Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26980 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26980 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8380/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COMISO, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia, SEZ.DIST. CATANIA n. 9177/2022 depositata il 28/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello dei contribuenti e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento per Ici 2012 relativamente ai terreni di cui al foglio 22 e 26 di cui all’az ienda agricola del figlio coltivatore diretto; ha confermato nel resto la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso, ad eccezione del terzo motivo (per gli eredi, pagamento pro quota e non dell’intero carico tributario);
ricorrono per cassazione i contribuenti indicati in epigrafe, con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
il Comune resiste con controricorso, integrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato relativamente al terzo motivo che assorbe il secondo motivo; infondato il primo motivo. La sentenza, relativamente all’accoglimento del terzo motivo, deve essere cassata con decisione nel merito da parte di questa Corte di C assazione, di accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito; spese compensate interamente per il consolidamento della giurisprudenza sul punto solo dopo la proposizione del ricorso.
Con il primo motivo i contribuenti prospettano il vizio della motivazione della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (art. 111 Costituzione e art. 132 cod. proc. civ.).
Il motivo è infondato.
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01). In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di gravame hanno affermato che correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato le eccezioni preliminari sui poteri della funzionaria delegata dal Sindaco. Si tratta, del resto, di questioni giuridiche, e gli accertamenti di fatto sono stati effettuati e valutati dalle decisioni di merito (la seconda richiamando e facendo propria la prima) in
maniera adeguata, anche con il richiamo ad altre sentenze tra le stesse parti.
Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione della sentenza, impugnata.
Con il secondo ed il terzo motivo i ricorrenti prospettano sotto diverso profilo la violazione di legge (art. 9, settimo comma, d. lgs. n. 23 del 2011, 11, 4 comma, d. lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per la carenza del potere di firma del funzionario delegato dal Sindaco e non dalla Giunta comunale.
Il terzo motivo è fondato ed il suo accoglimento logicamente assorbe anche il profilo di censura dedotto nel secondo motivo (illegittimità della delibera del Sindaco del 6 aprile 2006, per errata o tardiva pubblicazione sul sito internet, sanzionato a pena di nullità).
L’avviso impugnato è stato sottoscritto dal delegato del Sindaco (decreto del Sindaco del 6 aprile 2006) invece che dal designato della giunta comunale, come espressamente prevede l’art. 11, d. lgs. n. 504 del 1992.
Questa Corte di Cassazione ha più volte ritenuto (con decisioni condivise da questo collegio) che risulta necessaria la designazione della Giunta, non essendo modificata la norma dall’entrata in vigore del d. lgs. 12 agosto 2000, n. 267 (T.U.): «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il rapporto di specialità che regola il conflitto tra le disposizioni dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, a tenore del quale “con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta: il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”, e le disposizioni degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti” e gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, va risolto alla stregua del principio “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, confortato, nella specie, dal fatto che l’art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto, alle lettere x) e y), l’abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l’art. 11, comma 4. Ne consegue che non è richiesta la “qualifica dirigenziale” per l’esercizio della potestà amministrativa relativa alla emissione dell’avviso di liquidazione ICI.» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 12302 del 17/05/2017, Rv. 644142 -02; vedi, nello stesso senso, Sez. 5, Sentenza n. 7905 del 15/04/2005, Rv. 583456 -01 e Sez. 5, Sentenza n. 1659 del 24/01/2013, Rv. 625417 -01; da ultimo vedi Sez. 5, n. 20310 del 23 luglio 2024 e n. 28445/23).
Da questo consegue l’invalidità dell’avviso qui impugnato.
Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, conseguentemente, la decisione impugnata deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità di accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti con annullamento dell’atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata con decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti;
spese compensate interamente . Così deciso in Roma, il 30/04/2025 . Il Presidente NOME COGNOME