Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22532/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 286/35/17 depositata il 31/01/2017.
Vista la requisitoria scritta depositata dal AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del settimo motivo di ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 286/35/17 del 31/01/2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva parzialmente gli appelli riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso le sentenze n. 13943/30/14 e n. 22635/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva rigettato i ricorsi proposti dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006 e 2007.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese RAGIONE_SOCIALE parti, con gli avvisi di accertamento era stato rettificato il reddito della società contribuente per avere quest’ultima : i) posto in essere operazioni di compravendita immobiliare e di leasing immobiliare nel loro complesso fraudolente e dirette ad ottenere indebiti vantaggi fiscali; ii) fatto incassare ad altra società del gruppo, in perdita, il corrispettivo di diritti di cessione di contratto preliminare e consulenza relativamente ad un’altra operazione immobiliare, corrispettivo alla stessa imputato ex art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
1.2. Il giudice di appello ricostruiva, in fatto, la prima vicenda nel modo che segue: in data 27/05/2005 RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) vendeva a RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) il complesso immobiliare sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, per il prezzo di sei milioni di euro; nello stesso giorno RAGIONE_SOCIALE vendeva a RAGIONE_SOCIALE (di
seguito RAGIONE_SOCIALE) il menzionato immobile per il prezzo di dieci milioni di euro e quest’ultima lo cedeva in leasing immobiliare a RAGIONE_SOCIALE.
1.3. La seconda vicenda, invece, era così ricostruita: RAGIONE_SOCIALE stipulava con RAGIONE_SOCIALE un contratto preliminare di acquisto di un complesso immobiliare e di un terreno nel Comune di Nerviano; successivamente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, altra società del gruppo che fa capo a RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) stipulavano un contratto trilatero con il quale RAGIONE_SOCIALE indicava quale acquirente dell’immobile ICS e quest’ultima autorizzava il subentro nel diritto di acquisto di VDG previo pagamento di un corrispettivo della cessione dei diritti e per l’attività di consulenza di euro 2.600.000; tale somma costituiva una traslazione di ricavi in favore di una società del gruppo, RAGIONE_SOCIALE, che era in perdita e, quindi, veniva imputata alla capogruppo RAGIONE_SOCIALE.
1.4. La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) sia RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE erano società riconducibili all’AVV_NOTAIO, il quale aveva posto in essere una vera e propria frode IVA, consistente: i) nel mancato versamento dell’imposta percepita da RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE (società , quest’ultima, fiscalmente inadempiente anche agli obblighi dichiarativi), imposta artificiosamente maggiorata rispetto a quella versata alla RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’aumento di prezzo ; ii) nella corre lativa indebita detrazione dell’IVA sui canoni di leasing da parte di RAGIONE_SOCIALE; b) l’IVA era indetraibile, avendo la RAGIONE_SOCIALE consapevolmente partecipato ad un’operazione fraudolenta; c) i costi a fini IRES ed IRAP dovevano ritenersi deducibili in virtù della previsione dell’art. 14, comma 4 bis , della l. 24 dicembre 1993, n. 537, sebbene nella misura pari al reale valore dell’immobile (e, quindi, nella misura di sei decimi, tenuto conto dell’artificioso
aumento di prezzo); d) legittima era anche la ripresa concernente l’importo corrisposto a ICS da VDG.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 17/08/2023, il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo in ragione dell’istanza di sospensione presentata dalla società contribuente e, quindi, fissato per l’udienza odierna a seguito della intenzione, manifestata da RAGIONE_SOCIALE, di non aderire alla definizione agevolata.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a sette motivi, che sono di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 25 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dei principi enunciati dalla giurisprudenza unionale in tema di frodi IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto la riconducibilità di SAU all’AVV_NOTAIO e la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE ad una frode IVA.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e conseguente violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR indicato fatti conducenti a risultati differenti da quelli ritenuti dal giudice di appello.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente e conseguente violazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere motivato in maniera del tutto apodittica in ordine all’inattendibilità della perizia di stima dell’immobile di INDIRIZZO.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione contraddittoria della sentenza impugnata in relazione alla parziale deducibilità dei costi (in ragione di sei decimi), con conseguente violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 bis , della l. n. 537 del 1993 e dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), per avere la CTR erroneamente ritenuto non deducibili costi effettivamente sostenuti.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2696 e 2729, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto -con riferimento alla operazione immobiliare intercorsa con VDG -la sussistenza di un fatto impositivo, sebbene le circostanze esposte militino in senso diverso.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si chiede che, in applicazione dello ius superveniens costituito dalla nuova formulazione degli artt. 1, 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, modificati dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e in vigore dal 01/01/2016, le sanzioni vengano riconosciute in misura pari al novanta per cento dell’imposta evasa o indebitamente detratta.
Il secondo ed il terzo motivo, con cui si contesta -sotto differenti profili -l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata sono infondati.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha dettagliatamente ricostruito il fatto contestato da AE e ha ritenuto la sussistenza di elementi indiziari idonei a supportare la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE ad una frode IVA (a titolo esemplificativo, la riconducibilità di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, i passaggi di denaro in favore di quest’ultimo, la sostanziale inutilità del doppio passaggio di proprietà del bene immobile avvenuto nello stesso giorno per prezzi significativamente differenti, il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi da parte di SAU, l’inidoneità della perizia di parte a giustificare la congruità del prezzo di vendita da RAGIONE_SOCIALE a SAU).
2.3. Si tratta di motivazione ampia e circostanziata (anche con riferimento alla inattendibilità della perizia di stima prodotta da RAGIONE_SOCIALE) che, indipendentemente dalla sua condivisibilità in concreto, non è affatto apparente, essendo pienamente idonea a supportare la ratio decidendi .
Il primo motivo, con il quale si contesta, in diritto, la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE alla frode IVA e la stessa esistenza di quest’ultima, è inammissibile.
3.1. La CTR ha indicato gli elementi in virtù dei quali ha ritenuto che l’operazione posta in essere da società riconducibili all’AVV_NOTAIO mira a realizzare un complessivo risparmio d’imposta attraverso il mancato versamento dell’IVA e RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (da parte di SAU), nonché l’indebita deduzione di costi fittizi (ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette) e la detrazione non consentita dell’IVA (da parte di RAGIONE_SOCIALE).
3.2. La ricorrente, attraverso la proposizione di un vizio di violazione di legge e dei principi unionali in materia di frodi IVA, mira in realtà ad ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
3.3. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
Il quarto e il quinto motivo, concernenti la deducibilità dei costi limitatamente ai sei decimi RAGIONE_SOCIALE rate di leasing , possono essere esaminati congiuntamente, riguardando, sotto diverso profilo, la medesima questione.
4.1. I motivi sono infondati.
4.2. La CTR ha riconosciuto i soli costi corrispondenti al valore dell’immobile, ritenuto artificiosamente sovradimensionato con riferimento alla vendita da SAU a RAGIONE_SOCIALE e al successivo contratto di leasing immobiliare tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Invero, per il giudice di appello, la notevole sproporzione esistente tra valore di mercato e valore di transazione ha implicato il difetto di inerenza di detti costi con riferimento alla parte degli stessi superiore all’effettivo valore del bene, sicché se ne è esclusa, sotto questo profilo, la deducibilità.
4.3. La motivazione della CTR non è né contraddittoria, né illogica, come sostiene la ricorrente, ma è fondata su di un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in questa sede di legittimità con la proposizione di censure di violazione di legge o del procedimento.
4.4. Né sussiste alcuna violazione dell’art. 14, comma 4 bis , della l. n. 537 del 1993, atteso che la norma presuppone, in ogni caso, una valutazione di inerenza che il giudice di appello ha puntualmente compiuto.
Il sesto motivo, con il quale si contesta la fondatezza della ripresa IVA concernente l’operazione immobiliare con VDG , è inammissibile.
5.1. La CTR ha esposto le ragioni di fatto per le quali ha ritenuto che ICS sia un soggetto interposto, cosicché il ricavo debba essere imputato a RAGIONE_SOCIALE in applicazione dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (l’indicazione di ICS da parte di RAGIONE_SOCIALE è avvenuta a titolo gratuito mentre la cessione dei diritti da ICS a VDG è a titolo oneroso; la chiusura dei bilanci di ICS è avvenuta in perdita, con conseguente vantaggio fiscale nell’imputare a ICS il ricavo).
5.2. La ricorrente, invece, pur contestando una (inesistente) violazione di legge, non fa altro che tentare di accreditare una diversa interpretazione dei medesimi fatti già presi in esame dal giudice di
appello, con ciò mettendo inammissibilmente in discussione -peraltro con la proposizione di un vizio di violazione di legge -la valutazione di merito fornita dalla sentenza impugnata.
Il settimo motivo è inammissibile.
6.1. La sentenza impugnata è stata pronunciata solo in data 09/05/2016 a fronte di un appello depositato il 20/02/2015. Ne consegue che la lex mitior è entrata in vigore nel corso del giudizio di appello (precisamente, in data 01/01/2016) e la società contribuente avrebbe dovuto dedurre lo ius superveniens con la memoria ex artt. 61 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, costituente la prima difesa utile e da depositarsi dieci giorni liberi prima dell’udienza di discussione .
6.2. La mancata deduzione in appello implica che la questione dell’applicabilità dello ius superveniens è coperta dal giudicato (che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile), sicché non può più essere fatta valere nel presente giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.498.231,00.
7.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si
liquidano in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/02/2024.