Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26335 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18258/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA n. 537/2017 depositata il 26/01/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le seguenti conclusioni:
Sost. Proc. Gen. AVV_NOTAIO NOME COGNOME: rigetto del ricorso;
AVV_NOTAIO (in forza di delega orale) per il contribuente: accoglimento del ricorso;
–AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE: rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME , titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME , si vedeva contestato, con PVC del 16/12/2009 redatto dai funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-D.P. di ForlìCesena, richiamante anche un altro PVC del 26/01/2005, sfociato in analoghe ma distinte contestazioni, una partecipazione attiva ad una cd. frode carosello infraunionale, fondata sull’utilizzo di soggetti interposti al fine di evadere l’IVA, mediante il ricorso a fatture soggettivamente inesistenti. In particolare, stando al PVC, ‘la RAGIONE_SOCIALE ha agito nel tipico ruolo di interponente, ovvero con un ruolo attivo e consapevole’, di modo che, giusta la tesi che sarebbe stata fatta propria dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘la finalità dei clienti nazionali come la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, effettivo importatore, sarebbe stata quella di acquisire merci ad un prezzo inferiore a quello di mercato detraendosi illegittimamente l’IVA derivante dalle stesse operazioni, ma non versata all’Erario dai propri fornitori interposti come ‘cartiere” (p. 3 ric.).
1.1. Condiviso il PVC del 16/12/2009, l’RAGIONE_SOCIALE, giusta avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 08.10.2010, per l’anno d’imposta 2006, contestava:
-illegittima detrazione IVA pari ad € 134.823,34 relativa ad acquisti per operazioni inesistenti e pari ad € 201,63 per costi non inerenti;
omessa integrazione di fatture di acquisto intracomunitarie per IVA complessiva non annotata di € 133.743,33, sanzionata ai sensi degli artt. 38 e 46 d.l. n. 331 del 1993;
irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili;
presentazione della dichiarazione annuale IVA con imposta inferiore a quella dovuta;
addebito di IVA illegittimamente applicata al regime del margine per un totale di € 422,10 con rideterminazione dell’IVA complessiva in misura pari ad € 135.447,07;
determinando
-un maggior imponibile IVA per operazioni inesistenti pari ad € 674.116,66 ed un maggior imponibile IVA per costi non inerenti pari ad € 1.008,18;
-un maggior imponibile IRPEF di € 822.329,38;
-un maggior imponibile IRAP di € 834.722,00,
e conseguentemente liquidando maggiori imposte, interessi e sanzioni.
1.2. Anche dal PVC del 16/12/2009, come, già prima, dal PVC del 26/01/2005, era scaturito un procedimento penale, esitato in sentenza assolutoria n. 458/12 del 16.04.2012, replicante quella n. 417/09 del 02.04.2009.
Il contribuente adiva impugnatoriamente la CTP di ForlìCesena, la quale, secondo quanto riferito dalla CTR, giusta ‘sentenza n. 213/2012’ (cfr. il frontespizio della sentenza impugnata), ‘rigettava il ricorso, condannando il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, sulla base del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva pienamente assolto all’onere probatorio previsto dalle norme di legge’. Valga rilevare che con tale versione della CTR coincide quanto leggesi a p. 7 ric.: ‘In data 19.11.2012 veniva depositata la sentenza n. 213/3/12 pronunciata dalla Sez. n. 3 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, che rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali’;
un tanto sebbene, poi, in più luoghi della parte del ricorso dedicata all’illustrazione dei motivi, ed esplicitamente alle pp. 25 e 26 ed alla p. 37, si sostenga invece che la CTP avrebbe accolto l’impugnazione ed annullato l’avviso.
‘Si appella il contribuente’ prosegue la sentenza in epigrafe -‘nel ribadire che tutte le operazioni poste in essere erano assolutamente legittime, regolarmente registrate e pagate eccepisce la nullità della sentenza per non aver dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni comminate in ordine alla presunta tenuta irregolare della contabilità, per vizio di violazione e falsa applicazione del principio afferente all’onere della prova, in ordine alla partecipazione del contribuente al disegno criminoso. Chiede pertanto la riforma della sentenza con l’accoglimento dell’appello con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio’.
Controdeduceva l’RAGIONE_SOCIALE, ‘ribadendo che la documentazione allegata prova in modo certo e preciso l’attivazione della cosiddetta ‘frode carosello’ in quanto contribuente interposto le aziende che sono risultate cartiere avendo solo l’unico scopo di non pagare l’IVA’.
Soggiunge la CTR che ‘con memoria successiva l’RAGIONE_SOCIALE comunicava di avere proceduto all’annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela con provvedimento NUMERO_DOCUMENTO del 01.12.2016, dell’avviso impugnato, rideterminando la pretesa erariale alla luce dell’art. 8, comma 1, d.l. 16/2012, nel rispetto del dettato normativo di cui all’art. 4 dm 37/1997, per cui rideterminava il reddito imponibile confermando i rilievi in tema di IVA, rideterminando di conseguenza anche le sanzioni irrogate’.
La CTR respingeva l’appello sulla base della seguente motivazione:
Per quanto riguarda il rilievo afferente alla presunta IVA detratta in conseguenza di fatture soggettivamente inesistenti, la
giurisprudenza si è conformata con la tesi che essendo in presenza di un tributo armonizzato per procedere al non riconoscimento della detrazione deve essere provato anticipatamente dall’RAGIONE_SOCIALE che la contribuente fosse consapevole di partecipare ad una frode fiscale detta prova dagli atti di causa risulta essere presente, in modo pieno e chiaro in quanto risulta che le operazioni di rivendita venivano effettuate aumentando di poco il prezzo di vendita, a volte anche a prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto, che i pagamenti venivano effettuati per contanti ed alcune volte anche in anticipo rispetto alla fornitura, che le fatture di acquisto sono risultate incomplete e lacunose, mancando dei dati essenziali, che vi era una totale assenza dei documenti di trasporti i rapporti commerciali sono risultati nella realtà essere direttamente intrattenuti dal contribuente con il fornitore estero. Per contro a fronte di dette prove ed indizi aventi il carattere di essere gravi, precisi e concordanti, il contribuente si limita ad asserzioni di rito senza portare alcuna prova a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie lagnanze e/o obiezioni.
L’atto di rettifica in autotutela emanato dall’RAGIONE_SOCIALE a rettifica del reddito dichiarato ha completamente sanato questo aspetto parziale del contenzioso, l quale rimane confermat l’Illegittimità perpetrata dal contribuente in ordine all’IVA.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con dodici motivi (alla stregua dell’enunciazione a seguire).
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con articolato controricorso.
Il contribuente deposita ampia memoria telematica addì 11 aprile 2024 ad ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
5.1. All’odierna pubblica udienza, il Sost. Proc. Gen. in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME conclude per il rigetto del ricorso.
Le parti, dopo breve discussione, si riportano ai rispettivi atti, ribadendone le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’enunciazione dei primi quattro motivi è premesso un unitario inquadramento (par. II, p. 11), che li accomuna sotto la rubrica ‘Vizi propri della sentenza impugnata’.
1.1. Primo motivo (par. II.1, p. 11 ric.): ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993, e relativa integrazione di cui alla Circ. n. 42 del 26.09.2005 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’.
