Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34929 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34929 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1435/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 1388/13/20 depositata il 03/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1388/13/20 del 03/06/2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello
proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito EM) nei confronti della sentenza n. 25316/44/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2014.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo veniva emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché per disapplicazione del regime del margine. In buona sostanza, EM avrebbe preso parte ad una frode intracomunitaria a mezzo l’interposizione di soggetti fittizi (RAGIONE_SOCIALE di COGNOME; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE).
1.2. La CTR rigettava l’appello di EM evidenziando che: a) era «irrilevante che le operazioni state concluse in modo formalmente regolare: ciò che conta la sussistenza dell’interposizione fittizia di soggetti terzi che consentito alla Società appellante di far acquistare i veicoli da operatori nazionali fittizi così da consentire, mediante l’interposizione fittizia, alla RAGIONE_SOCIALE di evadere l’IVA»; b) le modalità operative di EM (acquisizione tramite incaricati fittizi dell’autovettura individuata dal cliente a prezzo oltremodo concorrenziale) comprovavano la piena conoscenza della frode IVA perpetrata.
Avverso la sentenza di appello EM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di EM è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 e dell’art. 111, primo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine alla fittizia interposizione di fornitori tra EM e i clienti finali.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR illegittimamente fatto cadere sulla società contribuente l’onere probatorio in ordine alla non fittizietà dei fornitori e alla conoscenza dell’evasione da parte di EM.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta motivazione apparente, è infondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non può affatto dirsi apparente, avendo la stessa evidenziato che: a) EM ha effettuato gli acquisti di autovetture commissionati dai clienti attraverso l’interposizione di soggetti rivelatisi fittizi; b) le modalità operative con le quali la società contribuente procedeva alla cessione delle autovetture inducevano a ritenere, in capo alla medesima, la conoscenza della frode IVA.
2.3. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma niente affatto apparente in quanto pienamente idonea a rendere palese la ratio decidendi .
Il secondo motivo, con la quale si lamenta l’inversione dell’onere probatorio, è infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n.
27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
3.2. Nel caso di specie, la CTR -facendo propria la ricostruzione dell’Ufficio trasposta nell’avviso di accertamento ha evidenziato che i soggetti interposti da EM quali acquirenti delle autovetture dei clienti sono soggetti privi di qualsiasi effettiva operatività e ha, altresì, sottolineato che le modalità operative della società contribuente inducono a ritenere la conoscenza della frode in capo a quest’ultima.
3.3. La CTR, avuto conto degli elementi desumibili dall’atto impositivo, ha, pertanto, ritenuto -con valutazione di fatto che non può essere censurata in questa sede -che detti elementi siano idonei a spostare l’onere probatorio in capo alla società contribuente, sicché non può in alcun modo dirsi violata la regola di riparto dell’ onus probandi per come indicata dalla giurisprudenza di questa Corte.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.142.745,00.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 13.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.