Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13012 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13012 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21081/2015 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’UMBRIA n. 74/03/15 depositata il 02/02/2015.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 74/03/15 del 02/02/2015, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) , previa riunione dei ricorsi, rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti delle sentenze n. 215 e 216/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Terni (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005 e 2006 , e di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito Iris) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni 2004-2007.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi venivano emessi per recupero di costi per carburanti e lubrificanti ritenuti non inerenti, sottofatturazione con conseguente contestazione di maggiori ricavi, operazioni conseguenti a ll’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da AE e rigettava l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la tardiva notificazione del ricorso di primo grado di RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 poteva «trovare una logica spiegazione proprio nella complessa situazione venuta a verificarsi per effetto della sovrapposizione dei procedimenti di adesione e di conciliazione e nell’affidamento dei titolari dell’Autoplus di una soluzione extragiudiziale della vertenza: affidamento plausibile, e perciò incolpevole, anche per l’assenza del difensore in detti procedimenti»; b) ai fini dell’indetraibilità dell’IVA non era sufficiente che Autoplus fosse astrattamente in grado di conoscere la frode IVA
perpetrata, ma occorreva la piena consapevolezza della stessa, prova che gravava su AE e che non era stata raggiunta.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e NOME non depositavano controricorso, così restando intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza della rimessione in termini di RAGIONE_SOCIALE in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2006 .
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rimessione in termini prevista dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. n. 18435 del 05/07/2024; Cass. S.U. n. 32725 del 18/12/2018; Cass. n. 17729 del 06/07/2018). Tale fattore deve presentare i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e deve porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass. S.U. n. 4135 del 12/02/2019).
1.3. Nel caso di specie, indipendentemente dalla circostanza che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della rimessione in termini costituisce un giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei superiori principi di diritto. Invero, le circostanze indicate dal giudice di appello (sovrapposizione dei procedimenti di adesione e di conciliazione; affidamento riposto dai titolari dell’Autoplus in una soluzione
extragiudiziale della vertenza e sua incolpevolezza anche per l’assenza del difensore in detti procedimenti) non rivestono all’evidenza quel carattere di assolutezza ed estraneità alla volontà del soggetto richiedente necessari ai fini della concessione della rimessione in termini.
1.4. Ne consegue che la rimessione in termini effettuata dalla CTR non avrebbe potuto essere disposta e di tale circostanza dovrà tenere conto il giudice del rinvio sia ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario di Autoplus avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 , con conseguente def initività dell’accertamento, sia ai fini delle spese .
Con il secondo motivo di ricorso si contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19, primo comma, e 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dei principi enunciati dalla Corte di giustizia della UE, per avere la CTR erroneamente ritenuto la mancanza di conoscenza dei rappresentanti legali di RAGIONE_SOCIALE e Iris della partecipazione alla frode IVA contestata, con conseguente indetraibilità dell’imposta.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con
l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
2.3. La sentenza della CTR -oltre a riferirsi esclusivamente ad RAGIONE_SOCIALE e non anche ad Iris -non si è conformata ai superiori principi di diritto in quanto ha posto sull’Amministrazione finanziaria un onere probatorio (la piena conoscenza della partecipazione della impresa verificata ad una frode IVA) che non è in alcun modo richiesta dalla legge.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 19/11/2024.