Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29465 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti -elemento soggettivo – prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5578/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante;
-intimata – avverso la sentenza n. 397/03/2016 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata il 24/08/2016.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 397/03/2016 veniva rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia n. 130/1/2010 che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione II.DD. e IVA per i periodi d’imposta 2003 e 2004. Le contestazioni traevano origine da alcune operazioni di acquisto intracomunitario di autovetture, in quanto ritenute soggettivamente inesistenti, effettuate cioè con l’interposizione fittizia di un operatore nazionale, la RAGIONE_SOCIALE che era risultata essere mera società “cartiera”, costituita cioè al solo scopo di realizzare una c.d. frode carosello.
La sentenza di appello riteneva insufficienti ad escludere l’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali gli elementi forniti dall’Amministrazione finanziaria, quali: la mancanza di organizzazione, di dipendenti, di capacità finanziaria, di prezzi inferiori praticati, di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente. Inoltre, escludeva la dimostrazione dell’elemento soggettivo in capo alla contribuente necessario per la partecipazione alla frode.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione, affidato ad un unico motivo; la contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Con un unico motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., ha censurato la statuizione di appello per avere la CTR escluso che quelli addotti dall’Amministrazione finanziaria costituissero elementi presuntivi idonei a dimostrare, anche in maniera indiziaria, l’irregolarità RAGIONE_SOCIALE prestazioni perché rese da soggetto diverso dal fatturante, che svolgeva funzione di mera “cartiera”, e a ribaltare, quindi, sulla società contribuente l’onere di provare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate. Inoltre, pur richiamando pertinenti principi giurisprudenziali, anche sul concetto di consapevolezza ai fini della frode, la sentenza se ne discostava.
Il motivo è fondato. È orientamento giurisprudenziale consolidato, di matrice anche unionale (v. Cass. n. 10120 del 2017 e giurisprudenza ivi citata), quello secondo cui in tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, circa la consapevolezza da parte del cessionario del fatto che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della
buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta non potendo desumersi dalla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dalle evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. n.17173 del 2018; Cass. n.3473 del 2018; Cass. n. 30148 del 2017).
D’altro canto, in punto di onere probatorio spettante all’Amministrazione finanziaria, la Corte europea ha più volte ribadito che spetta a lei dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e alla stregua dei principi sull’onere della prova vigenti nello RAGIONE_SOCIALE membro, senza, peraltro, esigere dal destinatario della fattura verifiche (circa la qualità di soggetto passivo IVA in capo al fatturante o la disponibilità dei beni di cui trattasi) alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (Corte giustizia 06/12/2012; 31/01/2013, nonché 22/10/2015, C-277/14).
L’RAGIONE_SOCIALE può assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, il d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, e analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel d.P.R. n. 917 dei 1986, art. 39, comma 1, lett. d), oltre che mediante elementi indiziari (cfr. Cass. 21953/07; Cass. 9108/12; 15741/12, in motivazione; 23560/12; 27718/13; 20059/2014; nello stesso senso C. Giust. 6.7.06, C- 439/04, C. Giust., 21.2.06, C-255/02; C. Giust. 21.6.12, C -80/11; C. Giust. 6.12.12, C285/11; C. Giust. 31.1.13, C-642/11) (v. Cass. n. 17290 del 2017). Quindi, non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi
obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente (cfr., ex multis , Cass. n. 10414 del 2011; n. 23560 del 2012, n. 17818 del 2016, n. 8091 del 2017). In buona sostanza, si tratta di elementi indiziari che, avuto riguardo alle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore eiusdem generis ac professionis a sospettare della regolarità della operazione (dovendo in tal caso considerarsi il soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere come partecipante a tale frode, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni.
In presenza di tali elementi indiziari, si riversa sul contribuente l’onere di provare di essersi trovato nella situazione di oggettiva inconoscibilità RAGIONE_SOCIALE pregresse operazioni fraudolente intercorse tra il cedente ed i precedenti fornitori, ovvero, nonostante l’impiego della dovuta diligenza richiesta dalle specifiche modalità in cui si è svolta l’operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE operazioni degli altri soggetti collegati all’operazione.
Diversamente da quanto sostenuto dalla CTR molisana, l’Amministrazione finanziaria nel caso qui vagliato ha fornito idonei elementi probatori della natura di “cartiera” della società cedente, quali la mancanza di organizzazione, di dipendenti e di capacità finanziaria dell’emittente della fattura, oltre all’inferiorità dei prezzi praticati rispetto a quelli di mercato e il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente, con la conseguenza che spettava alla società contribuente fornire la prova di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.
Anche quanto alla dimostrazione dell’elemento soggettivo idoneo per la partecipazione della frode, non coglie nel segno la sentenza impugnata laddove all’ultima pagina afferma che «nella specie, se l’acquirente dei beni è stato consapevole che avrebbe dovuto versare l’IVA del cedente, non gli si può ipotizzare il dolo specifico del fine di evadere le imposte, non essendo possibile individuare neppure il pericolo concreto richiesto».
Nessun dolo specifico è richiesto: al contrario, la giurisprudenza della Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018, poi sempre confermata) è ferma nel senso di affermare che, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, oltre all’oggettiva fittiziet à del fornitore, la mera consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. A tal fine deve dimostrare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalit à in rapporto alle circostanze del caso concreto. Non assumono rilievo, a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, n é la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi. Il giudice del rinvio si atterrà a tale principio di diritto.
La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Molise, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME