Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31527 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31527 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23424/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 972/2017 depositata il 02/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE veniva resa destinataria, con riferimento all’annualità d’imposta 2008, di un avviso di accertamento, per il cui tramite l’Amministrazione finanziaria procedeva al recupero dell’IVA indebitamente detratta in relazione a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, le fatture erano state emesse da alcune società fittizie, ossia RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE L’atto impositivo poggiava su un pvc, regolarmente notificato, del 20 gennaio 2011, che ipotizzava il coinvolgimento della summenzionata contribuente in un operazioni di ‘frodi carosello’, nel cui quadro le società or ora menzionate avevano svolto il ruolo di soggetti interposti fra la RAGIONE_SOCIALE e il reale fornitore comunitario.
La CTP di Roma rigettava il ricorso promosso dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’atto impositivo.
La CTR del Lazio ha rigettato il successivo appello della contribuente. Il giudice d’appello ha, in particolare, posto in evidenza alcuni elementi sintomatici del coinvolgimento di RAGIONE_SOCIALE nel meccanismo fraudolento, evidenziando che le società fornitrici di RAGIONE_SOCIALE erano società ‘cartiere’; le vendite avvenivano ‘sotto costo; l’acquirente anticipava i sold i per l’acquisto dell’autovettura richiesta dal proprio cliente.
La RAGIONE_SOCIALE affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si lamenta, a tenore dell’art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 54 del medesimo decreto, nonché degli artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 1, lett. a), della Sesta Direttiva IVA, in combinato disposto con l’art. 1175 c.c. e con l’art. 2697 c.c., con conseguente illegittimità della sentenza nella parte in cui ha statuito l’indetraibilità dell’IVA.
Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art . 132, comma primo, n. 4, c.p.c., dell’art. 36, comma primo, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 Disp.Att.c.p.c., dell’art. 111, comma sesto Costituzione, in quanto la motivazione è ‘ meramente apparente ‘, non essendo ‘ rinvenibile nel provvedimento … l’adeguata ricostruzione della ratio decidendi ‘.
Con il terzo motivo del ricorso si adombra la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere i giudici d’appello trascurato ‘ la disamina e la confutazione di tutte le prove addotte dalle parti in giudizio ‘ .
Con il quarto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, in considerazione dell’omessa pronuncia sulla ‘ autonoma questione riguardante la violazione dell’art. 60 -bis del d.P.R. n. 633/72’ , con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il primo motivo è infondato.
La CTR ha accertato in fatto che le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ hanno sede comune fittizia ‘, palesano tutte l” assenza di struttura amministrativa od operativa’ , inoltre ‘ hanno acquistato auto di Paesi UE e rivenduto sotto costo in Italia ‘, omettendo il pagamento dell’Iva e procedendo alla ‘ fatturazione in tempi ristretti per milioni di euro ‘; inoltre, dette società ‘ hanno fatto riferimento allo stesso soggetto
fisico che ha dichiarato di svolgere la propria attività in un unico ufficio provvedendo a comprare le autovetture da paesi comunitari ordinategli telefonicamente dai vari clienti, i quali anticipavano i soldi necessari per l’acquisto ‘. Sulla base di questo specifico accertamento ‘ ad avviso del Collegio, è certo che le fatture in esame siano afferenti ad operazioni inesistenti ‘, dovendosi ‘ escludere la buona fede della società appellante ‘.
La decisione della CTR è allineata ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e immune dalla censura indirizzatale.
È principio ormai consolidato quello per cui, ove vengano contestate al contribuente operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere all’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 9588 del 2019; Cass. n. 24471 del 2022).
In altri termini, la prova dell’inesistenza soggettiva è suscettibile d’essere raggiunta qualora l’Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice, come prevede per l’IVA l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (v. Cass. n. 14237 del 2017; Cass. n. 20059 del 2014; 8 Cass. n. 10414 del 2011; Corte Giust. Kittel, C439/04; Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11).
La CTR ha, infatti, ricostruito la frode, valorizzando elementi presuntivi idonei a dar conto dell’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni. Questa Corte ha osservato ancor di recente che ‘ In particolare, la mancanza di struttura e di logistica divengono profilo sintomatico della fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni sul piano soggettivo. In questo quadro, il giudice regionale ha fatto rigorosa applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nel versante di riferimento. In tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il
fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi ‘ (Cass. n. 24471 del 2022).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della detrazione dell’IVA, ‘ l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze
del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi’ (Cass. n. 9851 del 2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018; Cass. n. 15369 del 2020) .
Diversamente da quanto opinato dalla contribuente giova considerare l’insufficienza della regolarità formale dell’operazione a provare la diligenza del contribuente. Questa Corte ha condivisibilmente affermato, infatti, che ‘ In tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi ‘ (Cass. n. 24471 del 2022).
Il secondo motivo è vistosamente infondato.
Le circostanze richiamate in sede d’esame del primo motivo di ricorso sono state portate rigorosamente a corollario dalla CTR, la quale ne ha ricavato una valutazione presuntiva di fittizietà degli apparenti fornitori nazionali. In tal senso, la ratio decidendi ben si coglie nella ritenuta interposizione di c.d. ‘cartiere’ in una dinamica commerciale fraudolenta, in quanto mirata ad evadere il versamento dell’IVA.
Il terzo motivo è inammissibile.
La CTR ha compiuto un apprezzamento di merito RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali e istruttorie, in tal guisa esercitando il sindacato ad essa riservato. Le denunciate violazioni di legge appaiono funzionali all’ottenimento di una rivisitazione del merito della controversia sicché sollecitano la riedizione, preclusa in questa sede, di un sindacato già, come detto, esercitato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che ‘ In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.’ (Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020).
Di recente è stato soggiunto dal giudice nomofilattico che ‘ In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di
detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza ‘ (Cass. n. 12971 del 2022).
Il giudice regionale ha, in definitiva, maturato ed espresso il proprio libero convincimento. Il correlato principio, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione RAGIONE_SOCIALE predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali . In particolare, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020; Cass. n. 16016 del 2021).
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove
non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 26769 del 2018). Nel caso di specie, non vi è stata inversione dell’onere della prova, atteso che, venendo in rilievo una presunzione a sostegno della pretesa erariale, avrebbe dovuto essere il contribuente a fornire la prova contraria idonea a neutralizzarla.
Il quarto motivo del ricorso principale non coglie nel segno e va disatteso. La CTR si è soffermata sul merito della ripresa fiscale e sul punto dell’accertata indetraibilità dell’IVA in ragione del coinvolgimento della contribuente in una ‘frode carosello’. La censura della ricorrente veicola adesso una questione del tutto estranea all’oggetto del giudizio.
Peraltro, come noto, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice su una ‘tesi’ di parte volta a valorizzare un eccentrico richiamo all’art. 60 -bis d.P.R. n. 633 del 1972 sul quale la ripresa non si fondava -ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. ex multis Cass. n. 24155 del 2017).
Non ricorre, infatti, il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito, qual è quella di prescrizione, qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione adottata dal giudice, deponendo ciò per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere
non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione.
È sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 16788 del 2006; Cass. n. 10606 del 2007; Cass. n. 24458 del 2007; Cass. n. 20311 del 2011; Cass. n. 17956 del 2015).
Né il giudice è tenuto a disattendere una per una le deduzione e argomentazioni della parte ricorrente, giacché ‘ per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse ‘ (Cass. n. 2272 del 2007).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME