Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12596/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6552/2014 depositata il 04/11/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento per il 2009 con la quale era stata recuperata IVA indebitamente detratta su acquisti di rottami ferrosi dalla RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti.
La CTP aveva annullato l’atto sul rilevo dell’assenza di prove del coinvolgimento attivo della RAGIONE_SOCIALE, che aveva affermato la propria buona fede.
L’appello erariale è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio che ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse fornito prova della ‘conoscenza’ della frode da parte della RAGIONE_SOCIALE ovvero della ‘consapevolezza’ di concorrere con la RAGIONE_SOCIALE in operazioni fraudolente, poiché tutti gli accertamenti vedevano come protagonista pressoché unica del raggiro la RAGIONE_SOCIALE mentre a carico della RAGIONE_SOCIALE vi erano « mere ipotesi ».
Avverso questa pronunzia l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione fondato su un motivo, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che deposita memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23 e 28 d.P.R. n. 633/1972, 4 lett. d) d.l. n. 429/1982 (conv. con l. n. 516/1982 e mod. dall’art. 2 d.lgs. n. 74/2009), 54 d.P.R. n. 633/1972 nonché dell’art. 2697 c.c. in quanto la CTR aveva erroneamente interpretato e applicato le regole in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; in particolare, aveva errato laddove aveva richiesto la prova di un accordo fraudolento coinvolgente il cessionario, essendo sufficiente che costui abbia omesso di effettuare i dovuti controlli sulla regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni che in questo caso, essendo la RAGIONE_SOCIALE un fornitore
diretto non occasionale, avrebbero consentito di accertare la qualità di cartiera dell ‘ apparente fornitrice, desumibile proprio dalle indagini svolte e riassunte dall’avviso di accertamento, riportato per autosufficienza in ricorso; in questo modo, la CTR aveva finito per violare le regole sull’onere della prova, gravando l’Amministrazione oltre il richiesto.
Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, poiché la doglianza non rimette in discussione l’apprezzamento svolto dal giudice di merito ma censura l’impianto argomentativo non conforme ai canoni in materia, il motivo è fondato.
Va premesso che nel caso di cosiddetta “frode carosello”, l’Amministrazione finanziaria, che intenda negare il diritto alla detrazione dell’I.V.A. assolta in rivalsa, deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario o almeno la possibilità che lo stesso si avveda con l’uso della diligenza richiesta all’operatore commerciale medio di avvedersi della frode, anche per presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), incombendo sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria (Cass. n. 24471 del 2022; Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 21104 del 2018; Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 17818 del 2016; Cass. n. 25778 del 2014; Cass. n. 25775 del 2014; Cass. n. 5873 del 2019). Ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 27566 del 2018), non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 27555 del
2018). Giurisprudenza anche replicabile in regime di reverse charge (Cass. sez. un. n. 22727 del 2022).
In questo caso la CTR ha errato laddove ha richiesto la ‘consapevolezza’ ovvero la ‘conoscenza’ del carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte della cessionaria, essendo sufficiente, come sopra osservato, la ‘conoscibilità’ , cioè la ricorrenza di indici che avrebbero consentito ad un operatore commerciale di normale avvedutezza di rendersi conti RAGIONE_SOCIALE anomalie RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute.
Questo errore di fondo ha condotto ad un mal governo RAGIONE_SOCIALE regole in materia; da un lato, la CTR ha del tutto trascurato il materiale probatorio risultante dagli accertamenti svolti dall’Ufficio (v., in particolare, pagg. 16-17 del ricorso), omettendo di valutarlo sotto l’ottica sopra evidenziata , per concludere che contro la RAGIONE_SOCIALE militavano soltanto RAGIONE_SOCIALE ‘ipotesi’; dall’altro, ha finito per porre a carico dell’Amministrazione un onere di prova assai più gravoso di quello richiesto in violazione, quindi, RAGIONE_SOCIALE regole in materia.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/02/2024.