Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14433 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28249/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 369/2019, depositata il 22 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso avverso l’avviso notificato il 27 dicembre 2013, relativo all’accertamento per l’ anno 2008 di maggiore IVA per euro 150.663,60, oltre a sanzioni e a interessi, basato sul processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Bologna del 30 maggio 2012, in cui si ipotizzava la partecipazione della società a un ampio sistema di frode realizzato da diversi soggetti nazionali tramite la simulata cessione di autovetture a taluni operatori sanmarinesi – ritenuti soggetti fittiziamente interposti – al fine di evadere l’ IVA sulle dissimulate cessioni interne. Le contestazioni svolte dalla Guardia di finanza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società esercente il commercio di autoveicoli e concessionaria di RAGIONE_SOCIALE per Bologna e la Repubblica di San Marino, riguardavano quattro cessioni avvenute nei confronti di rivenditori sanmarinesi.
L’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fittizia la sola cessione effettuata nei confronti di IBS Leasing s.p.a., mentre riconosceva come valide e realmente eseguite le altre tre vendite oggetto dell’accertamento .
-Avverso la sentenza ha interposto appello l’Agenzia delle entrate.
La RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
Con sentenza n. 369/2019, depositata il 22 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello.
-L ‘Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’ unico motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché, in via diretta e consequenziale, dell’art. 71 del d. P.R. 26.10.1972 n. 633 e del D.M. 24.12.1993 in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 3 cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 71 d. P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis , « le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30-6-1930 e in quello della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati ». La disciplina di dettaglio è contenuta nel d.m. 24.12.1993. Si evidenzia che nel ricorso in appello l’Ufficio aveva ribadito i numerosi elementi indiziari dai quali emergeva sia la prova della simulazione di uscita dal territorio nazionale degli autoveicoli di cui si tratta che della consapevolezza di RAGIONE_SOCIALE della vera destinazione degli stessi. In particolare, dopo aver esposto le circostanze di fatto in ordine all’esistenza di un articolato sistema di frode all’I VA, nel quale si inserivano le cessioni in esame, l’Ufficio ha dedotto, in linea generale, «come per tutte le cessioni di cui si tratta la parte non avesse provveduto a conservare i contratti redatti con gli acquirenti al momento della prenotazione del veicolo». Nel motivo vengono richiamate le deduzioni concernenti la vendita agli operatori
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggetto del contendere. La sentenza della Commissione tributaria regionale sarebbe stata emessa in aperta violazione delle norme in materia di valutazione della prova presuntiva, avendo del tutto pretermesso la valutazione analitica e unitaria degli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio circa l’insussistenza dei presupposti fattuali di applicazione dell’art. 71 d. P.R. n. 633/1972, recependo acriticamente le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
La CTR ha accertato che le operazioni erano state regolarmente eseguite alla luce delle fatture del DDT, idoneo a dimostrare l’a vvenuto trasferimento dei veicoli (con riguardo alle operazioni nei confronti degli operatori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) nel territorio di San Marino, escludendo, alla luce degli elementi di causa, che il transito del confine fosse stato solo simulato.
In tale prospettiva, in particolare, ha ritenuto non decisiva la circostanza che nel periodo successivo il bene fosse stato rivenduto a soggetti italiani, mancando ogni riscontro che di tale fatto -successivo -la parte ne avesse preventiva conoscenza.
In altri termini, la CTR ha operato un preciso accertamento in fatto, in sé non sindacabile, sulla effettività e regolarità dell’operazione.
Né si può ritenere che la sentenza sia viziata sul piano del ragionamento presuntivo avendo il giudice di merito valutato i singoli elementi dedotti dall’Ufficio, escludendone, con una valutazione di sintesi, l’idoneità a fondare la legittimità della ripre sa.
Ne deriva che la doglianza mira, in realtà, a porre in discussione, contrapponendone uno difforme e in vista di una inammissibile rivalutazione dei fatti, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto
al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. II, 23 aprile 2024, n. 10927; Cass., Sez. V, 22 novembre 2023, n. 32505; Cass., Sez. VI-5, 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., Sez. VI-5, 7 aprile 2017, n. 9097).
2. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e al rimborso spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 e,