Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26750 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14087/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata-
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del Veneto n. 669/2019 depositata il 12/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Emerge dalla sentenza impugnata e dal ricorso quanto segue.
Con atto del 25.6.2010 la società RAGIONE_SOCIALE iscrisse a ruolo ipoteca legale per l’importo di euro 291.354,70 su alcuni immobili intestati al contribuente. Le somme vantate derivavano da tributi erariali scaturenti dall’attività di impresa svolta da NOME COGNOME.
Alcuni di questi immobili facevano parte del fondo patrimoniale costituito dal ricorrente e da sua moglie. Proprio in considerazione dell’appartenenza al fondo patrimoniale, il ricorrente presentò ricorso per ottenere l’annullamento dell’iscrizione ritenuta illegittima.
Il ricorso venne respinto sia in primo che in secondo grado. La Cassazione annullò la decisione ed a questa seguì una nuova decisione di rigetto.
Il contribuente agisce avverso quest’ultima decisione con quattro motivi; l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo strumento di impugnazione, NOME COGNOME denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio, richiamando al riguardo, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., gli artt. 132 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c., art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con la citata censura il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non darebbe conto dell’iter logico della motivazione, sarebbe criptica e sostanzialmente incomprensibile e perplessa.
Il giudice di merito avrebbe asserito ‘con scarna motivazione’ che il contribuente non avrebbe offerto elementi utili sulla struttura finanziaria del fondo e sulle necessità familiari per poter escludere la legittimità dell’esecuzione ai sensi dell’art. 170 c.c.
Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente e/o omessa motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio per aver il giudice di merito ‘asserito nella parte motiva che non apparendo contestato il debito erariale alla base dell’iscrizione ipotecaria, l’art. 170 c.c. potrebbe ritenersi inutilmente richiamato, qualora si provvedesse a saldare il debito dovuto’.
L’affermazione sarebbe non solo ‘assolutamente banale’ e ovvia ma ‘certamente insoddisfacente’, sotto il profilo motivazion ale.
Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c. con particolare riferimento alla relazione del fatto generatore dell’obbligazione tributaria e i bisogni della famiglia.
Con tale motivo si contesta la decisione nella parte in cui non ha affrontato la questione se il debito tributario, erariale, sia o meno collocabile nel concetto di obbligazioni sorte per le esigenze della famiglia, e come tale soddisfabile sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. circa la dedotta non contestazione delle cartelle esattoriali e sull’intervenuto stralcio ex lege di talune di esse.
Secondo il ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe addotto erroneamente che le cartelle esattoriali utilizzate da RAGIONE_SOCIALE per iscrivere ipoteca non sarebbero state contestate laddove non avrebbe considerato che tali cartelle, aventi fondamento in avvisi di accertamento del 2002/2003, erano stati contestati fin dalla loro notificazione e fatti oggetto di ricorso presso la Suprema Corte rubricato al numero n. 6763/2013.
Il ricorrente segnala inoltre che le cartelle aventi n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA sono state ‘rottamate’, in quanto di valore inferiore a 1000,00 euro e pertanto non più in grado di supportare la relativa iscrizione ipotecaria.
5.Tutti i motivi possono essere trattati congiuntamente essendo afferenti alla medesima questione e sono infondati, in disparte l’inammissibilità delle censure ove si denuncia l’insufficienza motivazionale, non più denunciabile.
Deve premettersi che la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile
attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Il provvedimento impugnato contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e la motivazione in esso contenuta non è perciò affatto ‘apparente’, consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del
ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).
Nella specie la motivazione della sentenza rispetta quindi i parametri innanzi indicati essendo chiaramente evincibili le ragioni della decisione, peraltro conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Viene al riguardo in considerazione Cass. n. 20998 del 2018 la quale, in tema di riscossione coattiva, ha affermato che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.
Ancora Cass. n. 22761 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 10166 del 2020 affermano, con specifico riferimento all’iscrizione d’ipoteca legale sul fondo patrimoniale a garanzia delle obbligazioni tributarie, che: «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava
sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore».
Alla luce dei principi innanzi riportati è evidente che se la prova dell’impignorabilità grava sul debitore soggetto ad iscrizione ipotecaria, allora la CTR ben poteva respingere, come ha effettivamente fatto, il ricorso affermando che nella specie il contribuente non avesse offerto elementi utili sulle necessità familiari.
Peraltro, non emerge dal ricorso in quali fatti, atti o documenti si sia fondata la difesa, che in ipotesi non sarebbero state oggetto di valutazione da parte del giudice di merito.
5.1. In relazione alle cartelle per le quali si è segnalata l’avvenuto stralcio, infine, si evidenzia che nulla al riguardo risulta nella sentenza impugnata né nel ricorso e pertanto il motivo sotto questo profilo è inammissibile per difetto di specificità.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non si deve provvedere sulle spese non essendosi costituita l’RAGIONE_SOCIALE. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali dell’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2024