Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24690/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1490/17/17 depositata il 21 marzo 2017
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 5 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, ex dipendente della RAGIONE_SOCIALE, chiedeva alla Direzione Provinciale I di Roma dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute ai fini dell’IRPEF asseritamente operate in eccesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE del personale del predetto istituto di credito sulla prestazione in forma di capitale erogatagli «una tantum» nell’anno 2006, in sostituzione della rendita periodica originariamente corrisposta.
A sostegno della richiesta argomentava che il RAGIONE_SOCIALE predetto, nell’effettuare, quale sostituto d’imposta, le ritenute fiscali, non avesse dedotto dalla base imponibile i contributi da lui versati fino al 31 dicembre 1994, entro il limite del 4% dell’importo annuo in denaro percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, secondo quanto previ sto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 47 del 2000.
Formatosi il silenziorifiuto sull’istanza, l’COGNOME proponeva ricorso ex art. 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 546 del 1992 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che respingeva la sua domanda.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 1490/17/17 del 21 marzo 2017, in accoglimento dell’appello del contribuente, riconosceva il suo diritto al rimborso richiesto.
A fondamento della decisione assunta il collegio regionale osservava che il RAGIONE_SOCIALE al quale l’COGNOME era stato iscritto aveva illegittimamente «assunto quale base imponibile l’intero importo RAGIONE_SOCIALE competenze maturate, senza detrarne il 4%, che in base all’art. 17 cpv ( scilicet : del D.P.R. n. 917 del 1986 -n.d.r.) era esente» .
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), vecchia numerazione.
1.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nel ritenere che l’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE istituito per il proprio personale dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non comporti l’esclusione dell’applicazione della franchigia del 4% dal calcolo RAGIONE_SOCIALE ritenute.
1.2 Viene, al riguardo, osservato che: – soltanto i contributi previdenziali effettivamente corrisposti dal lavoratore godono della suddetta franchigia, laddove quelli in oggetto, almeno fino al 1994, erano , ma , che in concreto provvedeva a versarli al RAGIONE_SOCIALE (operando a quel tempo, sulla base di uno specifico accordo aziendale stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con la propria commissione interna, un meccanismo di «incrocio contributivo», cd. «chassè-croisè» ); – i contributi versati al RAGIONE_SOCIALE, consistendo in una prestazione eseguita in modo volontario, e non in ottemperanza a disposizioni di legge, concorrono senza franchigia o detrazione alla formazione del reddito di lavoro dipendente tassabile, non essendo ad essi applicabile la previsione contenuta nell’ art. 48 (corrispondente, nella nuova numerazione, all’art. 51, comma 2, lettera a]), del TUIR.
Il motivo è fondato.
2.1 Per giurisprudenza di questa Corte, la prestazione in forma di capitale che un RAGIONE_SOCIALE per il personale di un istituto bancario effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. «zainetto»), costituisce, ai sensi dell’ art. 6, comma 2, del TUIR,
reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui l’avente diritto ha rinunciato.
2.2 Per tale motivo, essa va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.
2.3 Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare il tributo è costituita dall’intera somma versata dal RAGIONE_SOCIALE, senza che sia possibile defalcare i contributi corrisposti dal lavoratore, i quali hanno natura facoltativa, consistendo in una prestazione da lui volontariamente eseguita allo scopo di integrare la pensione pubblica; e ciò in quanto, ai sensi dell’ art. 48 (ora 51), comma 2, lettera a), del TUIR, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (cfr. Cass. n. 15757/2023, Cass. n. 28402/2021, Cass. n. 28125/2020, Cass. n. 12154/2019), laddove l’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE in oggetto trova titolo nella convenzione fra datore di lavoro e lavoratore, e non anche nella legge.
2.4 Dai surriferiti princìpi di diritto, che vanno ribaditi in questa sede, si è erroneamente discostata la CTR, la cui decisione incorre nella denunciata violazione di legge.
Va, conseguentemente, disposta la cassazione della sentenza impugnata.
3.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., con statuizione di rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Stante l’intervenuta definizione della controversia, occorre provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero processo.
4.1 Alla stregua di una valutazione dell’esito complessivo della lite, ritiene la Corte che debba disporsi la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di merito fra le parti e pronunciarsi la condanna dell’COGNOME, risultato sostanzialmente soccombente, alla rifusione
degli oneri inerenti al presente giudizio di legittimità, liquidati come in dispositivo.
4.2 Si rammenta, in proposito, che la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di un grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr. Cass. n. 7146/2017).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna l’COGNOME a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione