Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7628 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1170/2023 R.G., proposto DA
il Comune di Grottaferrata (RM), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Municipale il 15 dicembre 2022, n. 131, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 9 giugno 2022, n. 2696/13/2022;
ICI IMU ACCERTAMENTOFO FORZA MAGGIORE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
il Comune di Grottaferrata (RM) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 9 giugno 2022, n. 2696/13/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2009, per l’importo di € 9.742,00, in relazione ad un immobile ubicato nel medesimo Comune, del quale l” RAGIONE_SOCIALE‘ era proprietaria , ha accolto l’appello proposto dall” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 18 dicembre 2017, n. 26711/27/2017, con compensazione delle spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che l ‘inadempimento dell’obbligazione tributaria da parte della contribuente fosse imputabile al ritardo nei pagamenti relativi ai rimborsi delle prestazioni sanitarie erogate al pubblico da parte della pubblica amministrazione, ricorrendo un’ipotesi di forza maggiore ex art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
l” RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso;
in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
con un unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la crisi di liquidità della contribuente integrasse, di per sé, una causa di ‘ forza maggiore’ atta a giustificare il mancato pagamento dell’ICI e, comunque, delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori per difetto di colpa, laddove la contribuente non aveva provato di essersi trovata in crisi finanziaria a causa del ritardato pagamento di quanto dovuto dalla pubblica amministrazione, essendo prevedibile il ritardo di quest’ultima nell’esecuzione dei pagamenti ;
1.1 il motivo è fondato;
1.2 l a figura della ‘ forza maggiore ‘ è stata codificata dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come ‘ causa di non punibilità ‘ del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria;
1.3 l ‘esimente è stata oggetto di un’ attenta rielaborazione da parte di questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2020, n. 20389; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4757; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2022, n. 16947; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2023, n. 30493) sulla scorta della giurisprudenza euro-unitaria;
1.4 in proposito, si è affermato che la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale -da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18
dicembre 2007, in causa C314/06, punto 24, e con l’ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, in causa C325/03, punto 25 – comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi;
1.5 peraltro, è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31, e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19);
1.6 pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6^5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4757; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11477);
1.7 più specificamente, poi, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai
fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, essendo, invece, necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. 6^-5, 28 settembre 2020, n. 20389; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17027);
1.8 secondo la giurisprudenza euro-unitaria, rilevano, dunque, non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 luglio 2013, in causa C-99/12, punto 31; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 4 febbraio 2016, in cause C-659/13 e C34/14, punto 192; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 maggio 2017, in causa C-154/16, punto 61);
1.9 secondo la motivazione della sentenza impugnata, « (…) non è oggetto di contestazione che, nel caso di specie, la situazione di dissesto dell’RAGIONE_SOCIALE, che è tenuto ad assicurare le prestazioni sanitarie, è
ascrivibile alle gravi inadempienze della Pubblica Amministrazione, come risulta dalla necessità di ricorrere ad indebitamento bancario finalizzato al finanziamento dell’attività sanitaria della Società », conseguendone che « (…) l’impossibilità di adempiere tempestivamente alle obbligazioni tributarie è riconducibile ad una situazione di forza maggiore prevista dall’art. 6 comma 5 del Dlgs. n. 472/ 97 »;
1.10 a ben vedere, il giudice di secondo grado non si è uniformato al principio enunciato, avendo accolto l ‘appello della contribuente sul mero presupposto che la situazione di illiquidità della contribuente potesse costituire idonea ‘ forza maggiore ‘ ai fini dell’esonero dalle sanzioni pecuniarie e dagli interessi moratori, senza indagare (sulla scorta delle risultanze istruttorie) -e, quindi, con motivazione inidonea a giustificare il rigetto del gravame – se l ‘impossibilità di adempiere le obbligazioni tributarie per carenza o insufficienza di mezzi finanziari fosse imputabile alla difficoltà o impossibilità di incassare crediti pubblici per morosità e/o insolvenza dei debitori, all’insuccesso di iniziative giudiziarie o extragiudiziarie per il recupero dei propri crediti, al diniego o alla difficoltà di concessione di finanziamenti bancari ovvero all’inerzia o al disinteresse della contribuente nell’adozione di misure ordinarie o straordinarie per prevenire o bloccare la crisi aziendale;
1.11. per cui, alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata, oltre a valutare la scarsa liquidità di cui godeva la contribuente, avrebbe dovuto considerare se e in che termini tale situazione di crisi finanziaria avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile dalla contribuente con misure necessarie o opportune per porre rimedio alla situazione di disagio nella reperibilità della
provvista necessaria ai pagamenti correnti (con particolare riguardo alle scadenze delle obbligazioni tributarie);
1.12 per cui, il giudice di merito dovrà integrare e completare l’accertamento di fatto in relazione alla sussistenza o meno di tali circostanze;
valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio