Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34652 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34652 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28280/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 657/03/22 depositata il 13/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 657/03/22 del 13/05/2022, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR), adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 8175 del 22/03/2019, accoglieva l’appello proposto da
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 172/13/11 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un atto di irrogazione sanzioni per mancato pagamento delle accise sull’energia elettrica relative al conguaglio dell’anno 2008 e ai primi due mesi del 2009.
1.1. Il giudice del rinvio accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) la crisi economica generale che aveva interessato il Paese e il ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici (tra i principali clienti della società contribuente) come conseguenza dei tagli di bilancio costituivano circostanze esterne e incontestate, idonee a determinare un anomalo e crescente ritardo nella riscossione dei crediti; b) tali eventi erano altresì imprevedibili nella loro entità e rilevanza, sicché sussisteva anche l’elemento soggettivo, avendo NOME dimostrato di essersi attivata diligentemente per ovviarvi attraverso tentativi di interruzione della fornitura e iniziative di tutela giurisdizionale; c) sussistevano, pertanto, i requisiti soggettivi e oggettivi per riconoscere la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso e depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la crisi di liquidità costituisca causa di forza maggiore, decidendo la controversia in maniera sostanzialmente analoga a quanto già fatto dalla decisione cassata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR illegittimamente ritenuto che la crisi economica costituisca un evento anormale e imprevedibile, con ciò violando il precetto normativo per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e vanno accolti.
2.1. La Corte di cassazione, in sede di rinvio, ha affermato i seguenti principi di diritto: i) la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore, ai fini dell’operatività dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997; ii) il concetto di forza maggiore deve interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria e comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, le cui conseguenze, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, senza l’effettuazione di sacrifici eccessivi.
2.2. Ciò premesso, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la sentenza di appello evidenziando che la CTR ha fatto « riferimento, quanto all’elemento oggettivo, sostanzialmente, ad una situazione di illiquidità, prospettata come causa di una futura crisi aziendale) fondante nel tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte di debitori (anche enti pubblici) e tralasciando ogni considerazione in merito all’elemento soggettivo, con particolare riferimento al correlato dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, sotto tale ultimo aspetto, di mero stile è l’affermazione, contenuta in sentenza, per la quale ‘… non è neppure possibile ignorare come,
nell’economia reale, vista la crisi, le banche e le assicurazioni abbiano stretto i cordoni della borsa e come, conseguentemente, il ricorso al credito o a fidejussioni per affrontare pagamenti in scadenza sia divenuto molto difficile e, sicuramente, economicamente molto oneroso’ ».
2.3. La sentenza del giudice del rinvio non è stata rispettosa dei superiori principi di diritto. Invero, sotto il profilo oggettivo, deve essere evidenziato che « la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; ne consegue che non risponde a tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, peraltro prevedibile » (Cass. n. 11111 del 06/04/2022; Cass. n. 8844 del 03/04/2024), in linea, del resto, con quanto specificamente affermato dalla Corte di giustizia (v. Corte di giustizia, 18 aprile 2024, in causa C509/22, RAGIONE_SOCIALE , punto 55).
2.4. Con riferimento, invece, al requisito soggettivo, ancora del tutto generico -oltre che sostanzialmente ripetitivo di quanto già ritenuto insufficiente da questa Corte con la sentenza di appello -è il riferimento della sentenza impugnata al sacrificio eccessivo richiesto alla società contribuente di fare ricorso al credito bancario, posto che lo stesso giudice del rinvio ha affermato che gli enti pubblici pagano normalmente con ritardo e che la pratica degli anticipi su fattura è del tutto normale per le società commerciali.
2.5. Peraltro, deve tenersi conto che, in tema di diritti armonizzati, anche laddove le circostanze del caso concreto non integrino la forza maggiore, spetta pur sempre al giudice di merito -in presenza di un motivo di impugnazione sull’entità delle sanzioni irrogate fondato su allegate circostanze tali da consentirlo -la valutazione dell’adeguatezza e della proporzionalità della sanzione, rispetto al caso concreto, alla luce
della vigente normativa sanzionatoria, interpretandola in conformità alla Costituzione e ai principi unionali e disapplicandola quando ciò non è possibile, per garantire la piena efficacia delle prescrizioni del diritto dell’Unione nell’ambito della controversia di cui è investito (cfr. Cass. n. 1743 del 24/01/2025, con ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale).
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 13/06/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME