Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5959 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5959 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8242/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’UMBRIA n. 431/2016 depositata il 28/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 431/2/2016, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, Sezione 2, ha accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2007.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla società l’indebita detrazione di IVA per un importo pari a € 173.310,00, derivante dall’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE, qualificata come ‘cartiera’ nell’ambito di una frode carosello. L’atto impositivo si fondava sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dall’RAGIONE_SOCIALE, che aveva accertato l’assenza di una struttura imprenditoriale effettiva della RAGIONE_SOCIALE, la sua irreperibilità, l’omessa tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e la sistematica evasione dell’IVA.
La CTP aveva ritenuto legittimo l’accertamento, affermando che ‘non v’è dubbio che trattasi di operazioni soggettivamente inesistenti poiché effettuate interponendo un soggetto cartiera al fine di porre in essere una rilevantissima evasione dell’IVA’, escludendo la buona fede della contribuente, ritenuta ‘ideatrice e regista della descritta operazione fraudolenta’.
La CTR ha riformato la decisione, ritenendo che ‘la RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato la sua estraneità ai fatti e non era tenuta a sapere che la società RAGIONE_SOCIALE operava in frode al fisco’, e che ‘la documentazione prodotta ne è la prova, così come la buona fede della contribuente’. Ha inoltre affermato che ‘l’Ufficio non ha in alcun modo dimostrato l’accordo collusorio tra le due società agendo solo per pure e semplici presunzioni’.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La curatela del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992. La CTR si sarebbe limitata ad affermazioni generiche, senza valutare gli elementi probatori offerti dall’Ufficio, né indicare le ragioni per cui ha ritenuto provata la buona fede della contribuente. In particolare, la motivazione si risolverebbe nella ‘acritica negatoria del valore probatorio degli elementi offerti dall’Ufficio’ e nella ‘apodittica affermazione del fatto che una prova contraria sarebbe stata fornita da controparte nel mero riferimento ad una non altrimenti precisata documentazione prodotta’.
Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via gradata, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si contesta l’erronea impostazione della CTR in ordine al riparto dell’onere della prova, al tipo di prova esigibile dall’amministrazione e alla rilevanza della prova presuntiva. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’Ufficio fosse tenuto a fornire una prova certa dell’accordo collusorio, escludendo la rilevanza del ruolo di cartiera della società cedente e della prova presuntiva della connivenza del cessionario.
Il primo motivo è infondato e va respinto. La CTR ha motivato la sentenza favorevole alla contribuente affermando che ‘L’appello della RAGIONE_SOCIALE merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere riformata. Infatti, la prova della cessione intracomunitaria ad una ditta che ha detratto l’imposta per intero non è sufficiente a far presumere che tutte le cessioni siano state
effettuate in frode al fisco tra il cedente e il cessionario rivenditore formale del bene. La RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato la sua estraneità ai fatti e non era tenuta a sapere che la società RAGIONE_SOCIALE operava in frode al fisco. La documentazione prodotta ne è la prova, così come la buona fede della contribuente. Pertanto, l’Ufficio non ha in alcun modo dimostrato l’accordo collusorio tra le due società, agendo solo per pure e semplici presunzioni. La particolarità della materia trattata giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese’.
Questa impostazione consente di cogliere la ratio decidendi, articolata nell’insufficienza probatoria dell’Ufficio, nell’estraneità della contribuente alla frode e nella buona fede provata documentalmente. La motivazione, pur sintetica, lascia intravedere il percorso logico seguito dai giudici d’appello, i quali hanno ritenuto elemento indefettibile un accordo fraudolento coinvolgente la RAGIONE_SOCIALE, hanno reputato dirimente l’estraneità della contribuente al meccanismo fraudolento e, infine, hanno ritenuto che la stessa non fosse tenuta a sapere della frode da altri perpetrata.
Come noto, è nulla soltanto la sentenza che, dietro la parvenza di una giustificazione, non consenta di comprendere le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, non assolvendo alla finalità di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il
compito di integrarla con ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente ove la motivazione, pur graficamente esistente e talora anche contenutisticamente sovrabbondante, risulti costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627). In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, che lascia cogliere il percorso logico -giuridico seguito.
Il secondo motivo è fondato e va accolto. La Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente ritenuto che l’Ufficio fosse tenuto a fornire una prova certa dell’accordo collusorio tra la società contribuente e la società cedente, escludendo la rilevanza del ruolo di cartiera di quest’ultima e della prova presuntiva della consapevolezza del cessionario. Ha affermato, infatti, che ‘l’Ufficio non ha in alcun modo dimostrato l’accordo collusorio tra le due società, agendo solo per pure e semplici presunzioni’, e che ‘la RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato la sua estraneità ai fatti e non era tenuta a sapere che la società RAGIONE_SOCIALE operava in frode al fisco’. Tale impostazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare, anche in via presuntiva, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA, sulla base di elementi oggettivi specifici (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 2922/2022). È sufficiente, ai fini dell’onere probatorio dell’Ufficio, la dimostrazione che il soggetto interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione
fatturata, costituendo ciò elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, specie in presenza di rapporti diretti e ripetuti tra le parti (Cass. n. 10120/2017; Cass. n. 27629/2018).
La CTR ha omesso di valutare gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, tra cui le risultanze del processo verbale di constatazione redatto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che accertava l’assenza di una struttura imprenditoriale effettiva della RAGIONE_SOCIALE, la sua irreperibilità, l’omessa tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e la sistematica evasione dell’IVA. Tali elementi, gravi, precisi e concordanti, erano idonei a fondare la presunzione di consapevolezza da parte della società contribuente, e avrebbero dovuto essere valutati dal giudice di merito secondo i criteri di governo RAGIONE_SOCIALE prove presuntive (Cass. n. 19981/2023; Cass. n. 34248/2021). Una volta raggiunta tale prova da parte dell’Amministrazione, scatta l’onere della prova contraria in capo alla contribuente, la quale è tenuta a dimostrare di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 2922/2022). La CTR ha invece valorizzato elementi privi di rilievo, quali la regolarità formale della documentazione contabile e la mancanza di un vantaggio economico diretto, che, come chiarito dalla giurisprudenza, non sono idonei a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass. n. 25896/2015; Cass. n. 6229/2013).
Ne consegue che la sentenza impugnata è viziata da errore di diritto nella ripartizione dell’onere probatorio e nella valutazione degli elementi indiziari, e va pertanto cassata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado dell’Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/11/2025. Il Presidente NOME COGNOME