Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6309 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6309 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: cartella di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30053/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, entrambe rappresentate e difese come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata –
avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria del Molise, n. 442/02/2021 depositata in data 01/10/2021 e notificata a mezzo EMAIL in data 4 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento notificatale a mezzo EMAIL in data 11 maggio 2017 con la quale era intimato il pagamento dell’importo dovuto a seguito della decadenza della stessa dalla precedentemente concordata rateizzazione. A tale giudizio erano riuniti gli ulteriori giudizi relativi all’impugnazioni di altre cartelle riferite a somme dovute per le annualità dal 2011 al 2013.
La CTP di Campobasso accoglieva in parte i ricorsi, riconoscendo le ragioni della contribuente con riguardo alle sanzioni per omesso e ritardato pagamento dei tributi e rigettando le eccezioni relative alla legittimità, nel resto, degli atti impugnati.
L’Ufficio proponeva appello principale con riguardo ai profili rispetto ai quali risultava soccombente; la società proponeva appello incidentale.
Con la sentenza ora qui gravata, la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado rigettando entrambe le impugnazioni.
Ricorrono a questa Corte sia l’RAGIONE_SOCIALE sia il Riscossore con unico atto.
La società contribuente è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità.
Ragioni della decisione
Parte ricorrente ha chiesto riunirsi il presente giudizio con quelli -chiamati alla medesima adunanza camerale -iscritti ai n. R.g. 26888/2020 e 26309/2021 alla luce della connessione quantomeno soggettiva che li avvince. L’istanza va disattesa, in quanto gli stessi sono trattati congiuntamente alla medesima adunanza camerale.
È infatti ben vero che il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (Cass. Sez. Un. n. 18050/2010; Cass. Sez. Un. n. 1521/2013; Cass., n. 27550/2018), ma è altrettanto vero che la medesima economia processuale viene qui raggiunta dalla trattazione congiunta dei giudizi in argomento.
Venendo ora alla disamina dei motivi di doglianza, rileva la Corte che il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997 e degli artt. 5 e 6 del d. Lgs. n. 472 del 1997 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non dovute le sanzioni irrogate sussistendo la scusante della c.d. ‘forza maggiore’.
Il motivo è fondato.
Invero, il giudice del merito ha ritenuto che ‘non è applicabile la sanzione tributaria in quanto la violazione connessa è riferibile a causa di forza maggiore rappresentata da motivi esterni alla volontà del contribuente che ostacolano in modo oggettivo e inevitabile il rispetto degli obblighi tributari. In tale contesto gli omessi o ritardati versamenti per difficoltà finanziarie, crisi finanziaria ed economica possono integrare la forza maggiore con esonero dall’applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni’. Diversamente, secondo la giurisprudenza costante e convincente di questa Corte, «in tema di sanzioni amministrative per violazioni di
norme tributarie, l’art. 5 del d. Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza» (Cass. n. 2139/2020).
Nel caso di specie, la CTR molisana, pur non violando le regole di riparto dell’onere della prova, non si è conformata al superiore principio di diritto.
Invero, gli elementi addotti a sostegno della pretesa non colpevolezza del trasgressore non costituiscono fattori esterni alle normali dinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibili ed evitabili con un’accorta gestione aziendale, sicché non può sostenersi che sia stata superata la presunzione prevista dall’art. 5 del d. Lgs. n. 472 del 1997. Sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta» (Cass. n. 11111/2022, la quale ha escluso che il reiterato inadempimento RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni integrasse detto elemento; conf. Cass. n. 8844/2024).
È stato, altresì, evidenziato che «la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del d. Lgs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi» (Cass. n. 8175/2019; Cass. n. 39548/2021; si veda, anche Cass. n. 3049/2018, con ampi riferimenti al diritto unionale). Applicando i suddetti principi al caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramente esclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito della stessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR, involgenti situazioni ampiamente prevedibili per un operatore commerciale (per tutte, Cass. n. 31907/2024).
Di qui l’accoglimento della censura.
Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 18 c. 2 lett. e) del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la sentenza di merito avrebbe mancato di valutare l’inconferenza RAGIONE_SOCIALE eccezioni della contribuente dal momento che mentre le cartelle impugnate erano relative a tributi IRES, IVA e ritenute dovuti nei periodi d’imposta dal 2009 al 2013 oggetto di rateizzazione dalla quale la contribuente era poi decaduta, il ricorso verteva unicamente sulle ragioni per le quali era risultato impossibile versare la sola IVA per il periodo d’imposta 2011.
Il motivo, alla luce della decisione in ordine alla censura che precede, è assorbito.
Va ricordato che l’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (tra molte, Cass. n. 28663/2013); nel presente caso, l’accoglimento del primo motivo comporta il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’Amministrazione finanziaria proprio nella massima ampiezza (dovendosi escludere che la situazione dedotta dalla contribuente costituisca forza maggiore, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata).
Ne deriva la superfluità dell ‘esame del secondo motivo e il suo assorbimento.
In conclusione, allora, in accoglimento del primo motivo -e dichiarato assorbito il secondo -la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così’ deciso in Roma, l’11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME