Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21636 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24553/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in NAPOLI, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2531/14/22 depositata il 14/03/2022.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2531/14/22 del 14/03/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 5451/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente nei confronti dell’avviso di pagamento per accise relative agli anni 2013-2014.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la società contribuente era stata indicata quale responsabile dell’evasione delle accise in quanto coinvolta in attività illecite, consistite nella sottrazione all’accertamento e al pagamento delle accise su ingenti quantitativi di prodotti alcolici ricevuti dai fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano anche emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) contrariamente a quanto ritenuto dalla CTP, il ricorso in primo grado era ammissibile, risultando la firma del difensore dal mandato conferito; b) la società contribuente aveva documentato la propria estraneità alla truffa posta in essere da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sicché non doveva rispondere della contestata evasione.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Agos resisteva in giudizio con controricorso depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di ADM è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di petitum .
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR erroneamente ritenuto la validità di un ricorso non sottoscritto dal difensore.
1.3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine alle operazioni fittizie poste in essere con i fornitori.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistiti nelle prove indicate nel processo verbale di constatazione.
Il primo motivo, con il quale si denuncia l’omessa pronuncia in ordine al contestato (in primo grado) difetto di petitum del ricorso, è inammissibile sotto un duplice profilo.
2.1. In primo luogo, il motivo difetta della necessaria specificità in quanto la ricorrente, che ne ha il relativo onere, non ha dedotto di avere proposto la presente censura nelle fasi di merito del giudizio, trascrivendo le parti degli atti dove la questione è stata affrontata e indicando specificamente i luoghi in cui detti atti trovano collocazione nel fascicolo d’ufficio. Deve, pertanto, ritenersi che la censura sia stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità della stessa per novità.
2.2. Secondariamente, il vizio del ricorso di primo grado integra una censura di natura processuale ed è noto che « Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito » (Cass. n. 25154 del 11/10/2018; conf. Cass. n. 10422 del 15/04/2019; Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass. n. 22083 del 26/09/2013).
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la ritenuta ammissibilità del ricorso in primo grado in assenza di regolare sottoscrizione, è infondato.
3.1. Invero, il Collegio condivide l’orientamento di questa Corte, per il quale « Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 – disposizione che va interpretata restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e di limitare al massimo l’operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti – il ricorso alla commissione tributaria provinciale è inammissibile solo ove la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente e non quando la stessa possa essere desunta da altri elementi indicati nell’atto, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile allorché la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poiché in tal caso la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l’autografia del mandato ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità » (Cass. n. 20617 del 31/07/2019; si veda, altresì, con riferimento al giudizio ordinario, Cass. n. 32176 del 02/11/2022).
3.2. Nel caso di specie, la CTR si è puntualmente conformata al superiore principio di diritto, sicché la sentenza impugnata non merita la censura proposta dalla difesa erariale.
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta l’apparenza della motivazione resa dalla CTR e l’omesso esame di fatti rilevanti evincibili dal processo verbale di constatazione, possono congiuntamente esaminarsi per ragioni di connessione e vanno complessivamente disattesi.
4.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
4.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
4.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affermato che:
Agos ha fornito la prova della sua buona fede documentando
l’effettiva effettuazione delle operazioni contestate; ii) le prove fornite dalla società contribuente (ordini di acquisto, documenti di trasporto relativi alla merce fornita, termini di pagamento, regolarità dei documenti contabili, corretto adempimento degli obblighi tributari, regolarità dei prezzi praticati in linea con i prezzi di mercato) hanno dimostrato l’assenza di vantaggi fiscali ed economici; iii) si deve, quindi, concludere per l’estraneità di RAGIONE_SOCIALE «all’attività truffaldina posta in essere dalle società fornitrici, RAGIONE_SOCIALE» e, comunque, per «la non consapevolezza della stessa, risultando documentato, come detto, la perfetta buona fede, avendo fornito la prova di aver adottato la normale diligenza nell’affidarsi ai predetti fornitori».
4.3. La superiore motivazione non è sicuramente apparente, avendo la CTR esaminato la documentazione prodotta dalle parti e fornito il proprio convincimento in ordine alla consapevolezza di Agos di partecipare ad una frode. Da detta motivazione, pertanto, può evincersi il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello ed enuclearsi la ratio decidendi , indipendentemente dalla correttezza in diritto della ricostruzione del giudice di appello, la quale non è stata contestata sotto questo specifico aspetto.
4.4. Né può ammissibilmente contestarsi la omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione allorquando il fatto storico contestato (la partecipazione alla frode di RAGIONE_SOCIALE) sia stato esaminato dalla sentenza impugnata.
4.5. Invero, in primo luogo, « L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie » (Cass. n. 17005 del 20/06/2024; Cass. n. 27415 del 29/10/2018).
4.6. Secondariamente, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
4.7. In definitiva, con il quarto motivo la ricorrente contesta l’insufficienza della motivazione resa dal giudice di appello, insufficienza che non può più essere oggetto di rilievo in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.599.232,20.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 13.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/01/2025.