1.1.1. ‘In forza della sopravvenuta sentenza conclusiva dell’instaurato procedimento penale , è stato definitivamente dichiarato non sussistente il fatto delittuoso ascritto all’odierno ricorrente. Tale circostanza, a fronte della contestata indeducibilità di ‘costi fittizi non riconosciuti’ perché ritenuti riferibili ad operazioni inesistenti, e dunque a fatti qualificati come reato, fa assumere notevole rilevanza alla parte della motivazione dell’accertamento . Alla luce dell’intervenuto giudicato penale, le argomentazioni appena riportate – nel mentre non potranno non essere riviste in via amministrativa dal competente Ufficio – in questa sede giurisdizionale portano a rendere viziata, in forza del giudicato sopravvenuto, la sentenza di appello qui di interesse perché una simile pronuncia, ritenendo espressamente ‘fondati i motivi e le pretese degli atti accertativi emessi dall’Ufficio’, contrasta irreparabilmente con il giudicato penale successivamente formatosi in quanto finirebbe per fare risultare e qualificare l’operato del contribuente come integrante fatti penalmente illeciti nonostante che il competente giudice penale abbia affermato esattamente il contrario con sentenza passata in giudicato’.
1.2. Secondo motivo (par. II.2, p. 13 ric.): ‘Vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)’.
1.2.1. ‘Con il ricorso di primo grado e con le successive controdeduzioni di parte all’appello dell’Ufficio è stata eccepita, in
ordine ai costi non ammessi in deduzione, la violazione dell’art. 109, commi 4 e 5, già art. 75, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). In particolare è stata lamentata la mancata applicazione: del ‘principio di inerenza (c. 5) secondo cui sono deducibili tutti i costi da cui derivano ricavi’; del ‘principio di iscrizione al conto economico (c. 4) secondo cui la deducibilità (dei costi) è condizionata alla loro contabilizzazione e dichiarazione’ . Sulle riportate eccezioni, invece, assolutamente nulla è stato argomentato con la sentenza di appello oggetto del presente ricorso, per cui la stessa è inequivocabilmente inficiata dal vizio qui in trattazione di omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia’.
1.3. Terzo motivo (par. II.3, p. 14 ric.): ‘Vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)’.
1.3.1. ‘Con il ricorso di primo grado e con le successive controdeduzioni di parte all’appello dell’Ufficio è stato eccepito – in ordine ai costi non ammessi in deduzione per effetto dell’applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993, il quale ‘in relazione all’art. 6, 1° c. del TU/R, dispone che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reati’ – che, con l’atto di accertamento, non era stato contestato al Sig. COGNOME NOME la sussistenza di alcuna ipotesi di reato ‘in relazione alle operazioni di acquisto regolarmente fatturate di auto poi regolarmente vendute’. Il rilievo formulato, pertanto, era del tutto privo di qualsivoglia effettivo supporto motivazionale e andava conseguentemente annullato . ssolutamente nulla è stato argomentato con la sentenza di appello oggetto del presente ricorso’.
1.4. Quarto motivo (par. II.4, p. 14 ric.): ‘Contraddittoria motivazione in ordine all’assoggettamento del ricorrente ad IRAP (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)’.
1.4.1. ‘Con la conferma dell’accertamento dell’Ufficio, la C.T.R. di Bologna ha ovviamente confermato l’assoggettamento ad IRAP del reddito presuntivamente attribuito dall’Ufficio al ricorrente. In simili presupposti non si può non rilevare l’indubbia e palese contraddittorietà, oltre manifesta illogicità, in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove: – da una parte, hanno affermato che manca un’autonoma organizzazione del Sig. NOME COGNOME per essere appunto lo stesso privo di un’adeguata struttura commerciale e di propri dipendenti. Circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre a trarre la conclusione della non applicabilità dell’IRAP nei confronti del ricorrente; – dall’altra parte, hanno ritenuto il medesimo contribuente assoggettabile ad IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, così presupponendo e dando per scontato l’esistenza di un’autonoma organizzazione agli effetti dell’imposta, che era stata invece prima negata’.
All’enunciazione del quinto e del sesto motivo è premesso un unitario inquadramento (par. III, p. 15), che li accomuna sotto la rubrica ‘Vizi rilevanti ai fini della valutazione RAGIONE_SOCIALE prove per presunzioni e della ripartizione dell’onere probatorio’.
2.1. Quinto motivo (par. III.1, p. 16 ric.): ‘Vizio di insufficiente motivazione (art. 360, comma l. n. 5, c.p.c.)’.
2.1.1. ‘i ritiene che debba essere anzitutto valutata la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha affermato che ‘le presunzioni formulate dall’Ufficio in merito alla inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni di compravendita contestate (…) rivestono per l’insieme degli elementi emersi quei caratteri di gravità, precisione e concordanza che giustificano l’accertamento emesso ai sensi dell’art. 39 DPR 60011973 per le imposte sui redditi e dell’art. 54 DPR 633/1972 per l’IVA’. Nell’anticipare l’erroneo richiamo normativo in cui sono incorsi i Giudici dell’appello per individuare lo strumento accertativo utilizzato dall’Ufficio, si ritiene che debba essere anzitutto evidenziata
l’inammissibilità della prova per presunzioni in un accertamento effettuato dall’Ufficio utilizzando lo strumento dell’accertamento parziale che, in quanto tale, deve essere fondato su elementi in qualche misura certi e precisi ‘. ‘Nella fattispecie i giudici ‘a quibus’ si siano limitati alla mera elencazione degli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, senza però formulare un giudizio di valore sul loro fondamento attraverso una loro reale ed approfondita valutazione ‘.
2.2. Sesto motivo (par. III.2, p. 20 ric.): ‘Vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’.
2.2.1. ‘Fermo restando il precedente vizio denunciato dell’erroneo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove risultanti in atti, occorre. evidenziare che al Sig. COGNOME è stato anche espressamente contestato di non aver presentato ‘ricostruzioni fattuali, elementi o documenti che si pongano in valida contestazione dei dati raccolti dall’Ufficio’. Orbene, tale contestazione si pone in aperto contrasto con la disposizione di carattere generale di cui alla norma in epigrafe . Infatti, nel pacifico presupposto che l’Amministrazione finanziaria è l’attore sostanziale nel contenzioso tributario, si ritiene incontestabile che l’onere probatorio relativo alla dimostrazione della natura RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate dal Sig. COGNOME, in ogni caso, non avrebbe potuto che incombere sull’Ufficio’.
All’enunciazione dei motivi dal settimo all’undicesimo è premesso un unitario inquadramento (par. IV, p. 24), che li accomuna sotto la rubrica ‘Vizi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE eccezioni concernenti lo strumento accertativo utilizzato dall’Ufficio e la natura RAGIONE_SOCIALE diverse violazioni contestate’.
3.1. In particolare, nell’inquadramento, testualmente si legge (pp. 25 e 26):
Le censure da muovere riguardano le diverse questioni di diritto, tra loro logicamente e giuridicamente concatenate, la cui
valutazione era stata rimessa ai giudici di merito e che possono essere così schematicamente riepilogate:
valutazione RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate all’odierno ricorrente al fine di stabilire, sulla base RAGIONE_SOCIALE prove presuntive addotte, se le stesse potessero essere considerate soggettivamente inesistenti con conseguente pronuncia sulla detraibilità o meno dell’IVA;
-valutazione della legittimità dello strumento accertativo utilizzato dall’Ufficio;
ulteriore valutazione RAGIONE_SOCIALE separate contestazioni relative alle addotte:
indeducibilità, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’IRAP, dei costi documentati da fatture ritenute riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato;
mancata regolarizzazione, agli effetti dell’IVA, di acquisti intracomunitari effettuati da soggetti terzi ma ritenuti dall’Ufficio direttamente attribuibili all’odierno ricorrente .
Orbene, i Giudici di prime cure hanno ritenuto di dover accogliere il ricorso di parte limitandosi a pronunciarsi sulla prima questione, in quanto hanno ritenuto che non risultasse provata l”inesistenza soggettiva od illegittimità RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali, poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE; le altre questioni, sollevate con il ricorso di parte, sono quindi rimaste assorbite.
Passando al secondo grado di giudizio, in contrapposizione alle argomentazioni svolte dall’Ufficio per sostenere la legittimità del proprio operato e la conferma RAGIONE_SOCIALE rettifiche effettuate, il Sig. COGNOME si è costituito in giudizio e ha richiamato integralmente tutti gli altri motivi di lagnanza fatti valere in punto di diritto con il ricorso di primo grado, che sono stati così esplicitamente tutti riproposti.
In simili premesse poiché i Giudici ‘a quibus’ hanno stabilito la inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni di compravendita
contestate – appare evidente che gli stessi Giudici, così risolta la prima questione, per poter legittimamente stabilire la conferma ‘in toto’ dell’atto di accertamento notificato dall’Ufficio, sarebbero dovuti passare a pronunciarsi anche su tutte le altre questioni ed eccezioni sollevate dal Sig. COGNOME con il ricorso di primo grado, se del caso respingendole esplicitamente e con adeguata motivazione.
In proposito, infatti, si ritiene che non sia in alcun modo configurata una pronuncia di rigetto implicito RAGIONE_SOCIALE domande proposte, in quanto le eccezioni sulle quali la C.T.R. di Bologna ha omesso di pronunciare si pongono, rispetto a quella preliminare della qualificazione RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate, in un rapporto che potrebbe essere in qualche modo definito di “dipendenza logica discendente”.
3.2. Settimo motivo (par. IV.1, p. 26 ric.): ‘Vizio di omessa motivazione in ordine alla tipologia di strumento accertativo utilizzato e alla natura RAGIONE_SOCIALE diverse violazioni contestate (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)’.
3.2.1. ‘La mancanza di ogni pronuncia sulle predette questioni costituenti punti decisivi della controversia (strumento accertativo e natura RAGIONE_SOCIALE diverse violazioni contestate), si rileva immediatamente dalla lettura della sentenza impugnata’.
3.3. Ottavo motivo : ‘Segue vizio di motivazione. Illegittimità dell’accertamento in ordine alla tipologia dello strumento accertativo utilizzato, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 54, comma 5, e 56, D.P.R. n. 633 del 1972, nonché in relazione al combinato disposto di cui agli arti. 41bis e 42, D.P.R. n. 600 del 1973’.
3.3.1. ‘L’Ufficio ha motivato l’atto a suo tempo notificato richiamando espressamente l’applicazione dell’art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, per l’IVA, e dell’art. 41-bis, D.P.R. n. 600 de/1973, per le imposte sui redditi e l’IRAP che, con previsioni tra loro simili, disciplinano il c.d. accertamento parziale. Orbene, in
presenza della motivazione contenente espressamente il riportato richiamo normativo, si deve lamentare l’eccezione della mancata valutazione da parte della C.T.R. di Bologna – già sollevata in primo grado e rinnovata poi senza esito in secondo grado con tutte le altre -volta a lamentare la nullità assoluta dell’avviso di accertamento parziale oggetto del presente giudizio per vizio di motivazione’.
3.4. Nono motivo : ‘Segue vizio di motivazione. Illegittimità dell’accertamento in relazione all’indeducibilità, agli effetti RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dei costi documentati da fatture ritenute soggettivamente inesistenti’.
3.4.1. ‘Il ricorso originariamente proposto dal Sig. COGNOME conteneva anche l’eccezione relativa all’illegittimità dell’operato dell’Ufficio laddove, nonostante l’intervenuto riconoscimento di fatto della reale esistenza degli acquisti di autovetture posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE Car derivante dalla riscontrata rivendita RAGIONE_SOCIALE stesse autovetture con regolare sottoposizione ad imposizione dei relativi ricavi, aveva ritenuto indeducibili i costi documentati dalle fatture che l’Ufficio aveva ritenuto soggettivamente inesistenti’.
3.5. Decimo motivo : ‘Segue vizio di motivazione. Illegittimità dell’accertamento in relazione agli artt. 46 e 47, D.L. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 de/1993’.
3.5.1. ‘Con particolare riferimento alla contestazione omessa regolarizzazione di acquisti intracomunitari, con il ricorso di primo grado erano state lamentate, con eccezione ritualmente riproposta nel secondo giudizio, l’illegittimità oltre che l’illogicità di una simile contestazione . ‘Ufficio – sulla base sempre RAGIONE_SOCIALE medesime presunzioni -pretenderebbe di sostenere che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto inserire nella sua contabilità, previa loro integrazione con l’ammontare dell’IVA, i documenti fiscali emessi a favore di soggetti terzi suoi fornitori da
operatori economici comunitari ed intestati ai medesimi soggetti terzi quali operatori economici nazionali acquirenti. Ciò perché il Sig. COGNOME sarebbe stato sin dall’origine il reale e diretto acquirente dei beni . In pratica l’Ufficio -oltre a muovere l’autonoma contestazione dell’indetraibilità dell’IVA gravante su fatture ritenute soggettivamente inesistenti – pretenderebbe di operare una inedita ‘fictio iuris’ non supportata da alcuna previsione normativa e, superando le insormontabili risultanze economiche e documentali di fatture intestate a soggetti terzi, pretenderebbe quindi di ritenere quelle stesse fatture come se le stesse fossero a tutti gli effetti intestate alla RAGIONE_SOCIALE Car’. ‘A parte l’indubbio e illegittimo effetto duplicativo dei costi registrati e dell’IVA detratta di cui né l’Ufficio né la C.T.R. di Bologna hanno tenuto conto, tutto ciò risulta motivato con il semplice richiamo alle norme in epigrafe che, ovviamente, riguardano gli adempimenti che l’acquirente, intestatario effettivo dei documenti, deve porre in essere sugli acquisti intracomunitari’.
3.6. Undicesimo motivo (par. IV.2, p. 34 ric.): ‘Contraddittoria motivazione in ordine allo strumento accertativo utilizzato (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)’.
3.6.1. Quello per cui è causa è un ‘accertamento parziale che, dovendo per sua natura poggiare su ‘elementi’, esclude tassativamente – per non essere stata appunto prevista – la facoltà di utilizzare ‘presunzioni’ di qualsivoglia genere’, cui invece fa riferimento la sentenza impugnata.
All’enunciazione del dodicesimo motivo è premesso un unitario inquadramento (par. V, p. 35), che li accomuna sotto la rubrica ‘Vizi rilevanti relativi al risvolto sanzionatorio della controversia’.
4.1. Dodicesimo motivo (par. V.1, p. 35 ric.): ‘Vizio di omessa motivazione sull’addotta mancata applicazione dell’istituto della continuazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)’.
4.1.1. ‘L’Ufficio, con la notifica a suo tempo dell’atto sottostante al presente procedimento non aveva in alcun modo tenuto conto dell’analogo atto di accertamento, contestualmente notificato, che aveva interessato, sia ai fini IVA che RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’IRAP, anche l’anno 2003. Alla mancanza di intervento in tal senso assicurato dall’Ufficio, e nulla essendo tenuti a disporre al riguardo i Giudici di prime cure per avere integralmente annullato tutti gli atti di accertamento notificati, avrebbero dovuto comunque sopperire i Giudici di seconde cure – a seguito dell’intervenuto accoglimento dell’appello dell’Ufficio – per assicurare l’osservanza del disposto di cui al citato art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 472 del 1997′.
A fronte di quanto precede, il primo motivo di ricorso incrocia le problematiche suscitate dall’entrata in vigore, dopo l’udienza , dell’art. 21 -bis D.Lgs. n. 74 del 2000, inserito dall’art. 1 D.Lgs. n. 87 del 2024 in attuazione dell’art. 20, comma 1, lett. a), l. n. 111 del 2023: problematiche che, per la novità e la complessità RAGIONE_SOCIALE questioni involte, suggeriscono, ad avviso del Collegio, l’opportunità di specifica discussione in ulteriore pubblica udienza.
Un tanto impone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso a Roma, lì 23 aprile-10 settembre 2024.