quella tributaria; oltre a non essere legislativamente previsto, l’obbligo alla proroga della garanzia in costanza di rateizzazione non sarebbe dettato nemmeno da alcuna disposizione dello schema convenzionale, ed in particolare nulla direbbe in tal senso il testo dell’art. 16 della concessione.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, dell’art. 14 disp. prel. cod. civ. e dell’art. 3, primo comma, Cost., per avere la CGT2 non solo affermato l’applicazione del art. 3 bis , cit., norma che escluderebbe le garanzie, ma addirittura sostenuto la sussistenza di un potere discrezionale, in capo all’Amministrazione finanziaria, di disapplicazione della menzionata disposizione; con la conseguenza che il diniego di rateizzazione costituirebbe un atto discriminatorio posto in essere dall’Amministrazione nei confronti della società contribuente.
3.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 condannato alle spese la ricorrente, statuendo ingiustamente sulla debenza di onorari professionali in favore di chi non è abilitato e che svolge funzioni non professionali in senso tecnico, ma inerenti al rapporto interno di lavoro subordinato e consistenti nell’adempimento di un dovere d’ufficio e/o contrattuale.
Il primo motivo, con il quale si contesta motivazione illogica della sentenza impugnata, è infondato.
4.1. La semplice affermazione che la società contribuente avrebbe contestato l’applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, infatti, non costituisce, di per sé, un elemento determinante per ritenere l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, posto che la CGT2 ha ben evidenziato le ragioni logico-giuridiche alla base della decisione assunta, che si fondano proprio sull’irrilevanza della modificazione di tale disposizione.
4.2. Il richiamo poi all’art. 6 del d.l. n. 1998 del 2011 è effettivamente erroneo; tuttavia, si tratta di un riconoscibile lapsus calami in cui è incorso il giudice di appello, che intende chiaramente riferirsi al comma 6 dell’art. 24 del menzionato decreto, essendosi più volte fatto riferimento al comma 7 del medesimo articolo.
4.3. In definitiva, gli errori in cui è incorsa la CGT2 sono riconoscibili e non inficiano il ragionamento logico che ha portato alla decisione impugnata.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso involgono, sotto il profilo della violazione di legge, la questione principale sottoposta all’attenzione di questa Corte, concernente la necessità o meno della garanzia fideiussoria. Detti motivi possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente e vanno complessivamente disattesi.
5.1. Va, in primo luogo, evidenziato che la questione non può essere risolta alla luce della normativa convenzionale cui fa riferimento la società ricorrente, in quanto sul punto il ricorso difetta all’evidenza di specificità, essendo stata tale normativa unicamente richiamata, ma non trascritta integralmente o, quanto meno, nelle sue parti rilevanti. La censura di cui al secondo motivo è, dunque, inammissibile per difetto di autosufficienza.
5.2. Peraltro, non è necessario il richiamo alle norme convenzionali per ritenere la sussistenza di un obbligo del concessionario di prestare una fideiussione capiente e che questo obbligo sussista anche in caso di rateizzazione, indipendentemente dalla modifica dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, così come ben evidenziato da altre recenti pronunce rese da questa stessa Corte, dalle quali non v’è ragione di discostarsi e alla cui ampia motivazione in questa sede si rimanda (Cass. n. 3763 del 14/02/2025; si veda anche Cass. n. 3765 del 14/02/2025).
5.3. In secondo luogo, va sottolineato che RAGIONE_SOCIALE è un concessionario per la commercializzazione del gioco pubblico. Il regime concessorio in cui è svolta l’attività della controricorrente non ne esclude la qualifica di agente contabile. Questa Corte ha, infatti, precisato che elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca nonché del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l’eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo
il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass. S.U. n. 232 del 10/04/1999; Cass. S.U. n. 13330 del 01/06/2010).
5.4. La qualifica di agente contabile del concessionario -e il conseguente assoggettamento alla responsabilità contabile della Corte dei conti -pone quale dato centrale della fattispecie il maneggio di pubblico denaro, con i conseguenti necessari controlli.
5.4.1. Orbene, l’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 54 è liquidata dall’Amministrazione finanziaria, la quale procede «al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi» (art. 24, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011) e, in caso di versamenti carenti, procede a controllo automatizzato, previa interlocuzione con il concessionario (comma 2), con successiva (eventuale) iscrizione a ruolo (comma 4) ed emissione della relativa cartella di pagamento, con la quale può procedersi anche ad «escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione» (comma 6).
5.4.2. L’art. 24, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, nella versione applicabile ratione temporis , rivolgendosi al concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse relative al gioco, afferma che le somme da questi dovute per le imposte sul gioco possono essere rateizzate a norma dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997. In questo caso, «le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell’imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare».
5.4.3. La superiore disposizione si riferisce alla vecchia formulazione dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 che così prevedeva: «Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia (…)». Tale disposizione, che si rivolge in via generale al contribuente e non specificamente al concessionario, è stata successivamente modificata con l’eliminazione di ogni riferimento alla specifica garanzia per la rateizzazione dei debiti, come osservato dalla CTR.
5.5. Tuttavia, la modificazione della previsione di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 con riferimento alla generalità dei contribuenti non può comportare anche la modificazione dell’art. 24, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 con riferimento agli obblighi imposti ai concessionari, escludendo sic et simpliciter la necessità di una garanzia fideiussoria capiente in tale ambito, garanzia prevista dal comma 6 dello stesso art. 24 (e il cui obbligo non è mai venuto meno). Né può dirsi che una tale interpretazione farebbe perdere di significato all’intervento legislativo, che riguarda, in generale, la riscossione delle somme dovute a fini fiscali e contributivi (e, quindi, non solo quelle derivanti dalla raccolta dei concessionari in materia di gioco e scommesse).
5.6. Invero, anche se non è più prevista, in via generale e con riferimento a tutti i contribuenti, una garanzia per la rateizzazione dei debiti erariali, ciò non toglie che, in materia di imposte sulle scommesse, è sempre necessario che la fideiussione presentata dal concessionario agente contabile sia comunque idonea a coprire il
debito eventualmente oggetto di rateizzo per tutta la durata della rateizzazione e che, nel caso tale fideiussione non sia idonea, la stessa debba essere opportunamente adeguata.
5.7. In altri termini, la disposizione specifica in materia di imposte sulle scommesse non è derogata dalla generale previsione in materia di rateizzazione del debito, atteso che, nel sistema delle imposte sul gioco, la fideiussione svolge un ruolo centrale ed è richiesta in via generale, non già ai soli fini della rateizzazione del debito. La ratio della sua previsione, infatti, è quella di assicurare la correttezza ed esaustività dell’entrata fiscale, attraverso la corrispondenza tra l’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi da corse dei cavalli ed eventi non sportivi, liquidata ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ed i corrispondenti versamenti effettuati dal concessionario abilitato alla raccolta dei giochi.
5.8. Ciò che rileva ai fini del gioco è, quindi, l’intangibilità della capienza della garanzia fideiussoria, tanto che, anche allorquando l’art. 3 bis citato prevedeva (nella sua vecchia formulazione) una ulteriore garanzia ai fini della rateizzazione, quest’ultima era correttamente esclusa nei casi in cui fosse stata già concessa una fideiussione capiente. Venuto meno l’obbligo generale della garanzia per la rateizzazione, non viene certo meno l’obbligo di una fideiussione capiente per l’esercizio in concessione delle scommesse.
5.9. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: « L’abrogazione per la generalità dei contribuenti dell’obbligo di prestare fideiussione per debiti superiori ad euro 50.000,00 ai fini della rateizzazione prevista dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 non fa venir meno l’obbligo, per il concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse relative al gioco che voglia usufruire del beneficio della rateizzazione del proprio debito nei confronti dell’Erario, di adeguare ove si riveli
incapiente -la garanzia già prestata per lo svolgimento della propria attività ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 98 del 2011 ».
5.10. La CTR si è sostanzialmente conformata al superiore principio di diritto, sicché anche il terzo motivo va rigettato.
Il quarto motivo, con il quale ci si duole della liquidazione delle spese in appello in favore di RAGIONE_SOCIALE, sebbene quest’ultima sia difesa da propri funzionari, è infondato.
6.1. Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale alla parte pubblica, assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti (Cass. n. 27634 del 11/10/2021; Cass. n. 23055 del 17/09/2019; Cass. n. 24675 del 23/11/2011).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
7.1. La sostanziale novità della questione affrontata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente procedimento.
7.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024.