Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32024 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
Oggetto: riqualificazione catastale -giudizio rescissorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6222/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante AVV_NOTAIO società RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO
(PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3743/7/22 AVV_NOTAIO Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 12.9.2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 3743/7/22 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, giudicando in sede di rinvio AVV_NOTAIO Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso in riassunzione AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, ora divenuta RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la società RAGIONE_SOCIALE, e respingeva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza AVV_NOTAIO Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 119/1/13. Con tale pronuncia il giudice aveva accolto il ricorso introduttivo proposto avverso gli avvisi di accertamento n.TK3030405814/2010 e n. TK3030400517/2011 relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006 per IRES, IRAP ed IVA ed emessi nei confronti AVV_NOTAIO società per operazioni contestate come inesistenti.
Gli avvisi di accertamento traevano origine da un processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di finanza con riferimento ad alcuni contratti di leasing inseriti in operazioni complesse, coinvolgenti numerose societ à̀ e volte a frodare il fisco. L’RAGIONE_SOCIALE contestava la partecipazione da parte AVV_NOTAIO contribuente ad un meccanismo fraudolento comportante una indebita maggiorazione del valore di una pluralità di immobili oggetto di compravendita e concessi in leasing con l’intervento di società intermediarie ritenute inesistenti.
Le operazioni immobiliari davano luogo al pagamento di canoni e conseguentemente a deduzioni di costi e detrazioni IVA recuperate a tassazione dall’Amministrazione finanziaria.
Nel dettaglio, in ricorso si legge che, a seguito di sei operazioni compiute tra il 2005 e il 2006, la RAGIONE_SOCIALE negli anni successivi ha rappresentato contabilmente la spesa fittizia per i canoni di leasing , deducendoli ogni anno come costo e portando in detrazione l’ IVA esposta nelle fatture spiccate dalla società di leasing . La natura fittizia dell’intera operazione, e in particolare l’inesistenza commerciale dei soggetti che cedevano gli immobili alle società di leasing e la riconducibilità al medesimo dominus (le quattro società poi fallite), nonché la sopravvalutazione del costo dell’immobile ceduto alle compiacenti società di leasing e AVV_NOTAIO conseguente determinazione del canone a queste corrisposto dalla beneficiaria effettiva (in questo caso RAGIONE_SOCIALE), determinavano la ripresa a tassazione dei costi fittizi e RAGIONE_SOCIALE detrazioni IVA indebite.
Il giudice di prime cure riteneva non assolto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE l’onere AVV_NOTAIO prova di tali contestazioni e l’ RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza AVV_NOTAIO Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 119/1/13 limitatamente alla ripresa IVA, prestando acquiescenza quanto alle imposte dirette.
Il giudice d’appello, con la prima sentenza (n. 4911/06/14 del 29/07/2014) poi cassata, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado. Dalla lettura AVV_NOTAIO sentenza rescindente AVV_NOTAIO Corte di cassazione n. 13138/2020, di accoglimento del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, si evince che la CTR rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE osservando, tra l’altro , che: a) la questione ancora controversa riguardava unicamente l’ IVA; b) trovava applicazione in ipotesi il giudicato esterno rappresentato da due sentenze AVV_NOTAIO CTR, nn. 151 e 152/35/12, emesse
rispettivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE fallite RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, che avevano accertato l’esistenza RAGIONE_SOCIALE menzionate societ à e il conseguente venire meno AVV_NOTAIO tesi dell’Ufficio concernente la loro fittiziet à ; c) la contribuente non aveva la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE circostanze che le societ à intermediarie non avevano versato le imposte dovute.
La Corte di cassazione, al contrario, in primo luogo accertava che non sussisteva alcuna relazione di dipendenza o di subordinazione tra i diritti per cui era controversia e quelli oggetto di giudicato, perché l’accertamento compiuto nelle sentenze nn. 151 e 152/35/12 e relativo alla effettiva esistenza dei soggetti intermediari era intervenuto tra parti differenti rispetto a quelle del presente giudizio. In secondo luogo, dichiarava che la CTR aveva omesso di valutare la consapevolezza AVV_NOTAIO societ à̀ contribuente di partecipare ad una frode IVA.
Il giudice del rinvio riteneva «di condividere il percorso logico argomentativo dei giudici di primo grado aderente alle risultanze contabili offerte dalla parte contribuente a conferma dell’effettività RAGIONE_SOCIALE imposte versate ai fini IVA per operazioni effettivamente esistenti e non simulate, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio in assenza AVV_NOTAIO prova incombente sull’Ufficio AVV_NOTAIO sua compartecipazione all’ipotizzato meccanismo fraudolento.».
Avverso tale sentenza l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro censure, per mero errore materiale numerate cinque, cui la contribuente ha replicato con controricorso, nota di deposito del 7.10.2024 e memoria illustrativa.
Considerato che:
1. In via preliminare va dato atto del deposito in data 7.10.2024 da parte AVV_NOTAIO società d ell’ atto di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE nel processo pendente avanti alla C.G.T. di primo grado di Roma
iscritto all’NUMERO_DOCUMENTO e richiesta di estinzione di quel giudizio per cessazione AVV_NOTAIO materia del contendere. Premesso che la nota non spiega la rilevanza del deposito ai fini AVV_NOTAIO decisione del presente processo, il Collegio dalla lettura dell’atto di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE in quel processo evince che quest’ultimo riguarda un diverso atto impugnato, trattandosi di intimazione di pagamento traente origine da avviso di accertamento diverso da quelli impugnati in questa sede. Tale controversia verte anche su un diverso periodo impositivo e per diversi importi oggetto di riprese, e vi è parziale diversità di parti processuali. L’unico profilo di contatto con la presente causa è l’argomentazione dell’RAGIONE_SOCIALE, svolta a pag. 4 del ricorso, in cui si afferma che l’intimazione in quel processo trae origine da avviso che a sua volta trae origine dal sotteso avviso TK3030405814/2010, effettivamente oggetto AVV_NOTAIO presente controversia. L’RAGIONE_SOCIALE afferma che quest’ultimo atto è stato annullato con sentenza AVV_NOTAIO Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 119/1/13 e che nei confronti di tale sentenza l’Amministrazione ha prestato acquiescenza parziale, limitatamente ai rilievi operati ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, e ha proposto appello ai fini IVA. Si tratta di una conferma AVV_NOTAIO ricostruzione sopra svolta nell’articolato dipanarsi RAGIONE_SOCIALE fasi processuali AVV_NOTAIO presente causa.
2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso del l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. da parte del giudice d’appello, non avendo tenuto conto del fatto che in altri processi, aventi ad oggetto il pagamento dei canoni di leasing per gli anni d’imposta 2008 e 2009, nelle more è intervenuta la sentenza definitiva AVV_NOTAIO Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5, 15 dicembre 2021, n. 40146) con la quale è stata accertata l’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto anche del presente processo.
Con il secondo motivo, dedotto in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., viene prospettata la nullità AVV_NOTAIO sentenza impugnata per violazione dell’art . 2909 cod. civ. e, comunque, dell’art. 384 secondo comma cod. proc. civ. per violazione dei limiti dell’oggetto di cognizione del giudice del rinvio. La motivazione del giudice d’appello è pervasa da considerazioni che vertono sulla esistenza AVV_NOTAIO frode IVA e precisamente sulla natura fittizia RAGIONE_SOCIALE operazioni immobiliari attraverso cui è stata commessa, tema che non è stato rimesso al giudice del rinvio. La Corte di cassazione, infatti, quanto al capo relativo all’elemento oggettivo AVV_NOTAIO frode IVA, ha sic et simpliciter accolto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE , senza disporre rinvio alcuno in proposito e, quanto al capo relativo al coinvolgimento AVV_NOTAIO società, ha rinviato al giudice di merito affinché valuti gli elementi di prova in atti.
Con il terzo motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., viene censurata la nullità AVV_NOTAIO sentenza per violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE statuizioni e dei principi fissati dalla Cassazione nella sentenza rescindente, che ha accolto il ricorso dell’ Avvocatura anche avverso il capo AVV_NOTAIO sentenza di appello che aveva omesso di esaminare il coinvolgimento AVV_NOTAIO contribuente nella frode.
I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono complessivamente fondati.
5.1. Oggetto del contendere attuale AVV_NOTAIO presente causa di rinvio è unicamente, ai fini IVA dopo la parziale acquiescenza da parte dell’RAGIONE_SOCIALE alla sentenza di primo grado, l’accertamento del coinvolgimento AVV_NOTAIO società contribuente nella frode, contestata in relazione alle operazioni immobiliari già sopra descritte poste in essere tra il 2005 e il 2006 e in particolare quanto ai canoni di leasing corrisposti da parte AVV_NOTAIO contribuente.
5.2. Nell’ accogliere i primi due motivi di ricorso proposti dall’RAGIONE_SOCIALE , i quali censuravano il capo AVV_NOTAIO decisione di appello che aveva escluso la frode IVA per presunti giudicati, la Cassazione con la sentenza rescindente n. 13138/2020 ha stabilito:
« (…) nel caso di specie, è pacifico che l’accertamento compiuto nelle sentenze nn. 151 e 152/35/12 e relativo alla effettiva esistenza dei soggetti intermediari è intervenuto tra parti differenti rispetto a quelle del presente giudizio, sicché in quest’ultimo procedimento nessun valore di giudicato esterno possono assumere le pronunce richiamate;
(…) ad analoga conclusione si giunge con riferimento alle sentenze segnalate da RAGIONE_SOCIALE con le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. e relative ai giudizi promossi da RAGIONE_SOCIALE (sentenze AVV_NOTAIO Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna nn. 2274 e 2275/08/17, prodotte in copia autentica con attestazione di passaggio in giudicato) e da RAGIONE_SOCIALE (sentenza AVV_NOTAIO Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1357/10/16, peraltro prodotta in copia informe).
(…) nemmeno pu ò ritenersi l’effetto vincolante dei menzionati giudicati in via riflessa;
(…) invero, con riferimento ai crediti tributari tale effetto è stato riconosciuto in giurisprudenza solo in casi eccezionali, nei quali un accertamento spiega effetti nei confronti di titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita (come accade nelle societ à di capitali a ristretta base sociale, con riferimento all’accertamento effettuato nei confronti AVV_NOTAIO societ à , che esplica efficacia riflessa nei confronti dei soci: cfr. Cass. n. 13989 del 23/05/2019; Cass. n. 24793 del 04/12/2015; Cass. n. 23899 del 24/11/2015) ovvero nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 1306, secondo comma, cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. n. 33095 del 16/12/2019);
(…) nel caso di specie, peraltro, non sussiste alcuna relazione di dipendenza o di subordinazione tra i diritti per cui è controversia e quelli oggetto di giudicato».
La Cassazione ha perciò innanzitutto escluso il giudicato che la CTR aveva posto a base AVV_NOTAIO decisione.
5.3. Inoltre, accogliendo il terzo motivo dell’Amministrazione, dopo aver richiamato la rilevante giurisprudenza in materia di frodi IVA, la Corte con la sentenza n. 13138/2020 ha statuito «(…) nel caso di specie, la CTR ha escluso la conoscenza AVV_NOTAIO frode in capo a RAGIONE_SOCIALE in ragione AVV_NOTAIO esistenza dei soggetti intermediari, cos ì come stabilito dal giudicato costituito dalle menzionate sentenze nn. 151 e 152/35/12;
(…) poich é , peraltro, le predette sentenze (e le altre richiamate dalla controricorrente) non fanno stato nel presente giudizio con riferimento alla fittiziet à RAGIONE_SOCIALE intermediari, non è dubbio che la CTR non abbia assolto al compito che la legge pone a suo carico, che è quello di verificare, in base agli elementi presuntivi forniti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la consapevole partecipazione alla frode di ICS»
5.4. Orbene, il giudice del rinvio non si è attenuto al dictum AVV_NOTAIO Corte, consistente nel verificare, in base agli elementi presuntivi forniti dall’RAGIONE_SOCIALE, la consapevole partecipazione alla frode da parte AVV_NOTAIO contribuente, e ha sindacato l’esistenza stessa AVV_NOTAIO frode che non è più in discussione nel presente processo.
Con il quarto motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. si censura la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e RAGIONE_SOCIALE artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dei principi acquisiti in tema di operazioni inesistenti, per aver la CTR escluso anche la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate e, quindi, implicitamente il coinvolgimento in essa AVV_NOTAIO società contribuente.
La censura è fondata e dev ‘essere disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità e infondatezza del quarto mezzo di impugnazione sollevata dalla controricorrente, secondo la quale sarebbe volto ad un nuovo apprezzamento del fatto. Con il motivo la società lamenterebbe l’asserita erronea applicazione, nel caso di specie, dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità relativa alla distribuzione dell’onere AVV_NOTAIO prova in materia di frodi IVA, ma non terrebbe conto del fatto che la sentenza AVV_NOTAIO CTR si è anzitutto pronunciata nel senso di escludere in radice l’esistenza di uno schema frodatorio nella fattispecie.
7.1. Al contrario, il Collegio constata che, dal momento che il giudice del merito non si è attenuto al dictum AVV_NOTAIO sentenza rescindente, rimettendo in discussione l’esistenza stessa del meccanismo frodatorio, la censura non è inammissibile. Il coinvolgimento AVV_NOTAIO società contribuente nella frode non si può implicitamente desumere dall’aver escluso la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, perché ciò non rientrava nel perimetro del giudizio rescissorio.
7.2. Quanto al contenuto del canone di riparto dell’onere AVV_NOTAIO prova, va rammentato che in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione AVV_NOTAIO qualità professionale ricoperta, AVV_NOTAIO sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,
secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità AVV_NOTAIO contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, n. 27555 del 30/10/2018). Gli elementi di fatto cui fa riferimento la motivazione AVV_NOTAIO sentenza impugnata (effettiva esistenza dei contratti di leasing, regolarità dei libri contabili AVV_NOTAIO contribuente, effettivo versamento dell’IVA da parte AVV_NOTAIO ricorrente), non sono rilevanti ai fini di stabilire la consapevole partecipazione alla frode da parte AVV_NOTAIO contribuente, secondo il canone giurisprudenziale fissato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
8. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per verificare, in base agli elementi presuntivi forniti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la consapevole partecipazione alla frode da parte AVV_NOTAIO contribuente e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2024