Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6118 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25134/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, domiciliato ‘ex lege’ in INDIRIZZO la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, ‘ex lege’ rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA -ROMAGNA–BOLOGNA n. 764/2016 depositata il 27/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In riferimento ad operazioni di polizia giudiziaria e tributaria della GdF nell’ambito di commercio di autoveicoli intracomunitari, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di commercio di autoveicoli, era sottoposta a controllo fiscale per l’a.i. 2003. Dalla documentazione già acquisita era infatti emerso che la medesima, priva di qualsiasi requisito imprenditoriale, era coinvolta nel ruolo di operatore intermedio o “filtro” in una cd. frode carosello.
Ad esito RAGIONE_SOCIALE indagini, in data 4 dicembre 2008, l’Ufficio di Comacchio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale contestava, ai sensi degli artt. 39, comma 2, DPR n. 600 del 1973, 25 D.Lgs. n. 446 del 1997 e 55 DPR n. 633 del 1972, un maggior reddito d’impresa per euro 16.987,00 e un’imposta indetraibile ai fini iva di € 118.909,00.
Conclusasi vanamente la procedura di adesione, la CTP di Ferrara, adita dal contribuente, giusta sentenza n. 33/02/2010, depositata in data 11 febbraio 2011, rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR dell’Emilia -Romagna, giusta sentenza in epigrafe, essenzialmente osservando:
inammissibile, tenuto conto che il Giudice di prime cure aveva esaminato la contabilità, rilevando l’irrilevanza della sua regolarità, tenuto conto che il sistema evasivo perfezionato con la frode carosello non presuppone difetti nella contabilità, che anzi è utilizzata per la detrazione e i rimborsi dell’IVA.
Altri capi della sentenza di primo grado non sono stati impugnati e sono pertanto passati in giudicato, fra essi, decisivi per la controversia, i seguenti
-La sentenza di primo grado ha determinato la consapevolezza di COGNOME NOME di aver acquistato merci da società cartiere, rilevando che egli era radicato nel sistema con un consistente volume d’affari, per cui non poteva essere ignaro del sistema frodatorio e, se ignaro, lo era colpevolmente, gravando sul contribuente l’onere, mai assolto, di provare l’incolpevole ignoranza.
-La sentenza ha accertato 18 operazioni di compravendita di veicoli non remunerative ovvero con margine di guadagno quasi nullo e di sole tre operazioni con margine positivo maggiore di 500 euro.
-Il provvedimento di I grado ha rilevato l’evidenza dell’inaffidabilità RAGIONE_SOCIALE società con cui intercorrevano le transazioni, cartiere totalmente prive di strutture operative, fissando l’irrilevanza della regolarità della contabilità.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, resistito dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. Il difensore del contribuente formulava articolata istanza di decisione, anche in guisa di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devesi rilevare che l’assoluzione del COGNOME ‘in data 14.4.2010’ del ‘Tribunale di Rovigo Sezione GUP con sentenza depositata il 21.4.2010’ non rileva agli effetti del neointrodotto art. 21 -bis D.Lgs. n. 74 del 2000, considerato l’insegnamento a termini del quale esso ‘non trova applicazione, per precisa scelta del legislatore e per il diverso
contenuto probatorio posto alla base della decisione, nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari sentenza divenuta definitiva, ancorché recante la formula ‘perché il fatto non sussiste” (Cass. n. 1144 del 2025).
1.1. Ciò è a valere tanto più in quanto non consta avversata dal contribuente la controdeduzione agenziale (p. 4 controricorso) secondo cui la sentenza, ‘di cui la parte non produce la motivazione e gli atti istruttori, come hanno rettamente sentenziato i Giudici di prime cure, riguarda altra fattispecie e altra RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE‘
Primo motivo: ‘Violazione dell’art. 360 1° comma n. 5 cpc per omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare sulla determinazione della consapevolezza di RAGIONE_SOCIALE di aver acquistato merci da società cartiere’.
