Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22808 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22808 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21924/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO -ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, azienda speciale del Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla memoria depositata nel corso del giudizio di legittimità, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 2469/39/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Napoli, depositata in data 17/3/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 5 giugno 2025;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale ;
uditi l’ Avvocato dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato NOME COGNOME per la contribuente;
Fatti di causa
In data 18/11/2013 , l’ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale della Campania notificò ad RAGIONE_SOCIALE Napoli, azienda speciale ex d.lgs. n. 267/2000 (d’ora in poi, ‘la contribuente’ ), un avviso di accertamento per il recupero, in relazione all’anno d’imposta 2008, di una maggiore imposta Ires di oltre 4.000.000 euro, nonché di una maggiore imposta Irap, oltre a sanzioni e interessi di legge.
L’accertamento scaturì da un’attività di verifica relativa al 2008, poi estesa al 2007, conclusasi con un processo verbale di constatazione consegnato all’allora società RAGIONE_SOCIALE in data 9 marzo 2012.
I rilievi presero le mosse da un’operazione straordinaria di scissione parziale dell’allora azienda speciale ex d.lgs. n. 267 del 2000 del Comune di Napoli (A.R.I.N.) la quale, in seguito ad una delibera del
Consiglio C omunale, aveva dato luogo alla costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE in qualità di beneficiaria neocostituita ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 267 del 2000.
La perizia di stima redatta in occasione della scissione aveva individuato una passività potenziale, ossia un fondo rischi, pari ad euro 162.425,464, da iscrivere in capo alla beneficiaria (l’RAGIONE_SOCIALE in relazione alla responsabilità sussidiaria ex art. 2504 decies c.c. ( ratione temporis ) per i debiti rimasti in capo all’azienda speciale scissa e calcolati dal perito al netto dei crediti rimasti in capo alla scissa.
Nel luglio 2007, la società beneficiaria della scissione rilevò, mediante accollo, anche i residui debiti della scissa ed acquisì i crediti nonché le disponibilità liquide dell’azienda speciale, per consentirne la definitiva estinzione.
In contabilità, la contribuente (allora società beneficiaria) rilevò i debiti acquisiti (essenzialmente un fondo pensioni ed un fondo contenzioso preordinati al pagamento di future pensioni ovvero esborsi per vertenze in atto con il personale dell’ex azienda speciale) mediante giroconto del fondo rischi da scissione creato in sede di costituzione.
Ritenendo che l’accollo definitivo in capo alla contribuente dei debiti già facenti capo alla scissa avesse fatto venire meno i presupposti per il mantenimento in bilancio del fondo rischi da scissione, l’Agenzia delle Entrate accertò per il 2007 una sopravvenienza fiscalmente rilevante per euro 30.042.493, corrispondente all’importo del fondo rischi da scissione divenuto esuberante, e dunque da stralciare dallo stato patrimoniale societario dell’RAGIONE_SOCIALE.p.A.
L’ufficio procedette al recupero della variazione in diminuzione operata dalla società in sede di dichiarazione dei redditi per il 2007, in relazione alla utilizzazione del fondo stesso per euro 10.552.811, dovuto all’utilizzo delle componenti relative agli ex fondi pensione e contenzioso dell’azienda speciale accollati in capo alla beneficiaria
della scissione , sia al pagamento nell’anno 2007 sempre dalla società beneficiaria della scissione di danni risalenti al periodo anteriore al 2001 provocati dalla scissa.
L’Agenzia delle Entrate procedette ad un r ecupero analogo in relazione all’anno 2008 , con riferimento a ll’utilizzazione del fondo contenzioso e del fondo pensioni dell’azienda speciale scissa, poi accollati in capo alla società beneficiaria della scissione.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate recuperò anche un accantonamento non deducibile ai fini Ires per euro 2.269.372, che l’azienda speciale aveva stanziato per neutralizzare la tassazione dell’importo degli interessi attivi maturati sui conti correnti sui quali erano stati accreditati i contributi in conto impianti per la realizzazione di infrastrutture di acquedotto, in violazione degli artt. 105, 106 e 107 Tuir.
Infine, era stata accertata anche una indebita deduzione dalla base imponibile Irap delle quote di ammortamento delle aree sottostanti i fabbricati strumentali.
Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, in data 16/4/2014 la contribuente impugnò l’avviso di accertamento contestando tutte e tre le riprese, chiedendo l’annullamento delle sanzioni irrogate.
La C.T.P. di Napoli accolse il ricorso sotto il profilo della carenza motivazionale dell’avviso di accertamento .
Su appello dell ‘Agenzia, la C.T.R. riformò la sentenza confermando l’atto impugnato solo con riferimento alla ripresa a tassazione degli interessi attivi.
Contro la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entra te propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la contribuente, che a sua volta propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il Sostituto P.G., nella persona del dott. NOME COGNOME ha depositato una requisitoria scritta.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver formulato una serie di richiami normativi privi di concreti riscontri con il caso di specie, oltre che in contrasto con la disciplina della distribuzione dell’onere della prova. Dopo aver riportato un ampio stralcio dell’atto impositivo impugnato, le cui ragioni sono state riprese nell’atto di appello proposto a suo tempo dall’Agenzia, quest’ultima sostiene che la riserva da scissione costituita dalla beneficiaria della scissione parziale sarebbe una posta fiscalmente rilevante, cioè fiscalmente dedotta, e che quindi anche il fondo rischi da scissione sarebbe una posta di bilancio fiscalmente rilevante.
1.1. Il motivo è infondato.
La C.T.R., nella sentenza impugnata, ha bene spiegato i motivi per i quali legittimamente la società contribuente aveva portato in deduzione dalla base imponibile l ‘ utilizzazione del fondo pensioni e del fondo contenzioso, affermando, in sostanza, che questi due fondi erano fondi ‘tassati’, sui quali cioè la contribuente aveva pagato le imposte dovute, con la conseguenza che per essa rimaneva salva la possibilità di dedurre a valle, dalla base imponibile, i singoli utilizzi di tali fondi.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione de gli artt. 88 e 109 Tuir, dell’art. 115 TUEL in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata deducendo che l’art. 115 del d.lgs. n. 267 del 2000 prevedrebbe un trattamento fiscale derogatorio rispetto alle disposizioni normative dettate dagli artt. 170-176 Tuir in tema di operazioni straordinarie.
In particolare, ai fini fiscali, l’art. 115, comma 6, Tuel prevede che ‘il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali e delle
aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali ‘ .
Questa disposizione prevedrebbe un’esenzione da un’imposizione fiscale della plusvalenza formatasi in capo al dante causa, rendendo possibile l’iscrizione dei beni assegnati nel bilancio della società beneficiaria, entro il limite dei valori di perizia, con piena rilevanza fiscale degli stessi e senza che il soggetto assegnante abbia subito alcuna tassazione diretta e indiretta sull’eventuale plusvalenza realizzata. Secondo l’Agenzia, l’operazione di scissione parziale sarebbe stata tale solo da un punto di vista giuridico-formale, ma nella sostanza sarebbe stata un’operazione di conferimento , come dimostrerebbe anche il successivo accollo dei debiti dell ‘azienda speciale da parte dell’odierna contribuente.
L’assimilazione dell’operazione di scissione parziale posta in essere ad un ordinario conferimento di beni in una società determinerebbe la natura fiscalmente rilevante del fondo pensioni e del fondo contenzioso.
2.1. Il motivo è infondato.
L’operazione ermeneutica dalla quale muove l’Agenzia delle Entrate ai fini della ripresa di cui si controverte non può essere seguita.
Il comma 6, letto in combinato disposto con il successivo comma 7, dell’art. 115 Tuel ha, come scopo, non quello di evidenziare che la scissione dell’azienda speciale produce plusvalenze che sono eccezionalmente esentate dall’imposizione fiscale diretta e indiretta, bensì quello di rafforzare quanto già, in tema di scissione, prevede l’art. 173 Tuir, che al primo comma dispone che la scissione di una società in altre di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento (cfr. anche l’art. 174 Tuir, che estende la riferita disposizione anche alla fusione e alla scissione di enti diversi dalle società).
Ne consegue, allora, che non si può nemmeno parlare, in caso di scissione, di plusvalenze, e dunque le poste di bilancio create dalla società beneficiaria della scissione non possono essere considerate ‘fiscalmente rilevanti’ in base ad una petizione di principio, ma si deve valutare in concreto come siano state trattate fiscalmente dalla società beneficiaria della scissione.
Orbene, nel caso di specie, quest’ultima, come accertato dal giudice di merito, ha dimostrato che i fondi in contestazione non erano stati dedotti dalla base imponibile ai fini del pagamento delle imposte dirette, con la conseguenza che la pretesa dell’era rio che ne supponeva la loro natura asseritamente dedotta non ha fondamento. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 bis d.lgs. n. 446 del 1997; 1, comma 50, lett. f), L. n. 244 del 2007; 36, comma 7 e 7 bis L. n. 223 del 2006 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che ai fini Irap dall’anno d’imposta 2008 non si applica più il limite dell’80% alla deducibilità degli ammortamenti dei fabbricati strumentali, con la conseguenza che detti ammortamenti sono totalmente deducibili.
3.1. Il motivo è infondato.
Come ben evidenziato dalla contribuente nel controricorso, l’abrogazione dell’art. 11 bis del d.lgs. n. 446 del 1997, disposta dall’art. 1, comma 50, lett. g), della legge n. 244 del 2007 con efficacia a decorrere dall’anno d’imposta 2008 (oggetto di accertamento), ha sganciato la determinazione della base imponibile dell’Irap da quella dell’Ires .
La prima, infatti, a partire dal detto periodo d’imposta, segue esclusivamente le disposizioni dettate dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 446 del 1997, a seconda del tipo di impresa esercitata.
Lasciando da ultime le questioni relative alle sanzioni, conviene ora esaminare il primo motivo del ricorso incidentale.
4.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 110, 105, 106 e 107 Tuir, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la ripresa fiscale relativa agli interessi attivi maturati sui contributi in conto impianti, dei quali interessi era stata rinviata la tassazione, mediante la costituzione di un apposito fondo, al momento in cui fossero stati utilizzati i detti contributi.
Secondo la prospettazione della contribuente, gli interessi attivi prodotti dai contributi sono degli accessori di questi ultimi, sicché ne seguono il trattamento fiscale.
4.1. Il motivo è infondato.
In assenza di una dispone espressa che sancisca che gli interessi attivi prodotti dalle somme relative ai contributi erogati in conto impianti seguono il trattamento fiscale di questi ultimi, essi costituiscono reddito di capitale, con la conseguenza che devono essere sottoposti a tassazione secondo l’ordinario principio di competenza.
L’eventuale restituzione del contributo non utilizzato insieme con gli interessi, poi, darebbe luogo, sul piano contabile, ad una sopravvenienza passiva, come tale deducibile dalla base imponibile del reddito d’impresa , ma fin quando gli interessi vengono prodotti essi debbono essere dichiarati secondo il principio di competenza e debbono essere sottoposti ad imposizione, non essendovi alcuna norma che imprima a tali interessi la stessa destinazione vincolata del capitale dal quale vengono prodotti (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 1775 del 23/01/2019, Rv. 652319 – 01).
Con il quarto motivo del ricorso principale, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver annullato anche l’irrogazione delle sanzioni, nonostante che abbia giudicato legittima la ripresa relativa agli interessi attivi sul contributo in conto impianti.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, sull’applicazione dei princìpi di buona fede e affidamento e sulla non irrogazione delle sanzioni in ipotesi di incertezza normativa, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente, in subordine all’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C.T.R. non ha dichiarato sussistenti le condizioni normative (incertezza normativa nonché situazione di affidamento del contribuente) per la disapplicazione delle sanzioni relative alla ripresa a tassazione degli interessi, come dedotto sia in primo grado che in grado di appello dalla contribuente.
Il quarto motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono fondati.
7.1. La C.T.R, nella sentenza impugnata, si è limitata ad accogliere l’appello dell’ufficio limitatamente alla ripresa a tassazione del rilievo concernente l’accantonamento al fondo rischi dell’importo degli interessi attivi, senza nulla statuire sulle sanzioni che erano state irrogate con l’avviso di accertamento e che facevano parte del thema decidendum , sicché sul punto il giudice di merito dovrà ripronunciarsi al fine di disporre circa il trattamento sanzionatorio relativo all’unica ripresa rimasta in seguito all’azione di annullamento intrapresa dalla contribuente.
Nel ripronunciarsi circa il trattamento sanzionatorio, il giudice di merito dovrà anche verificare se sussistano le condizioni per applicare le esimenti (incertezza normativa e affidamento del contribuente) relative alle sanzioni irrogate con riferimento alla ripresa a tassazione degli interessi.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale, rubricato ‘Pronuncia ex art. 384 c.p.c. e rideterminazione delle sanzioni irrogate secondo la più favorevole disciplina in vigore dal 1° gennaio 2016’ , più che proporre censure contro la sentenza d’appello, la contribuente chiede
a questa Corte, nel caso in cui ritenesse di decidere la causa senza rinviare la stessa al giudice di merito, di determinare le sanzioni irrogate secondo la lex mitior di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016.
8.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale: in esito al giudizio di rinvio, il giudice di merito dovrà, se riterrà che non vi siano le condizioni per l’applicazione delle esimenti dell e sanzioni in relazione all’unica ripresa fiscale rimasta in piedi ( quella relativa agli interessi attivi), determinarle secondo le più favorevoli disposizioni dello ius superveniens .
In conclusione, è fondato il quarto motivo del ricorso principale, rigettati il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale.
E’ fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, e infondato il primo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla CGT-2 della Campania che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigettati il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale.
Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo e rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla CGT-2 della Campania che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Roma, il 5 giugno 2025.