Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27948 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5028/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 865/2021 depositata il 08/07/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME NOME ha proposto due distinti ricorsi avverso la comunicazione e avverso la successiva iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativa a debiti diritti camera commercio, registro, t.a.r.s.u., i.r.p.e.f., i.r.a.p., che sono stati riuniti.
In primo grado è stato accolto il motivo riguardante l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti ad un fondo patrimoniale, costituito anteriormente al debito, per debiti, che, in considerazione della tipologia (inerenza ad attività imprenditoriale), sono stati ritenuti chiaramente contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia. Tutti gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti.
All’esito del giudizio di appello, in cui il contribuente non si è costituito, la sentenza di primo grado è stata riformata e si è dichiarata la legittimità degli atti impugnati, «in quanto il contribuente non ha prodotto alcun elemento di prova che dimostri che il debito sia stato contratto per il soddisfacimento di bisogni estranei ai bisogni familiari né che l’Ufficio ne fosse consapevole».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, formulando due motivi.
Il concessionario alla riscossione si è costituito con controricorso.
La c ausa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023.
CONSIDERATO
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 170, 2697, 2727 e 2729 c.c., sotto due diversi profili, e, cioè, in quanto la Commissione tributaria regionale ha fondato la propria decisione, da un lato, sul presupposto indimostrato che la famiglia COGNOME traesse il proprio sostentamento dell’attività imprenditoriale (1) e, dall’altro lato, che l’agente di riscossione non avesse consapevolezza dell’estraneità del debito ai bi sogni della famiglia (2).
Entrambi i motivi formulati sono infondati, in quanto la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (tra le tante, Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10166). Si è anche precisato che la strumentalità dell’obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia o la consapevolezza, da parte del creditore, di tale obbligazione ai bisogni della famiglia sono circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (Cass., Sez. 65, 23 novembre 2015, n. 23876) e che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto
che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2015, n. 3738). Più recentemente si è affermato che il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Così Cass., Sez. 3, 8 febbraio 2021, n. 2904, che ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall’attività d’impresa dell’opponente).
Alla luce di tali principi grava sul debitore e, quindi, sul contribuente la prova che il debito sia stato contratto per bisogni
estranei a quelli della famiglia, non potendo ciò desumersi in modo automatico dall’inerenza del debito all’attività imprenditoriale. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di queste regole, precisando non avere il contribuente fornito alcuna prova in tal senso. Il superamento di tale conclusione sarebbe potuta avvenire solo tramite la corretta formulazione di un motivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (e, cioè, tramite la evidenziazione di circostanze di fatto, ritualmente allegate, idonee a provare l’estraneità dei debito ai bisogni della famiglia e non valutate dal giudice di appello) e non tramite i motivi proposti ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., non ravvisandosi alcuna violazione di legge nella decisione impugnata.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del consorzio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME