Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22484 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 5943/2020 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa d all’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Lombardia n. 4374/14/2019, depositata il 07.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento , per l’anno d’imposta 2012, emesso per l’indebita detrazione dell’ IVA operata dalla contribuente, a seguito di utilizzazione di fatture riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti, nel contesto di una presunta frode carosello realizzata tramite ‘missing traders’ ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposta dalla società contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che non era stato debitamente soddisfatto l’onere della prova , incombente sull’Ufficio, in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente dell’inesistenza soggettiva della società ‘missing trader’ ;
l ‘Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia l ‘omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione al l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto, da un lato, che l’Ufficio non avesse ottemperato all’onere probatorio sullo stesso incombente per dimostrare l’inesistenza soggettiva delle operazioni contestate e, dall’altro lato, che la contribuente avesse fornito comunque la prova contraria o ‘prova di resistenza’ , avendo dimostrato la sua estraneità alla frode e la sua inconsapevolezza, senza esaminare tutti gli elementi presenti nel PVC e nelle deduzioni processuali dell’Amministrazione finanziaria, idonei a provare la consapevolezza da parte d ella contribuente dell’operazione frodatoria ;
-preliminarmente va disattesa l’istanza del 22.04.2025, avanzata dalla contribuente, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., di riunione del presente ricorso con quelli iscritti ai nn. R.G. 5708/2020 e
5732/2020, in ordine ai quali è stata fissata udienza in data 15.05.2025, in quanto si tratta di ricorsi che riguardano anni d’imposta diversi;
sempre in via preliminare va rilevato che con la citata istanza di riunione è stata invocata l’applicazione del giudicato penale, essendo stata NOME assolta dai reati tributari ascrittile, con la formula ‘per non avere commesso il fatto’, dal Tribunale di Milano con sentenza del 17.01.2022, irrevocabile in data 1.03.2022, e che la predetta sentenza è stata depositata in allegato all ‘ istanza di riunione sopra indicata;
-poiché la questione relativa all’applicabilità dell’art. 21 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000 alle sole sanzioni o anche all’imposta è stata rimessa alle Sezioni Unite, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, va disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025.