Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6291/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 4430/35/15 depositata il 29/07/2015.
Vista la requisitoria scritta depositata dal sostituto AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso quinto e ottavo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4430/35/15 del 29/07/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 914/59/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 200 5.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese RAGIONE_SOCIALE parti, con l’avviso di accertamento era stato rettificato il reddito della società contribuente per avere quest’ultima posto in essere operazioni di compravendita immobiliare e di leasing immobiliare nel loro complesso fraudolente e dirette ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.
1.2. Il giudice di appello ricostruiva, in fatto, la vicenda nel modo che segue: in data 27/05/2005 RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) vendeva a RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) il complesso immobiliare sito in Roma, INDIRIZZO, per il prezzo di sei milioni di euro; nello stesso giorno RAGIONE_SOCIALE vendeva a RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) il menzionato immobile per il prezzo di dieci milioni di euro e quest’ultima lo cedeva in leasing immobiliare a RAGIONE_SOCIALE.
1.3. La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) sia RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE erano società riconducibili all’AVV_NOTAIO, il quale aveva posto in essere una vera e propria frode IVA, consistente ne l mancato versamento dell’imposta percepita da RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE (società fiscalmente inadempiente
anche agli obblighi dichiarativi, con conseguente evasione dell’imposta sui redditi), artificiosamente maggiorata rispetto a quella versata alla RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’aumento di prezzo, nonché nella correlativa indebita detrazione dell’IVA sui canoni di leasing da parte di RAGIONE_SOCIALE; b) la proroga dei termini di accertamento, anche con riferimento all’IRAP, doveva ritenersi legittima, in ragione della denuncia penale; c) l’IVA era indetraibile, avendo la RAGIONE_SOCIALE consapevolmente partecipato ad un’operazione fraudolenta; d) i costi a fini IRES ed IRAP dovevano ritenersi deducibili in virtù della previsione dell’art. 14, com ma 4 bis , della l. 24 dicembre 1993, n. 537 , sebbene nella misura pari al reale valore dell’immobile (e, quindi, nella misura di sei decimi, tenuto conto dell’artificioso aumento di prezzo).
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L ‘RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 17/08/2023, il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo in ragione dell’istanza di sospensione presentata dalla società contribuente e, quindi, fissato per l’udienza odierna a seguito della intenzione manifestata da RAGIONE_SOCIALE di non aderire alla definizione agevolata.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Il ricorso di COGNOME è affidato ad otto motivi, che sono di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di molteplici fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che sarebbero idonei ad escludere lo schema frodatorio ritenuto dalla CTR.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 e 2729, primo comma, cod. civ., dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 57, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dei principi enunciati dalla giurisprudenza unionale in tema di cd. frodi carosello, per avere la CTR erroneamente ritenuto la riconducibilità di SAU all’AVV_NOTAIO e la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE alla frode IVA.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e conseguente violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR spiegato le ragioni di fatto e di diritto a sostegno RAGIONE_SOCIALE conclusioni raggiunte.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente e conseguente violazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR motivato in maniera del tutto apodittica in ordine all’inattendibilità della perizia di stima dell’immobile di INDIRIZZO.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 25 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il raddoppio dei termini sia applicabile all’I RAP.
1.6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione contraddittoria della sentenza impugnata in relazione alla parziale deducibilità dei
costi (in ragione di sei decimi), con conseguente violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 bis , della l. n. 537 del 1993 e dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), per avere la CTR erroneamente ritenuto non deducibili costi effettivamente sostenuti.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si chiede che, in applicazione dello ius superveniens costituito dalla nuova formulazione degli artt. 1, 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, modificati dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e in vigore dal 01/01/2016, le sanzioni vengano riconosciute in misura pari al novanta per cento dell’imposta evasa o indebitamente detratta.
Il terzo ed il quarto motivo, con cui si contesta -sotto differenti profili -l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata sono infondati.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha dettagliatamente ricostruito il fatto contestato da AE e ha ritenuto la sussistenza di elementi indiziari idonei a supportare la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE ad una frode IVA (a titolo esemplificativo, la riconducibilità di SAU e RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, i passaggi di denaro in favore di
quest’ultimo, la sostanziale inutilità del doppio passaggio di proprietà del bene immobile avvenuto nello stesso giorno per prezzi significativamente differenti, il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi da parte di SAU, l’inidoneità della perizia di parte a giustificare la congruità del prezzo di vendita da RAGIONE_SOCIALE a SAU).
2.3. Si tratta di motivazione ampia e circostanziata (anche con riferimento alla inattendibilità della perizia di stima prodotta da RAGIONE_SOCIALE) che, indipendentemente dalla sua condivisibilità in concreto, non è affatto apparente, essendo pienamente idonea a supportare la ratio decidendi .
Il primo e secondo motivo, con i quali si contesta in fatto e diritto, la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE alla frode IVA e la stessa esistenza di quest’ultima, sono inammissibili.
3.1. Va ricordato che « le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito » (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
3.1.1. Tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la
notificazione successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello depositato l’11/07/2014, come si evince dalla sentenza impugnata.
3.1.2. È vero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348 ter cod. proc. civ. (Cass. n. 29222 del 12/11/2019).
3.1.3. Tuttavia, il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (sussistenza di una frode IVA cui ha partecipato la società contribuente) sono state esaminate dal giudice di appello (e, prima ancora, dal giudice di primo grado).
3.1.4. Non sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., atteso che i fatti dedotti dal contribuente ineriscono alla valutazione compiuta dalla CTR.
3.1.5. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
3.2. Nessuna violazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge indicate nel secondo motivo è, poi, riscontrabile nella sentenza impugnata.
3.3. In realtà, la CTR ha indicato gli elementi in virtù dei quali ha ritenuto che l’ operazione posta in essere da società riconducibili all’AVV_NOTAIO mira a realizzare un complessivo risparmio d’imposta attraverso il mancato versamento dell’IVA e RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (da parte di SAU), nonché l’indebita deduzione di costi fittizi (ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette) e la detrazione non consentita dell’IVA (da parte di RAGIONE_SOCIALE).
3.4. La ricorrente, attraverso la proposizione di un vizio di violazione di legge e dei principi unionali in materia di frodi IVA, mira in realtà ad ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
Il quinto motivo, con il quale si contesta l’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento all’IRAP, è fondato.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del
2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati » (Cass. n. 16728 del 09/08/2016; Cass. n. 22337 del 13/09/2018; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass. n. 26037 del 16/12/2016; Cass. n. 11171 del 30/05/2016; Cass. n. 22587 del 11/12/2012).
4.2. Il superiore indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, ha ampiamente tenuto conto di Corte cost. n. 247 del 2011 ed è stato correttamente applicato dalla CTR, come del resto non contestato in termini generali dalla società contribuente.
4.3. Peraltro, « il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali » (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf. Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass. 2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018).
Il sesto ed il settimo motivo, concernenti la deducibilità dei costi limitatamente ai sei decimi RAGIONE_SOCIALE rate di leasing , possono essere esaminati congiuntamente, riguardando, sotto diverso profilo, la medesima questione.
5.1. I motivi sono infondati.
5.2. La CTR ha riconosciuto i soli costi corrispondenti al valore dell’immobile, ritenuto artificiosamente sovradimensionato con riferimento alla vendita da SAU a RAGIONE_SOCIALE e al successivo contratto di leasing immobiliare tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Invero, per il giudice di appello, la notevole sproporzione esistente tra valore di mercato e valore di transazione ha implicato il difetto di inerenza di detti costi con riferimento alla parte degli stessi superiore all’effettivo valore del bene, sicché se ne è esclusa, sotto questo profilo, la deducibilità.
5.3. La motivazione della CTR non è né contraddittoria, né illogica, come sostiene la ricorrente, ma è fondata su di un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in questa sede di
legittimità con la proposizione di censure di violazione di legge o del procedimento.
5.4. Né sussiste alcuna violazione dell’art. 14, comma 4 bis , della l. n. 537 del 1993, atteso che la norma presuppone, in ogni caso, una valutazione di inerenza che il giudice di appello ha puntualmente compiuto.
L’ottavo motivo, concernente l’applicabilità dello ius superveniens in materia di sanzioni, è fondato.
6.1. Effettivamente, ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE sanzioni occorre tenere conto della lex mitior entrata in vigore successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, con conseguente possibilità per la ricorrente di chiederne l’applicazione per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.
In conclusione, vanno accolti il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, rigettati i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27/02/2024.