Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21588 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21588 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33603/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
e nei confronti di AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 4869/16/19 depositata il 27/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentito l’avv. NOME COGNOME per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4869/16/19 del 27/08/2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 25848/32/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due cartelle di pagamento concernenti il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione del debito, non accolta in quanto subordinata alla prestazione di una garanzia che non era stata fornita.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di COGNOME evidenziando che: a) a far data dal 28/12/2011 ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 non era più necessario prestare garanzia per la rateizzazione dei debiti d’imposta superiori a euro 50.000,00; b) ne conseguiva che la pretesa dell’Amministrazione doganale, che condizionava la rateizzazione alla prestazione di una garanzia, doveva ritenersi infondata, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento impugnate.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
COGNOME resisteva in giudizio con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria n. 24756 del 17/08/2023 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER), la quale aveva partecipato al giudizio di appello.
All’esito della integrazione del contraddittorio RAGIONE_SOCIALE non si è costituita in giudizio, restando, pertanto, intimata.
Con altra ordinanza interlocutoria n. 24946 del 17/09/2024 la causa veniva rinviata a novo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dato atto che l’avv. NOME COGNOME, difensore di Tierre, ha fatto pervenire, con email inoltrata alla Cancelleria di questa Corte in data 05/12/24, comunicazione con la quale ha evidenziato di non potere essere presente alla discussione orale per ragioni di salute; ciò «Giusto per avvertirvi ed evitare incombenze formali all’Ufficio».
1.1. Con la menzionata comunicazione non è stato chiesto il differimento dell’udienza pubblica, né, in ogni caso, sussistono le condizioni per provvedere a detto differimento in ragione della irritualità e mancata documentazione dell’istanza presentata.
Il ricorso di ADM è affidato a tre motivi, di seguito brevemente illustrati.
2.1. Con il primo motivo di ricorso ADM si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza e/o del procedimento, in ragione della violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 49, 56 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato il gravame di Tierre inammissibile,
per violazione del divieto di nova in appello, nonché per «omessa censura di tutte le ragioni a sostengo della sentenza appellata (con conseguente formazione di giudicato interno)».
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione applicabile ratione temporis , e dell’art. 1372 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile al concessionario per la raccolta del gioco pubblico il menzionato art. 3 bis , sebbene il concessionario rivesta la qualifica di agente contabile della riscossione e sia tenuto al rispetto di una convenzione che prevede, all’art. 16, l’obbligo di prestare una garanzia che «deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza di rapporto concessorio» (cfr. il comma 2 del cit. art. 16, trascritto alla p. 15, secondo cpv., del ricorso).
2.3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché omessa motivazione, per avere la CTR «omesso di motivare sull’obbligo convenzionale di prestare una garanzia».
Il primo motivo di ricorso, concernente l’inammissibilità del gravame di Tierre, va disatteso.
3.1. Secondo quanto risulta dalla sentenza della CTR (pag. 2), COGNOME ha impugnato la cartella di pagamento sulla base di due motivi: 1) nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto la trasmissione del documento a mezzo posta elettronica certificata non recherebbe l’attestazione di conformità all’originale; 2) illegittimità della pretesa di ADM di condizionare l’autorizzazione alla rateizzazione dell’imposta unica alla prestazione di una garanzia, non
più prevista dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, così come novellato dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, conv. con modificaz. nella l. 17 febbraio 2012 n. 10.
3.2. ADM sostiene che COGNOME, nel giudizio di primo grado, abbia unicamente lamentato l’assenza di un espresso provvedimento di diniego delle due istanze di rateizzazione formulate, provvedimento che, invece, sarebbe regolarmente intervenuto e non sarebbe stato impugnato; con la conseguenza che la ricorrente non avrebbe potuto dolersi in appello dell’erroneità del diniego dell’istanza di rateizzazione del debito, trattandosi di questione nuova.
3.3. In realtà, l’interpretazione della domanda di controparte proposta da ADM si pone in palese contrasto con quella fornita dalla CTR, alla quale detta interpretazione spetta di diritto (Cass. n. 30770 del 06/11/2023; Cass. n. 11103 del 10/06/2020), senza che la ricorrente abbia provveduto alla trascrizione integrale degli atti a supporto della propria diversa interpretazione.
3.4. Né può considerarsi intervenuto un giudicato interno in ordine alla questione concernente il rigetto dell’istanza di rateizzazione, non tempestivamente impugnata. Invero, il diniego di rateizzazione non rientra espressamente nel novero degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la (eventuale) possibilità di impugnarlo -ove anche detta impugnazione possa considerarsi ammissibile -non determina alcuna preclusione in capo al contribuente, che ben può fare valere le proprie ragioni nei confronti del successivo provvedimento impositivo, così come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 26547 del 14/09/2023).
Con il secondo motivo di ricorso ci si duole del mancato riconoscimento dell’obbligo di Tierre di prestare la garanzia fideiussoria in caso di rateizzazione.
4.1. La questione è stata già affrontata da altre recenti pronunce rese da questa stessa Corte, dalle quali non v’è ragione di discostarsi e alla cui ampia motivazione in questa sede si rimanda (Cass. n. 3763 del 14/02/2025; si veda anche Cass. n. 3765 del 14/02/2025).
4.2. Va prima di tutto evidenziato che RAGIONE_SOCIALE è un concessionario per la commercializzazione del gioco pubblico. Il regime concessorio in cui è svolta l’attività della controricorrente non ne esclude la qualifica di agente contabile. Questa Corte ha, infatti, precisato che elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca nonché del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l’eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass. S.U. n. 232 del 10/04/1999; Cass. S.U. n. 13330 del 01/06/2010).
4.3. La qualifica di agente contabile del concessionario -e il conseguente assoggettamento alla responsabilità contabile della Corte dei conti -pone quale dato centrale della fattispecie il maneggio di pubblico denaro, con i conseguenti necessari controlli.
4.3.1. Orbene, l’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 54 è liquidata dall’Amministrazione finanziaria, la quale procede «al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta
dei giochi» (art. 24, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011) e, in caso di versamenti carenti, procede a controllo automatizzato, previa interlocuzione con il concessionario (comma 2), con successiva (eventuale) iscrizione a ruolo (comma 4) ed emissione della relativa cartella di pagamento, con la quale può procedersi anche ad «escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione» (comma 6).
4.3.2. L’art. 24, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, nella versione applicabile ratione temporis , rivolgendosi al concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse relative al gioco, afferma che le somme da questi dovute per le imposte sul gioco possono essere rateizzate a norma dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997. In questo caso, «le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell’imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare».
4.3.3. La superiore disposizione si riferisce alla vecchia formulazione dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 che così prevedeva: «Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia (…)». Tale disposizione, che si rivolge in via generale al contribuente e non specificamente al concessionario, è stata successivamente modificata con l’eliminazione di ogni
riferimento alla specifica garanzia per la rateizzazione dei debiti, come osservato dalla CTR.
4.4. Tuttavia, la modificazione della previsione di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 con riferimento alla generalità dei contribuenti non può comportare anche la modificazione dell’art. 24, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 con riferimento agli obblighi imposti ai concessionari, escludendo sic et simpliciter la necessità di una garanzia fideiussoria capiente in tale ambito, garanzia prevista dal comma 6 dello stesso art. 24 (e il cui obbligo non è mai venuto meno). Né può dirsi che una tale interpretazione farebbe perdere di significato all’intervento legislativo, che riguarda, in generale, la riscossione delle somme dovute a fini fiscali e contributivi (e, quindi, non solo quelle derivanti dalla raccolta dei concessionari in materia di gioco e scommesse).
4.5. Invero, anche se non è più prevista, in via generale e con riferimento a tutti i contribuenti, una garanzia per la rateizzazione dei debiti erariali, ciò non toglie che, in materia di imposte sulle scommesse, è sempre necessario che la fideiussione presentata dal concessionario agente contabile sia comunque idonea a coprire il debito eventualmente oggetto di rateizzo per tutta la durata della rateizzazione e che, nel caso tale fideiussione non sia idonea, la stessa debba essere opportunamente adeguata.
4.6. In altri termini, la disposizione specifica in materia di imposte sulle scommesse non è derogata dalla generale previsione in materia di rateizzazione del debito, atteso che, nel sistema delle imposte sul gioco, la fideiussione svolge un ruolo centrale ed è richiesta in via generale, non già ai soli fini della rateizzazione del debito. La ratio della sua previsione, infatti, è quella di assicurare la correttezza ed esaustività dell’entrata fiscale, attraverso la corrispondenza tra l’imposta unica sulle scom messe a quota fissa su eventi sportivi
diversi da corse dei cavalli ed eventi non sportivi, liquidata ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ed i corrispondenti versamenti effettuati dal concessionario abilitato alla raccolta dei giochi.
4.7. Ciò che rileva ai fini del gioco è, quindi, l’intangibilità della capienza della garanzia fideiussoria, tanto che, anche allorquando l’art. 3 bis citato prevedeva (nella sua vecchia formulazione) una ulteriore garanzia ai fini della rateizzazione, quest’ultima era correttamente esclusa nei casi in cui fosse stata già concessa una fideiussione capiente. Venuto meno l’obbligo generale della garanzia per la rateizzazione, non viene certo meno l’obbligo di una fideiussione capiente per l’esercizio in concessione delle scommesse.
4.8. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: « L’abrogazione per la generalità dei contribuenti dell’obbligo di prestare fideiussione per debiti superiori ad euro 50.000,00 ai fini della rateizzazione prevista dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 non fa venir meno l’obbligo, per il concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse relative al gioco che voglia usufruire del beneficio della rateizzazione del proprio debito nei confronti dell’Erario, di adeguare ove si riveli incapiente -la garanzia già prestata per lo svolgimento della propria attività ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 98 del 2011 ».
4.9. La CTR non si è conformata al superiore principio di diritto, sicché, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata affinché il giudice del rinvio verifichi l’effettiva capienza della garanzia fideiussoria originariamente rilasciata da COGNOME
Il terzo motivo, con il quale si contesta che la CTR avrebbe «omesso di motivare sull’obbligo convenzionale di prestare una garanzia», resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata in
relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024.