Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26985 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26985 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23774/2023 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COMISO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO Sicilia, CATANIA n. 4401/2023 depositata il 18/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello dei contribuenti e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento per Ici 2013 relativamente ai terreni di cui al foglio 22 e 26 di cui all’az ienda agricola del figlio coltivatore diretto e alla riduzione IMU per immobile concesso in comodato; ha confermato nel resto la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso.
ricorrono per cassazione i contribuenti indicati in epigrafe, con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
il Comune è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato relativamente al solo terzo motivo che assorbe il primo ed il secondo motivo.
La sentenza, relativamente all’accoglimento del terzo motivo, deve essere cassata con decisione nel merito da parte di questa Corte di C assazione, di accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; le spese possono interamente compensarsi in considerazione del consolidamento della giurisprudenza della Cassazione solo dopo la proposizione del ricorso .
Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano la violazione di legge (art. 9, settimo comma, d. lgs. n. 23 del 2011, 11, 4 comma, d. lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. pro c. civ.) per la carenza del potere di firma del funzionario delegato dal Sindaco e non dalla Giunta comunale.
Il motivo è fondato e logicamente assorbe anche il primo ed il secondo motivo (illegittimità della delibera del Sindaco del 6 aprile
2006, per errata pubblicazione sul sito internet, sanzionato a pena di nullità); nella memoria i ricorrenti prospettano anche un giudicato esterno relativamente alla decisione della CGT della Sicilia n. 2775/2024 che accoglieva l’appello dei contribuenti s ulla nullità per mancata pubblicazione della delibera. Trattandosi di questione di diritto non può formarsi il giudicato esterno sul punto. Comunque, il motivo risulta assorbito dalla fondatezza del terzo motivo, pregiudiziale.
L’avviso impugnato è stato sottoscritto dal delegato del Sindaco (decreto del Sindaco del 6 aprile 2006) invece che dal designato della Giunta comunale, come espressamente prevede l’art. 11, d. lgs. n. 504 del 1992. Questa Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto (con decisioni condivise da questo collegio) che risulta necessaria la designazione della Giunta, non essendo modificata la norma dall’entrata in vigore del d. lgs. 12 agosto 2000, n. 267 (T.U.): «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il rapporto di specialità che regola il conflitto tra le disposizioni dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, a tenore del quale “con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”, e le disposizioni degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti” e gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, va risolto alla stregua del principio “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, confortato, nella specie, dal fatto che l’art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto, alle lettere x) e y), l’abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l’art.
11, comma 4. Ne consegue che non è richiesta la “qualifica dirigenziale” per l’esercizio della potestà amministrativa relativa alla emissione dell’avviso di liquidazione ICI.» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 12302 del 17/05/2017, Rv. 644142 -02; vedi, nello stesso senso, Sez. 5, Sentenza n. 7905 del 15/04/2005, Rv. 583456 -01 e Sez. 5, Sentenza n. 1659 del 24/01/2013, Rv. 625417 -01; da ultimo vedi Sez. 5, n. 20310 del 23 luglio 2024, nonché Cass. n. 28445/23 ).
Non sono necessari ulteriori accertamenti di merito e, conseguentemente, la decisione impugnata deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità di accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti con annullamento del l’atto impugnato.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata con decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30/04/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME