Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15756/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado della CALABRIA n. 194/2023 depositata il 17/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente confermando la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento per ICI 2011;
ricorre in cassazione la società contribuente con otto motivi di ricorso (1- art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della notifica dell’avviso di accertamento tramite post privata; 2- art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per nullità della sentenza per il mancato rilievo di riconoscimento del diritto in esito alla mancata costituzione del RAGIONE_SOCIALE; 3- art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della procura alle liti, in violazione dell’art. 182 cod. proc. civ.; 4- difetto (apparenza) della motivazione della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 5nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 11, d. lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.; 6nullità dell’avviso di accertamento per erroneità delle categorie catastali applicate agli immobili (di categoria E), in violazione dell’art. 7, lettera B), d. lgs. n. 504 del 1992, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 7nullità dell’av viso di accertamento per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (inagibilità locali); 8violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., su mancata risposta ad istanza di annullamento in autotutela proposta dalla società;
resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso e in subordine di rigettarlo.
Considerato che
Il ricorso risulta fondato relativamente al quinto motivo che logicamente assorbe tutti gli altri.
Con il quinto motivo (art. 360, co. 1^, n.4) cpc) la ricorrente denuncia la nullità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 11, d. lgs. n. 504 del 1992.
Il motivo per come risulta formulato in realtà riguarda una violazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 11, d. lgs. n. 504 del 1992 per assenza della delibera della Giunta comunale nella designazione del funzionario responsabile per le imposte.
Infatti, «L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419 -01; vedi anche Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01).
I giudici regionali, statuendo sui motivi di appello, hanno affermato che la delega per la firma dell’avviso di accertamento è regolare in quanto «con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativi e gestionali dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi e tuttavia l’art. 109 del d. lgs. 12 agosto 2000, n. 267 prevede in via generale che la possibilità di delega del sindaco, cui si fa riferimento nell’atto impugnato».
L’avviso impugnato è stato sottoscritto dal delegato del Sindaco (decreto del Sindaco del 3 giugno 2013, n. 2) invece che dal
designato della Giunta comunale, come espressamente prevede l’art. 11, d. lgs. n. 504 del 1992. Questa Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto (con decisioni condivise da questo collegio) che risulta necessaria la designazione della Giunta, non essendo modificata la norma dall’entrata in vigore del d. lgs. 12 agosto 2000, n. 267 (T.U.): «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il rapporto di specialità che regola il conflitto tra le disposizioni dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, a tenore del quale “con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”, e le disposizioni degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti” e gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, va risolto alla stregua del principio “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, confortato, nella specie, dal fatto che l’art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto, alle lettere x) e y), l’abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l’art. 11, comma 4. Ne consegue che non è richiesta la “qualifica dirigenziale” per l’esercizio della potestà amministrativa relativa alla emissione dell’avviso di liquidazione ICI.» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 12302 del 17/05/2017, Rv. 644142 -02; vedi, nello stesso senso, Sez. 5, Sentenza n. 7905 del 15/04/2005, Rv. 583456 -01 e Sez. 5, Sentenza n. 1659 del 24/01/2013, Rv. 625417 -01; Sez.5 ord. n.28445/23).
Il funzionario doveva essere designato dalla Giunta e non dal Sindaco, da questo consegue l’invalidità dell’avviso impugnato.
Non sono necessari ulteriori accertamenti di merito e, conseguentemente, la decisione impugnata deve cassarsi con la
decisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità di accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente ed annullamento dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente con l’annullamento dell’atto impugnato . Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/05/2024.