Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11045 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11045 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20325/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 344/2022 depositata il 27/01/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i. (annualità 2007) del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, denunciando, tra l’altro, il difetto di sottoscrizione.
2.Il ricorso è stato rigettato con sentenza confermata all’esito dell’appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che ai fini della validità dell’atto è sufficiente che non vi sia incertezza sulla provenienza dell’avviso, a prescindere dall’esistenza o meno della sottoscrizione.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
5.Il Comune, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 9 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995, visto che sull’avviso è stata apposta la sottoscrizione del funzionario responsabile mediante indicazione a stampa, in base ad un’autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con l’indicazione di stampa, che è stata adottata in epoca successiva (27 novembre 2012) all’avviso (8 ottobre 2012) e che, quindi, è insufficiente ai sensi dell’art. 1, comma 87, invocato, il quale prevede un adempimento a garanzia del contribuente e della trasparenza dell’azione amministrazione.
2.Il ricorso è infondato e va rigettato.
L’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995 stabilisce, da un lato, che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati» e, dall’altro lato, che «il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale». La disposizione in
esame pone, dunque, due regole distinte: in primo luogo quella della equivalenza, per gli atti di liquidazione ed accertamento dei tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, dell’indicazione a stampa del soggetto responsabile alla firma autografa; in secondo luogo, quello della necessaria individuazione, in virtù di apposito provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile e della fonte dei dati degli atti prodotti da sistemi automatizzati.
Come evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. 6-5, 25 ottobre 2021, n. 29820; Cass., Sez. 5, 14 maggio 2019, n. 12756; Cass., Sez. 6-5, 31 agosto 2017, n. 20628), in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia. Si è anche precisato che la sostituzione della sottoscrizione con l’indicazione a stampa del nominativo può essere legittimamente impiegata anche dal concessionario alla riscossione (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31707, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui all’art. 1, comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995).
Invero, l’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell’avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell’avviso stesso. Nel caso dell’avviso di accertamento cartaceo, ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell’avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero, in base all’art. 1, comma 87, della l. 549 del 1995, mediante l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: che gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati e che, pertanto, derivino da una completa elaborazione informatica; che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale; che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell’avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l’indicazione della fonte normativa.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha lamentato la mancata individuazione, in base a provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile dell’avviso di accertamento in esame, ma piuttosto l’assenza prima dell’adozione dell’avviso di accertamento -dell’autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile e, cioè, di un provvedimento neppure richiesto dalla legge. Difatti, l’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, da un lato, equipara alla firma autografa la indicazione a stampa del soggetto responsabile, in quanto tale indicazione è sufficiente a ricondurre l’atto (elaborato in base ad un algoritmo) al controllo umano, e, dall’altro lato, esige un previo provvedimento di individuazione del soggetto responsabile, mentre non richiede, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, alcuna
autorizzazione della sostituzione della firma autografa con la indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Il motivo deve, dunque, essere rigettato in base al seguente principio di diritto: in tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, l’art. 1, comma 87, del d.lgs. n. 549 del 1995 equipara alla firma autografa la indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessario alcun provvedimento di autorizzazione della sostituzione della firma autografa con la indicazione a stampa del soggetto responsabile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 09/04/2024.