Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1346 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1346 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3119/2014 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-resistente –
Oggetto:
IVA – fatture per operazioni inesistenti
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 372/9/13, depositata il 5 novembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 118/29/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorsi di RAGIONE_SOCIALE contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2003-2004.
La CTR osservava in particolare che dovevasi ritenere certa la partecipazione della società contribuente ad una “frode carosello” mediante l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE, ritenuta ed affermata “società cartiera”, non essendo controprovante la regolarità formale dei rapporti intrattenuti con tale società né avendo valore dirimente la sentenza penale assolutoria allegata dalla contribuente.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo otto motivi, poi illustrati con una memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
Considerato che:
In via preliminare va disattesa l’eccezione di giudicato proposta con la memoria depositata dalla società contribuente.
Gli eccepiti giudicati (sentenze CTP Roma in relazione agli anni 2006/2007) non riguardano infatti quelle componenti del rapporto tributario pluriennale con natura permanente, trattandosi piuttosto di elementi valutativi fattuali (nel caso di specie apprezzamento della inesistenza soggettiva del fatturante e relativa consapevolezza dell’utilizzatore) riferiti a singole, autonome,
fattispecie concrete e pertanto senza dubbio suscettibili di statuizioni non pregiudicanti/preclusive.
In ogni caso va ribadito che «Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 cod. civ., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta. (Nella specie, la S.C. ha negato il valore di giudicato esterno a sentenze di merito che, pronunciandosi con riferimento ad avvisi di accertamento in materia di IVA emessi in contestazione di fatture per operazioni inesistenti in ordine ad anni diversi di imposta, avevano escluso la fittizietà di tali operazioni)» (Sez. 5, Sentenza n. 16996 del 05/10/2012, Rv. 624024 – 01 e sucessive conformi).
Quindi trattandosi di ipotesi di frode fiscale, il giudicato esterno non ha effetto preclusivo.
Ciò posto, con il quinto motivo, da trattarsi prioritariamente essendo astrattamente dirimente, -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione, devoluta in appello ex art. 56, d.lgs 546/1992, di invalidità degli atti impositivi impugnati in quanto emessi prima della scadenza del termine a difesa di cui all’art. 12, legge 212/2000.
La censura è infondata.
In primo luogo deve ritenersi che il giudice tributario di appello, pronunciandosi nel merito, abbia implicitamente disatteso
la doglianza de qua (v. Cass. n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01).
In secondo luogo va ribadito che «Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018)
E non è dubbio che l’eccezione in esame sia infondata.
Dalla stessa narrativa di ricorso emerge infatti che la società contribuente ha avuto contezza del PVC prodromico agli avvisi di accertamento in data 9 luglio 2008 e che gli atti impositivi sono stati emessi il 16 ottobre 2008 e notificati il 22 ottobre del medesimo anno.
Non potendosi certamente applicare la sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi all’evidenza di un termine riferito al procedimento amministrativo, allorchè detti atti sono stati emessi/notificati erano trascorsi più di sessanta giorni dalla comunicazione del PVC.
Con il primo motivo, anch’esso da esaminarsi prioritariamente in quanto potenzialmente assorbente, -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 42, dPR 600/1973, 7, legge
212/2000, poiché la CTR ha respinto la sua eccezione di invalidità degli avvisi di accertamento impugnati per vizio motivazionale.
La censura è infondata.
E’ consolidato orientamento di questa Corte che «In tema di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità “integrativa” RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 24417 del 05/10/2018, Rv. 650525 – 01).
Come peraltro affermato nella sentenza impugnata, dalla stessa lettura del testo della motivazione degli atti impositivi trascritto in ricorso, emerge con chiarezza che le risultanze dell’attività di verifica presso la RAGIONE_SOCIALE sono state, pur sinteticamente, riportate e che quindi, in tal modo, l’obbligo motivazionale, come rispettivamente imposto e specificato dalle due disposizioni legislative evocate, sia stato adeguatamente assolto.
Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, dPR 600/1973, 54, dPR 633/1972, 2697, 2727, 2729, cod. civ., poiché la CTR ha derivato dalla natura di “cartiera” della società emittente le fatture in contestazione la consapevolezza della ricorrente medesima di partecipare all’attività fraudolenta posta in essere dalla prima (c.d. “frode carosello).
La censura è fondata.
Pacifico che si verta in un’ ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, va ribadito che «In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi» (Cass., n. 9851 del 20/04/2018; recentemente, nello stesso senso, Corte UE, C-512/2021, RAGIONE_SOCIALE ).
La sentenza impugnata è univocamente distonica rispetto a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto, come denunciato, ha affermato la partecipazione della società contribuente sulla base del mero fatto che la RAGIONE_SOCIALE sia una “cartiera”, il che evidentemente non è sufficiente e quindi la questione della “consapevolezza”, anche colposa, della RAGIONE_SOCIALE deve essere più rigorosamente riconsiderata in sede di rinvio, in applicazione del citato principio di diritto.
L’accoglimento del secondo motivo è assorbente del terzo, quarto, sesto, settimo ed ottavo motivo (rispettivamente,
deduzione dei costi in relazione alle imposte dirette, principio di non contestazione, trattamento sanzionatorio e spese processuali).
In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso, rigettati il quinto ed il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il quinto ed il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma 23 novembre 2022 Il presidente