2.1. ‘Nell’atto di appello veniva impugnato lo specifico capo della sentenza ‘. Segue riproduzione, in stralci, di detto atto. Il motivo quindi prosegue: ‘L’odierno ricorrente ha pertanto sin dall’atto di appello contestato la consapevolezza del comportamento contestato di aver acquistato da società cartiere pertanto il mancato esame del gravame per tale capo della sentenza integra una ipotesi di cui all’art. 360 cpc comma 1 n. 5’.
2.2. Il motivo – come già ritenuto nella proposta di definizione anticipata – è inammissibile.
Esso -oltreché sollecitare a questa RAGIONE_SOCIALE un nuovo, e per il contribuente più favorevole, giudizio di merito, in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione – incorre nella preclusione di cui all’art. 348 -ter v.t. cod. proc. civ. (ora art. 360, comma 4, cod. proc. civ.).
La sentenza impugnata è chiarissima nell’evidenziare, in principio, la reiteratività del gravame (‘Si osserva che il gravame si sostanzia per la maggior parte nella mera ripetizione dei motivi indicati nel ricorso in primo grado, volti ad evidenziare la regolarità RAGIONE_SOCIALE fatture emesse e della contabilità tenuta dall’appellante’), soggiungendo avere già il Giudice di prime cure esaminato la contabilità del contribuente, evocata ancora in appello quale causa di esonero da responsabilità per la mera regolare tenuta: detto Giudice -precisa la sentenza impugnata -correttamente aveva ‘rilevao l’irrilevanza della regolarità , tenuto conto che il sistema evasivo perfezionato con la frode carosello non presuppone difetti nella contabilità, che anzi è utilizzata per la detrazione e i rimborsi dell’IVA’. La sentenza impugnata torna ancora sul punto nella parte finale, laddove, come visto, ribadisce che la sentenza di primo grado ‘ha rilevato l’evidenza dell’inaffidabilità RAGIONE_SOCIALE società con cui intercorrevano le transazioni, cartiere totalmente prive di strutture operative, fissando l’irrilevanza della regolarità della contabilità’.
Ne consegue che, alla luce dell’incontestato tenore letterale della sentenza impugnata, questa aderisce perfettamente alla decisione del primo giudice, rimarcando l’assenza di alcun confronto critico con questa da parte del contribuente nell’atto d’appello.
A fronte di ciò, il contribuente -che di per sé, in violazione del principio di precisione ed autosufficienza, non riporta in ricorso la motivazione della sentenza di primo grado onde consentirne un confronto con la sentenza impugnata -deduce quale oggetto dell’omesso esame ‘la consapevolezza del comportamento contestato di aver acquistato da società cartiere’.
In primo luogo, siffatto oggetto di per sé, comunque, esula dal paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché non rappresenta alcun fatto propriamente storico e viepiù decisivo in tesi
pretermesso dalla CTR, sostanziandosi semmai nell’omessa condivisione d’una prospettazione difensiva.
In secondo luogo, la denuncia di asserita omissione od insufficienza della motivazione si scontra con la considerazione che la sentenza impugnata, ad una semplice lettura, esibisce una motivazione effettiva dal punto di vista grafico e contenutistico, superando il cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
In terzo luogo, la denuncia di erroneità della sentenza impugnata, laddove evoca la mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado sulla determinazione di ‘consapevolezza di COGNOME di aver acquistato merci da società cartiere’, avrebbe al più dovuto esser dedotta come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con il rispetto, inadempiuto, RAGIONE_SOCIALE necessarie formalità (cfr., tra le altre, Cass. nn. 28072 e 41205 del 2021).
In quarto luogo, siffatta censura per vero non deduce alcuno specifico motivo d’appello volto a contestare la sentenza di primo grado con riferimento -secondo quanto riportato (solo) dalla sentenza impugnata (tacendo, ripetesi, il ricorso sul contenuto motivazionale della sentenza di primo grado) -alla ‘consapevolezza di COGNOME NOME di aver acquistato merci da società cartiere’ per effetto del suo radicamento, ‘con un consistente volume d’affari’, nell’intreccio di operazioni con soggetti cartolari, ragion per cui egli non poteva protestarsi estraneo e comunque non ha assolto l’onere ‘di provare l’incolpevole ignoranza’. L’unico accenno nell’atto d’appello è quello, riportato a pagina 4 del ricorso per cassazione, ove si legge: ‘L’RAGIONE_SOCIALE non si preoccupa di dover giustificare in altra maniera il coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, omettendo completamente l’analisi degli elementi di fatto che coinvolgono la RAGIONE_SOCIALE dal punto di vista del dolo o comunque della consapevolezza degli atti posti in essere’;
anche nel prosieguo, l’atto d’appello continua ad essere incentrato sull’omessa disamina della documentazione difensivamente prodotta. Talché, una volta confermato, dalla CTR, il giudizio della CTP di irrilevanza di tale documentazione perché attestante una mera regolarità contabile, nessuna specifica doglianza si evidenzia in appello circa il precipuo profilo del titolo di ascrizione soggettiva di responsabilità, ‘sub specie’ del dolo e comunque residualmente della colpa.
Infine, pur a voler prescindere da quanto precede, la pretesa del contribuente di esimersi da responsabilità per non esservi prova di accordi simulatori (nello stralcio dell’atto d’appello riportato sempre a pagina 4 del ricorso per cassazione si legge: ‘ nulla si sa circa gli elementi che potrebbero provare l’inesistenza dell’operazione, nulla viene imputato al fatto che ci potesse essere un accordo simulatorio fra la RAGIONE_SOCIALE e l’altro soggetto’) confligge con l’insegnamento secondo cui, ‘in tema di detrazione dell’IVA correlata ad operazioni inesistenti’, l’A.F . deve fornire la prova ‘che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto’ e può farlo, ‘in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giustizia 22 ottobre 2015, C -277/14)’, ‘anche mediante presunzioni valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione’ (cfr., ‘ex multis’, Cass. n. 5339 del 2020).
Secondo motivo: ‘Violazione dell’art. 360 1° comma n. 5 cpc per omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare sulla analisi RAGIONE_SOCIALE 18 operazioni’.
3.1. ‘Nell’atto di appello vengono contestati gli addebiti di ogni singola fattura e testualmente veniva scritto: ‘. Il motivo riprende: ‘Come appare evidente grazie alla produzione documentale effettuata in primo grado e tenuto conto dello specifico motivo di appello, l’odierno ricorrente aveva ampiamente e dettagliatamente contestato tutte le 18 operazioni che stavano alla base dell’avviso di accertamento impugnato’.
3.2. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate a proposito del primo, che pertanto espressamente si richiamano.
3.2.1. Aggiungasi che – come rilevato nella proposta di definizione anticipata e contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza di decisione esso è viepiù inammissibile perché – ripetendo per ogni fattura la formula stereotipata: ‘Dalla documentazione allegata si evince che l’operazione è reale’, non trascrive e non richiama la ‘documentazione allegata’ e viepiù sollecita la condivisione di una valutazione circa la deduzione di realtà dell’operazione.
3.2.2. Infine – come nuovamente rilevato nella proposta di definizione anticipata -non incorre in alcuna omissione la sentenza impugnata, laddove rileva non essere stato impugnato l’accertamento di ’18 operazioni di compravendita di veicoli non remunerative ovvero con margini di guadagno quasi nullo’. Proprio le parole utilizzate dalla CTR rendono palese che questa, ben lungi dal pretermettere la disamina della documentazione difensiva sulle diciotto operazioni, ne ha tenuto conto rilevandone la non remuneratività: alla luce di ciò deve essere letta l’affermazione della CTR secondo cui il tema della non remuneratività non è entrato nel fuoco dell’atto d’appello; né il motivo – che si limita a
dedurre in termini assolutamente astratti e generici che ‘il prezzo di vendita è superiore a quello previsto dall’Eurotax’ – offre su tale specifico terreno prova del contrario.
In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Inoltre, trattandosi di ordinanza emessa a seguito di richiesta di decisione dopo la formulazione di proposta di definizione accelerata della causa, il soccombente, come pure quantificato in dispositivo, va condannato ex art. 380 bis c.p.c. al versamento dell’ulteriore importo in favore della controparte, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché della somma a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Condanna inoltre parte ricorrente al pagamento degli ulteriori importi di € 3.000,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c., e di € 1.500,00 ex art. 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME