Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25540/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE ) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO, e con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC dei difensori
e
-ricorrente – contro
Oggetto: tributi – operazioni soggettivamente inesistenti – sentenza di non luogo a procedere
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della CGT di secondo grado del Lazio, n. 4696/06/23 depositata in data 2 agosto 2023 nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del l’8 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di commercio all’ingrosso di elettrodomestici e di elettronica, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2016, con il quale -a seguito di PVC -si disconosceva la detrazione IVA in relazione ad acquisti provenienti da alcuni fornitori, in quanto fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti (acquisti intracomunitari di prodotti informatici attraverso l’intermediazione di società prive di organizzazione), con recupero di IVA oltre accessori.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso, ritenendo la società estranea alla frode IVA consumata a monte.
La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio avesse fornito la prova della consapevolezza della società contribuente di avere preso parte a una frode IVA consumata a monte e che la società contribuente non avesse fornito la prova contraria di avere adoperato la diligenza richiesta a un accorto operatore commerciale.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio .
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 30 gennaio 2024, ritualmente opposta dalla ricorrente. Il ricorrente ha depositato memoria .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. , dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia 13 febbraio 2014, C-18/13 e 22 ottobre 2015, C – 277/14, nella parte in cui ha ritenuto che la società contribuente non avesse fornito prova della propria estraneità alla frode IVA consumata a monte. Deduce parte ricorrente che l’impianto indiziario addotto dall’Ufficio fosse privo di pregnanza indiziaria, per cui la pronuncia impugnata si esporrebbe alla censura di avere teorizzato una sorta di responsabilità oggettiva del contribuente. Deduce, inoltre, parte ricorrente che andrebbe provato il comportamento fraudolento del cessionario (avente causa), anche in relazione al disposto de ll’art. 7, comma 5 -bis d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura, infine, la statuizione del giudice di appello che non avrebbe adeguatamente valorizzato la sentenza intervenuta in sede penale davanti al GIP del Tribunale di Roma (n. 2214/2013), non assimilabile a una mera archiviazione del procedimento penale.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 546 applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, C – 277/14, nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio avesse fornito prova della partecipazione della società contribuente alla frode IVA consumata a monte. Deduce parte ricorrente che la società contribuente avesse avuto rapporti solo con una RAGIONE_SOCIALE sei società che avevano preso parte alla frode IVA e che l’importo RAGIONE_SOCIALE
forniture in oggetto fosse trascurabile in relazione al complessivo volume di affari della contribuente cessionaria. Il ricorrente deduce, inoltre, scarsa pregnanza indiziaria del corredo indiziario addotto dall’Ufficio.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « Violazione dell’obbligo del preventivo contraddittorio. Normativa violata: Legge 241/1990 e Statuto del contribuente (Legge 212/2000), nonché dei principi indicati nella sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione SS. UU. n. 24823 del 9 dicembre 2015». Sottolinea il ricorrente che in materia di IVA è necessario attivare il contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’atto impositivo. Deduce, in particolare, il ricorrente che ricorrerebbe nel caso di specie la prova di resistenza in forza RAGIONE_SOCIALE « diffuse controprove che parte privata avrebbe potuto contrapporre alla tesi erariale sin dalla fase precedente all’emanazione dell’atto impositivo ».
Il Collegio ritiene di confermare la proposta di definizione accelerata in relazione ai tre motivi di ricorso proposti. Quanto al primo e al secondo motivo, da valutare congiuntamente, si condivide quanto indicato in PDA, essendo i due motivi inammissibili in quanto finalizzati a un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove aventi l’obiettivo di procedere a un nuovo accertamento in fatto, attività preclusa al giudice di legittimità e riservata al giudice del merito. In particolare, « il ricorrente censura la pregnanza degli elementi indiziari valorizzati dal giudice di appello, con particolare riferimento alla consapevolezza del cessionario (contribuente) di avere preso parte a una frode consumata a monte in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; elementi indiziari incentrati sulla natura di ‘cartiera’ del fornitore (inattività, assenza di organizzazione, assenza di sede fisica, mancato assolvimento degli obblighi tributari, inoperatività di indirizzo PEC) e sull’indebito vantaggio competitivo (‘effetto distorsivo della concorrenza’) ingenerato dalla
catena di approvvigionamento che faceva perno sul medesimo fornitore (valori di transazione inferiori a quelli di mercato)».
Parimenti «inammissibile è la censura relativa alla omessa valorizzazione degli esiti del procedimento penale in quanto -in disparte l’assenza di un giudicato di assoluzione con formula piena, avendo il giudice di appello accertato che nella specie vi fosse stato nel processo penale una pronuncia allo stato degli atti (‘richiesta di archiviazione’: pag. 8 sent. imp.) -censura volta a rimettere in discussione la scelta del materiale probatorio utilizzata dal giudice del merito ai fini della decisione» e , pertanto, censura anch’essa rivolta a una rivalutazione della scelta e della valutazione del materiale probatorio.
Analogamente è inammissibile « la deduzione secondo cui l’assenza di consapevolezza deriverebbe dalla scarsa percentuale degli acquisti dal fornitore attenzionato dall’Ufficio, in quanto censura volta anch’essa a valorizzare ulteriori elementi indiziari ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova manifestamente infondata è, invece, la deduzione che il contribuente si fosse fatto parte diligente nell’esercizio 2014 di accertare l’effettiva esistenza del fornitore, essendo l’attività accertativa relativa al successivo periodo di imposta 2016, posto che ‘il giudizio di buona fede che deve essere assolto dal contribuente non può (…) che essere commisurato alle condizioni in cui le parti della transazione commerciale si siano trovate a operare nell’ambito di quella specifica operazione’ (Cass., n. 37889/2022) ».
Ulteriormente infondata è, poi, la censura circa l’applicazione dell’art. 7, comma 5 -bis d. lgs. n. 546/1992 in quanto -in disparte (come indicato nella PDA) il difetto di specificità della censura in relazione all’impatto di tale norma sull’onere della prova dell’Ufficio e in disparte l’omessa trattazione della questione dell’applicazione della norma come ius superveniens nel giudizio di appello al momento del
passaggio in decisione -tale disposizione non si applica ai giudizi pendenti (Cass., Sez. V, 13 giugno 2024, n. 16493).
Infondato è, inoltre, il terzo motivo, nella parte in cui deduce la violazione del contraddittorio preventivo in tema di IVA, non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero state le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa (Cass., Sez. U., n. 24823/2015). Né può considerarsi specifico il riferimento a tali ragioni come indicato nel ricorso, ove si fa generico riferimento alle « diffuse controprove che parte privata avrebbe potuto contrapporre alla tesi erariale sin dalla fase preced ente all’emanazione dell’atto impositivo », laddove il contribuente è onerato di indicare quali sarebbero state queste ragioni in diritto, anziché invocare (nuovamente) un vaglio della documentazione prodotta.
Con la memoria parte ricorrente torna su tema del proscioglimento del legale rappresentante della società contribuente (COGNOME NOME) in sede penale, avvenuta con formula dubitativa (come emerge dalla sentenza penale allegata al ricorso), in relazione ai medesimi fatti di cui al processo tributario (« si trattava della sentenza n. 2214/2023, la cui parte motiva si produceva, contestualmente al ricorso, in sede di legittimità in ragione della sua recente pubblicazione »: pag. 2 mem. cit.) , invocando l’ efficacia vincolante del giudicato formatosi in sede penale a termini dell’art. 21 -bis d. lgs. n. 74/2000, quale ius superveniens. Tale deduzione è infondata, posto che tale sentenza, divenuta irrevocabile, è stata pronunciata a termini dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. ed è sentenza di merito su un aspetto processuale, in cui non si valuta la fondatezza dell’accusa, bensì l ‘in capacità (ossia la non sufficienza, contraddittorietà o inidoneità) degli elementi da porre a sostegno della richiesta di cui all’art. 416 cod. proc. pen. (Cass. Pen., 24 febbraio 2016, n. 17385), sentenza non rientrante nel perimetro d i cui all’ art. 21bis d. lgs. n. 74/2000.
10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata e viene quantificata equitativamente in relazione alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 3.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2024