Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6074 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6074 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32804 -20 19 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
Oggetto:
TRIBUTI
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13/02/2019 della Commissione Tributaria di secondo grado di BOLZANO, depositata il 19/03/2019;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio non partecipata del giorno 17/12/2025 e, in sede di riconvocazione, in data 16/02/2026.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione d i un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso d all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 20 04 sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. da cui emergeva la partecipazione della predetta società contribuente ad un meccanismo di frode fiscale (cd. frode carosello) nell’ambito della commercializzazione di prodotti di elettronica e telefonia mobile.
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava sia l’appello principale proposto dalla società contribuente che quello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato le riprese a tassazione ai fini IRES ed IRAP e confermato invece la ripresa ai fini IVA, ritenendo che l’amministrazione finanziaria aveva provato la soggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali poste in essere dalla predetta società contribuente, ovvero l’oggettiva fittizietà del fornitore (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, facente parte del RAGIONE_SOCIALE) e la consapevolezza della contribuente di partecipare a tale meccanismo fraudolento, non avendo impiegato alcuna struttura aziendale nelle suddette operazioni e non assumendo alcun rischio, essendosi limitata a ritrasferire le ingenti partite di telefoni cellulari nello stesso giorno
dell’acquisto ad una conduit estera, ricevendone anticipatamente il pagamento.
2.1. Rigettava l’appello incidentale sostenendo che «l’acquisto di merce con fatture soggettivamente inesistenti non esclude la detrazione dei costi ai fini dell’imposizione diretta», ai sensi dell’art. 14, comma 4 -bis , della legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv, con modif., dalla legge n. 44 del 2012.
Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso in quanto notificato tardivamente, in data 3 dicembre 2019, posto che il termine di venti giorni di cui all’art. 370 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , decorrente dalla scadenza (nella specie in data 7 novembre 2019) del termine di venti giorni per il deposito del ricorso notificato in data 18 ottobre 2019, andava a scadere il 27 novembre 2019, ovvero in data antecedente a quella di effettiva notifica del controricorso.
Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2729 cod. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ.
Sostiene che i giudici di appello hanno posto a base della statuizione di conferma della partecipazione dei essa società contribuente ad una più ampia frode carosello una serie di elementi che non costituivano idonee prove presuntive ma mere ‘illazioni’ ricavate dal p. v.c. redatto dalla G.d.F. da cui emergevano semplici ‘sospetti’ di detta partecipazione e della consapevolezza della stessa, con violazione anche del divieto della praesumptio de praesumpto .
Il motivo è infondato e va rigettato.
4. La CTR, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze del PVC della G.d.F. del 21/04/2009, ha ricostruito ben quattro ‘filoni di caroselli’ , ovvero di frodi fiscali relative ad operazioni inesistenti nel commercio di telefonia mobile, che aveva visto coinvolti un nutrito numero di società riconducibili ad un unico gruppo (cd. RAGIONE_SOCIALE), dando atto del coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE soltanto nel quarto ‘filone’ in cui «la merce proveniente da RAGIONE_SOCIALE dopo un primo passaggio alla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE transitava attraverso altre società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, tra cui RAGIONE_SOCIALE, con l’evidente scopo di spostare il credito Iva da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE alle altre nove società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, tra cui la RAGIONE_SOCIALE».
Si legge ancora nella sentenza impugnata che «Risulta dal PVC della Guardia di Finanza che ‘le indagini penali poste in essere hanno rilevato la natura di società ‘conduit’ della RAGIONE_SOCIALE, impresa a cui la RAGIONE_SOCIALE ha rifatturato la merce acquistata da RAGIONE_SOCIALE‘. ‘La struttura RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere da RAGIONE_SOCIALE è quella tipica del passaggio ‘filtro’ nella frode carosello. RAGIONE_SOCIALE non impiega alcuna struttura aziendale nelle operazioni e non assume alcun rischio, limitandosi a rigirare in giornata l’ingente partita di telefoni cellulari ad una conduit estera, ricevendo il pagamento in anticipo. Non rischiava nulla e realizzava operazioni prive di sostanza e senso economico. Il margine di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non deriva da un ricarico applicato su compravendite di merci nel normale ciclo del commercio all’ingrosso ma rappresenta il compenso erogato ad un soggetto ‘filtro’ per essere interposto nel giro cartolare RAGIONE_SOCIALE merci. I passaggi RAGIONE_SOCIALE merci tra i partecipan ti avvenivano come si è visto nel giro di uno o pochi giorni, che implicava necessariamente un preventivo accordo tra tutti i partecipanti. Sembra, infatti, inverosimile che la RAGIONE_SOCIALE potesse acquistare ingenti quantitativi di telefoni cellulari e rivenderli lo stesso giorno con un ricarico del 6-8% ad una società austriaca oltre a realizzare un enorme
credito IVA senza essere al corrente della frode carosello», sicché non poteva «fondatamente ritenersi che in presenza RAGIONE_SOCIALE anomalie riscontrate nelle operazioni di compravendita dei telefonini il responsabile della RAGIONE_SOCIALE, usando la diligenza dell’im prenditore onesto e mediamente esperto, avrebbe potuto rendersi facilmente conto della frode».
«In ordine ai documenti relativi al trasporto» la CTR ha aggiunto che , a prescindere dal «sospetto della loro falsificazione», «l’effettività dei trasporti da sola non è idonea ad escludere la frode. Infatti, il teste COGNOME NOME, trasportatore, ha riferito che la merce acquistata da RAGIONE_SOCIALE dall’Italia, dopo un paio d’ore dalla consegna, è stata immediatamente riportata in Italia, merce che coincideva con quella appena consegnata alla RAGIONE_SOCIALE».
Correttamente, quindi, la CTR ha ritenuto assolto gli oneri probatori incombenti sull’amministrazione finanziaria stante la molteplicità degli elementi presuntivi da questa addotti, come era suo preciso onere, a sostegno della fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate alla società contribuente, tra questi, in particolare, ma non solo, le dichiarazioni del trasportatore.
E altrettanto correttamente, sulla base di tali inequivocabili elementi presuntivi, la CTR ha ritenuto provata la consapevolezza della società contribuente di partecipare alla frode.
A fronte di tali risultanze processuali, la ricorrente sostiene nel motivo in esame che quelle utilizzate dalla CTR a fondamento della decisione sono «mere illazioni contenute nel verbale della Guardai di Finanza (v. PVC dd. 21.04.09)», prive quindi dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.
Sostiene, omettendo però di darne contezza o riscontro documentale, che era errata l’affermazione che «RAGIONE_SOCIALEn RAGIONE_SOCIALE non impiega alcuna struttura aziendale nelle operazioni e non assume alcun rischio», che è invece circostanza che secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale costituisce forte elemento presuntivo di partecipazione ad una frode, posto che è ragionevole inferire che dalla mancanza di detta struttura possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell’operazione indicata in fattura (cfr., in materia di prova della natura di società cartiera, Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851, punto 6.8).
Nulla invece dice la ricorrente sulla dichiarazione resa dal trasportatore, di indubbia valenza presuntiva.
La ricorrente si limita, in sostanza, a contestare le argomentazioni svolte dalla CTR sulla natura dei corrispettivi presuntivamente percepiti nelle operazioni commerciali ma ciò, anche ove volesse accedersi alla tesi sostenuta, è una critica comunque che non ha alcuna idoneità a svalutare gli altri elementi presuntivi di cui si dà atto nella sentenza impugnata e, quindi, a scardinare l’impianto argomentativo svolto dai giudici di appello in ordine all’esistenza di una frode carosello cui la società contribuente ha all’evidenza partecipato con piena consapevolezza.
Non colgono, pertanto, nel segno le considerazioni svolte nel motivo in esame in ordine alle «regole del corretto apprezzamento della prova presuntiva», che deve avere ad oggetto «solo fatti e non giudizi o mere valutazione di parte», al valore probatorio del pvc «limitato ai soli fatti e non ai giudizi e alle illazioni in esso contenute» e al «divieto della presumptio de presumpto ». E ciò in quanto nessuna di queste argomentazioni risulta riferita agli altri elementi presuntivi sussistenti nel caso di specie e di cui si è sopra dato atto, da sé soli idonei a spostare in capo alla società contribuente l’onere di dimostrare che l’operazione è effettivamente intercorsa tra i soggetti coinvolti. Prova che nella specie non è stata fornita, essendosi limitata la ricorrente a sostenere che è l’amministrazione finanziaria a non aver assolto al proprio onere.
Il motivo, pertanto, non può trovare ingresso.
Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 167, 168, lett. a), 178, lett. a) e 273 della direttiva 2006/112, nonché dei principi espressi in materia dalla CGUE.
Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata si pone in contrasto con i principi unionali, ribaditi dalla CGUE nella sentenza del 21/06/2012 nelle cause C-80/2011 e c-142/2011, secondo cui, ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA costituisce un principio fondamental e del sistema comune dell’IVA, che non può essere oggetto di limitazioni, ha affermato che è irrilevante a tal fine stabilire se l’IVA dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive riguardante i beni interessati sia stat a versata o meno all’erario e che tale diritto può essere negato (secondo i principi affermati anche dalla CGUE nelle sentenze del 6 luglio 2006 nelle causa C-439/04 e C-440/04, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) solo se viene dimostrato alla luce di elementi oggettivi che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazioni si inscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte.
Sostiene, inoltre, la necessità del rispetto del principio di proporzionalità, in base al quale «le limitazioni del diritto di detrazione imposte dagli Stati ai soggetti passivi non devono eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare frodi ed abusi» (CGUE, sentenza del 21 marzo 2020, nelle cause C110/98 e C-147/1998).
Il motivo è manifestamente infondato alla stregua di tutte le considerazioni svolte esaminando e rigettando il primo motivo di ricorso e del principio in base al quale il beneficio della detrazione non è accordabile, sia per il diritto comunitario che per il diritto interno che ad esso si uniforma, qualora sia dimostrato, come nel caso di specie, che lo stesso è invocato dal contribuente fraudolentemente o abusivamente (Cass. n. 23078/2012; v. anche Cass. n. 16580/2025, secondo cui «In
tema di IVA, il diritto alla detrazione è subordinato alla prova dell’effettiva realizzazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi soggetta ad imposta, di guisa che un acquisto simulato non consente detta detrazione per l’assenza di un collegamento con le operazioni tassate a valle»; v. anche Cass. n. 26340/2025, in materia di indetraibilità dell’IVA ed indeducibilità dei relativi costi in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti).
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ovvero che i legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE non avevano mai subito un procedimento penale per la ipotesi di frode carosello.
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
Il primo perché proposto in violazione del disposto di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., ora art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., per la sussistenza di una doppia conforme di merito osservandosi, al riguardo che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non c’è differenza alcuna tra le due pronunce di merito, entrambe affermative della sussistenza della frode fiscale posta in essere dalla società contribuente e della sua consapevole partecipazione alla frode, restando indifferente se il primo giudice aveva ritenuto che la società contribuente non era riuscita a dimostrare «la incolpevole ignoranza di aver partecipato alla stessa», per non aver usato l’ordinaria diligenza, e se invece il giudice di secondo grado ha invece ritenuto sussistente la prova della piena consapevolezza da parte della società contribuente di partecipare alle operazioni fraudolente.
Il secondo perché la circostanza che si assume non essere stata esaminata, ovvero l’inesistenza di un accordo tra la ricorrente e le altre società, non solo non è desumibile dal rilievo che era stato escluso il coinvolgimento attivo RAGIONE_SOCIALE società del gruppo RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE nella frode fiscale in quanto i legali rappresentanti «non hanno
mai neppure subito un procedimento penale per la suddetta ‘ipotesi’ di frode carosello, tantomeno vi è stato un accertamento di responsabilità penale» (ricorso, pag. 37), ma è circostanza del tutto privo di decisività ai fini della dimostrazione della consapevole partecipazione della società contribuente alla frode fiscale, in quanto, a tali fini, non è necessaria la prova né di un accordo criminoso né della piena consapevolezza della frode da parte del contribuente, essendo sufficiente che quest’ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale (cfr. tra le tante, Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 5339/2020; Cass. n. 15369/2020; da ultimo Cass. n. 25891/2023; in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14 e, recentemente, 11 novembre 2021, RAGIONE_SOCIALE, C281/20).
14. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese stante l’inammissibilità del controricorso .
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in sede di riconvocazione, in data 16/02/2026. La Presidente NOME COGNOME