Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6190 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto: IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24762/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, n.926/11/2017 depositata il 14 marzo 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emili aRomagna è stato accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 122/02/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, che aveva accolto i ricorsi proposti dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, oggi in fallimento, avverso complessivamente quattro avvisi di accertamento recanti riprese ad imposizione IVA per gli anni di imposta 2003-5. 2. La controversia traeva origine dalla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere da RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, ora incorporata in RAGIONE_SOCIALE. Le due società, quali interposte, ponevano in essere con fornitori RAGIONE_SOCIALE operazioni per far figurare importazioni intracomunitarie, mettendosi in rapporto con altre società in funzione di missing trader, tutte riconducibili al sig. NOME COGNOME. La merce compravenduta non proveniva dalle società interposte, ma veniva prodotta una società italiana, la RAGIONE_SOCIALE. Il risultato era il mancato versamento del l’imposta armonizzata dovuta all’erario, sfruttando il meccanismo del ‘reverse charge’ in assenza dei presupposti.
A seguito di tali contestazioni, la società RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui veniva contestata maggiore IVA per l’anno 2003 pari ad euro 1.171.002,00 oltre sanzioni e interessi; inoltre, la medesima società ricorreva anche contro l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva ripresa IVA per l’anno 2004 pari ad euro 1.265.996,00, aumentata degli accessori.
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava a sua volta l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO a mezzo del quale le era richiesta maggiore IVA 2004 per euro 1.265.996,00, aumentata RAGIONE_SOCIALE sanzioni e interessi, nonché l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO con cui le veniva contestata maggiore IVA 2005 per euro 1.829.017,00, oltre accessori.
Riuniti i ricorsi, il giudice di prime cure ha dichiarato la decadenza dall’esercizio del potere impositivo, non ritenendo operante il raddoppio dei termini di esercizio del potere impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, in assenza di dimostrazione RAGIONE_SOCIALE specifico reato rilevante a tal fine. Al contrario, il giudice d’appello ha ritenuto superabile la questione preliminare, in presenza di ipotesi di reato ex d.lgs. 74/2000 con conseguente raddoppio dei termini di accertamento RAGIONE_SOCIALE e, nel merito, ha ritenuto fondate le riprese.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE in fallimento, affidato ad otto motivi relativi ai due avvisi nn.THS032902657/2012 e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo parte ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -lamenta la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 57 commi 1 e 3 d.P.R. 633/72, 1 comma 132 della l. 208/2015 e 331 c.p.p.. Il fallimento ritiene che nel riconoscere l’applicabilità del raddoppio dei
termini alla fattispecie, la CTR avrebbe deciso in contrasto con quanto previsto dalla l. n. 208/2015 che, nulla prevedendo sul regime transitorio, implicitamente avrebbe abrogato le previsioni contenute nell’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 128/2015, facendo sì che anche con riferimento alle annualità d’imposta pregresse, il raddoppio dei termini operi esclusivamente laddove la denuncia penale sia stata presentata entro gli ordinari termini per l’accertamento.
8. Il motivo è infondato. In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ” ratione temporis “, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, il quale fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16728 del 09/08/2016; conformi Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 26037 del 16/12/2016; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11620 del 14/05/2018). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale consolidato insegnamento giurisprudenziale.
9. Con il secondo motivo la ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché la violazione degli artt. 167 e ss. della Direttiva n. 2006/112 e dell’art. 19, d.P.R. 600/1973, per aver la CTR fatto malgoverno dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza interna e comunitaria in punto di onere della prova circa l’elemento soggettivo con riferimento alle contestate operazioni e per aver ritenuto che spetti al contribuente dimostrare l’ignoranza incolpevole della frode e non incomba sull’Ufficio, una
volta dimostrato che la fattura è soggettivamente falsa, fornire un’ulteriore prova circa il convincimento del soggetto nella frode. 10. Il motivo è infondato. Va rammentato che in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).
10.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha indebitamente invertito l’onere della prova ponendolo a carico del contribuente, ma, alle pagg.11 e ss., ha accertato la fittizietà RAGIONE_SOCIALE fornitrici e ritenuto che, alla luce della natura di cartiere RAGIONE_SOCIALE società fornitrici e del fatto che le cessioni di materiale ferroso avvenivano non a prezzo di mercato in una antieconomicità della gestione giustificata solo dal mancato assolvimento dell’IVA , era legittima la presunzione addotta dall’Ufficio circa la sussistenza della consapevolezza della frode. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che a pag.13 la sentenza ha anche escluso che la prova liberatoria spettante alla società fosse stata data, laddove si legge: « la prova della
esclusione di tale consapevolezza gravava sul contribuente, stante le presunzioni portate dall’Ufficio ». Questa affermazione si giustifica proprio sul presupposto che la dimostrazione dell’elemento soggettivo -ossia la conoscenza o conoscibilità della frode fiscale – fosse stata data dall’RAGIONE_SOCIALE , e lo schema logico seguito dal giudice è pienamente conforme al citato canone probatorio, come da consolidata interpretazione di questa Corte.
11. Con il terzo motivo di ricorso, la società -ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art.112 cod. proc. civ.. Secondo la contribuente, la sentenza non si sarebbe pronunciata sulla seguente prospettazione contenuta nell’atto di controdeduzioni in appello alle pagg.69-72, qui identificata nell’incipit e conclusione e riportata per esteso alle pagg.26-28 del ricorso: « i rapporti con il sig. COGNOME sono iniziati solo dopo che ( …) aveva saputo da persone di sua fiducia che lo stesso operava già nel mercato dell’acciaio e con clienti di una certa rilevanza nel mercato dei metalli (…) è solo con una simile determinazione dei prezzi che l’interponente ottiene un beneficio dalla partecipazione alla frode, in quanto l’acquisto a prezzi più bassi di quelli di mercato gli permette di assicurarsi, attraverso una conseguente riduzione dei prezzi di rivendita, una maggiore fetta di mercato di quella altrimenti ottenibile ».
11.1. Con il quarto motivo la ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., ripropone le doglianze di cui al motivo precedente, lamentando l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 12. I due mezzi, paralleli nella loro costruzione e relativi alla medesima questione, possono essere esaminati congiuntamente e sono
inammissibili.
12.1. Quanto al terzo motivo, il Collegio ribadisce che l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma piuttosto una circostanza di fatto, ossia l’assenza di alcun beneficio derivante dalla partecipazione alla
frode, e ciò esclude su di un piano logico qualunque violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai fini dell’art.112 cod. proc. civ..
12.2. Il quarto motivo è inammissibile perché diretto ad una nuova valutazione del materiale probatorio, e non tiene conto (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.
Con il quinto motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., la ricorrente richiede la declaratoria di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. e l’omessa ed apparente motivazione con riferimento al seguente capo della decisione: « Perciò a fronte della legittima presunzione portata dall’Ufficio non è stato fornito da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti alcun elemento che potesse escludere quell’interposizione fittizia contestata dall’erario ».
14. Il motivo è infondato. La Corte reitera il principio di diritto secondo il quale la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
Nella fattispecie in esame, il presunto vizio motivazionale lamentato dalla società ricorrente nel passaggio argomentativo censurato è la mera sintesi di quanto argomentato alle pagg.11 e 12 della sentenza impugnata e del cui contenuto si è già dato conto in dipendenza di precedenti motivi.
15. Con il sesto motivo di ricorso, -ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -la società lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe preso in esame e valutato le deduzioni relative all’impossibilità di trattare direttamente con la società olandese, avendo dovuto accettare l’intermediazione del signor COGNOME, elemento da cui scaturirebbe l’estraneità alla frode da quest’ultimo perpetrata.
16. Il motivo è inammissibile in quanto verte su profili di fatto irrilevanti ai fini della dimostrazione della soggettiva inesistenza o meno RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate.
17. Il settimo motivo, con il quale la ricorrente prospetta, in relazione all’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 e 20 del d. Lgs. n. 74/2000, 654 c.p.p., 24, 32 e 58 d.lgs.546 del 1992, è infondato.
17.1. In tema di processo RAGIONE_SOCIALE, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice RAGIONE_SOCIALE, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell’art. 654 c.p.p. (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 16649 del 04/08/2020).
17.2. La CTR ha correttamente preso in considerazione a pag.12 della sentenza il fatto che il RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore della società è stato assolto perché il fatto non costituisce reato e, nella autonomia valutativa propria della distinzione tra il processo RAGIONE_SOCIALE e quello penale, non ha ritenuto il fatto decisivo, com’era sua facoltà fare.
18. Con l’ottavo motivo di ricorso, la contribuente -ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -lamenta la nullità della sentenza per non essersi pronunciata sulla controdeduzione in appello circa le sanzioni, di applicazione dell’art.7 comma 4 d.lgs. n.472/1997, omissione in violazione dell’art.112 cod. proc. civ..
19. La censura è inammissibile perché è vero che sussiste l’omessa pronuncia sulla questione da parte del giudice d’appello, ma la doglianza della ricorrente è inconducente, dal momento che la prospettazione di illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per manifesta sproporzione è del tutto apodittica e non riproduce neppure gli atti impositivi per la parte sanzionatoria al fine di valutarne la rilevanza e, del resto, non quantifica nemmeno la misura RAGIONE_SOCIALE sanzioni, il titolo RAGIONE_SOCIALE stesse, la misura della presunta sproporzione.
20. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in Euro 12.000 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 25.1.2024